Regolamento (UE) 2014/651
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara compatibili con il mercato interno e sottrae all'obbligo di notifica preventiva determinate categorie di aiuti di Stato, purché siano rispettate condizioni generali e specifiche, soglie, intensità massime e obblighi di trasparenza e controllo. Stabilisce requisiti trasversali relativi a trasparenza, effetto di incentivazione, costi ammissibili, cumulo e pubblicazione. Disciplina inoltre procedure di comunicazione alla Commissione, conservazione dei registri e revoca dell'esenzione in caso di inosservanza.
Esenzione per categoria di determinate categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a dodici categorie di aiuti di Stato, tra cui aiuti regionali, alle PMI, alla ricerca e innovazione, alla formazione, all'occupazione, alla tutela ambientale, alle calamità naturali, ai trasporti sociali, alla banda larga, alla cultura, allo sport e alle infrastrutture locali. Si applica in linea generale ai settori economici dell'Unione, con limitazioni per pesca e acquacoltura, produzione primaria agricola, trasformazione e commercializzazione agricola e carbone. Sono esclusi, tra gli altri, gli aiuti all'esportazione, quelli subordinati all'uso di prodotti nazionali, gli aiuti a imprese in difficoltà o soggette a recupero, le misure incompatibili con il diritto dell'Unione e gli aiuti oltre le soglie di notifica. Il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2014 ed era applicabile fino al 31 dicembre 2020.
Esenzione per categoria di determinate categorie di aiuti di Stato
Il regolamento (UE) n. 651/2014 istituisce il regime generale di esenzione per categoria per numerose misure di aiuto di Stato, in attuazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Esso costituisce uno strumento di semplificazione della modernizzazione degli aiuti di Stato, concentrando il controllo preventivo della Commissione sulle misure con maggiore impatto sul mercato interno e imponendo agli Stati membri obblighi rafforzati di trasparenza, valutazione e controllo.
Finalità e struttura
Il regolamento dichiara compatibili con il mercato interno, senza previa notifica alla Commissione, gli aiuti che rispettano contemporaneamente le condizioni generali del capo I e quelle specifiche del capo III. Le categorie comprendono aiuti regionali, alle PMI, al finanziamento del rischio, alla ricerca e innovazione, alla formazione, all'occupazione, all'ambiente, alle calamità naturali, ai trasporti sociali, alla banda larga, alla cultura, allo sport e alle infrastrutture locali.
L'esenzione opera soltanto quando l'aiuto è effettivamente qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e quando sono rispettate tutte le condizioni regolamentari. Gli aiuti non contemplati o non conformi restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Il regolamento si applica in linea generale ai settori economici dell'Unione, ma prevede numerose limitazioni. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono ammesse soltanto alcune categorie, tra cui formazione, accesso delle PMI ai finanziamenti, ricerca e sviluppo a favore delle PMI e aiuti ai lavoratori svantaggiati o con disabilità. La produzione primaria agricola è esclusa, salvo specifiche misure, mentre la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è esclusa quando l'aiuto è determinato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o venduti o deve essere trasferito ai produttori primari.
Sono esclusi anche gli aiuti per la chiusura di miniere di carbone non competitive, gli aiuti a favore di attività regionali nei settori indicati dall'articolo 13, gli aiuti a imprese in difficoltà e quelli concessi a beneficiari soggetti a un ordine di recupero pendente relativo a un aiuto illegale e incompatibile, salvo i regimi per calamità naturali. Non sono ammissibili gli aiuti connessi all'esportazione, quelli subordinati all'uso di prodotti nazionali o che comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione.
Definizioni rilevanti
La definizione di PMI è quella dell'allegato I, basata sulla raccomandazione 2003/361/CE. Una PMI occupa meno di 250 persone e presenta un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR. Una piccola impresa occupa meno di 50 persone e non supera 10 milioni di EUR di fatturato o totale di bilancio; una microimpresa occupa meno di 10 persone e non supera 2 milioni di EUR.
Il calcolo deve tenere conto delle imprese associate e collegate, dei dati consolidati e delle unità lavorative annue. Il superamento o la riduzione delle soglie produce effetti sulla qualifica dimensionale soltanto se si verifica per due esercizi consecutivi.
Tra le altre definizioni centrali figurano quelle di impresa in difficoltà, aiuto trasparente, equivalente sovvenzione lordo, avvio dei lavori, investimento iniziale, costi salariali, zone assistite, finanziamento del rischio, ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, tutela ambientale e infrastruttura energetica.
Condizioni generali per l'esenzione
L'articolo 3 subordina l'esenzione al rispetto di tutte le condizioni generali e specifiche. L'aiuto deve essere trasparente, cioè determinabile ex ante senza una valutazione del rischio. Sono espressamente disciplinati:
- sovvenzioni e contributi in conto interessi;
- prestiti calcolati sulla base del tasso di riferimento;
- garanzie basate su premi esenti o su metodologie approvate;
- agevolazioni fiscali con massimali;
- misure di finanziamento del rischio;
- anticipi rimborsabili.
L'articolo 6 richiede normalmente che il beneficiario presenti una domanda scritta prima dell'avvio dei lavori. La domanda deve indicare almeno denominazione e dimensioni dell'impresa, descrizione e calendario del progetto, ubicazione, costi, tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario. Per gli aiuti ad hoc a favore di grandi imprese è necessaria anche una verifica documentale dell'effetto incentivante, consistente in un aumento significativo della portata o della spesa, oppure in una riduzione significativa dei tempi del progetto. Per gli aiuti regionali deve risultare che il progetto non sarebbe stato realizzato nella zona interessata senza l'aiuto o non sarebbe stato sufficientemente redditizio.
Gli aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali possono soddisfare il requisito dell'effetto incentivante se la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori e attribuisce il beneficio sulla base di criteri oggettivi, senza discrezionalità ulteriore. Per alcune categorie, tra cui aiuti regionali al funzionamento, accesso delle PMI ai finanziamenti, occupazione di lavoratori svantaggiati o con disabilità, calamità naturali, trasporti sociali e cultura, l'effetto incentivante non è richiesto o si presume soddisfatto quando ricorrono le condizioni specifiche.
Soglie di notifica
L'articolo 4 stabilisce soglie oltre le quali l'esenzione non opera. Le soglie sono differenziate per categoria e devono essere calcolate considerando l'importo totale dell'aiuto riferito all'impresa, al progetto o all'attività. Tra le principali:
- 7,5 milioni di EUR per investimenti a favore delle PMI;
- 2 milioni di EUR per consulenza, fiere e cooperazione territoriale delle PMI;
- 15 milioni di EUR per finanziamento del rischio;
- 40 milioni di EUR per ricerca fondamentale, 20 milioni per ricerca industriale e 15 milioni per sviluppo sperimentale;
- 20 milioni di EUR per infrastrutture di ricerca;
- 7,5 milioni di EUR per poli di innovazione;
- 2 milioni di EUR per formazione;
- 15 milioni di EUR per investimenti ambientali, salvo specifiche categorie;
- 70 milioni di EUR di costi totali per progetto di banda larga;
- 100 milioni di EUR per investimenti culturali e 50 milioni di EUR per aiuti culturali al funzionamento;
- 15 milioni di EUR o costi totali superiori a 50 milioni per infrastrutture sportive;
- 10 milioni di EUR o costi totali superiori a 20 milioni per infrastrutture locali.
È vietato frazionare artificialmente regimi o progetti per eludere le soglie.
Costi ammissibili, intensità e cumulo
Tutte le cifre utilizzate per il calcolo dell'intensità sono considerate al lordo di imposte e altri oneri. I costi ammissibili devono essere comprovati da documenti chiari, specifici e aggiornati. Gli aiuti concessi in più quote e i costi ammissibili devono essere attualizzati alla data di concessione; per le agevolazioni fiscali l'attualizzazione avviene alle date in cui le agevolazioni diventano effettive.
L'articolo 8 impone di considerare tutti gli aiuti di Stato relativi alla stessa attività, progetto o impresa. Il cumulo è possibile quando gli aiuti riguardano costi ammissibili differenti. Se riguardano gli stessi costi, il cumulo è ammesso soltanto fino all'intensità o all'importo massimo più elevato applicabile. Gli aiuti de minimis non possono determinare il superamento delle intensità del capo III. Gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono tuttavia cumularsi fino al 100% dei costi pertinenti nel periodo di impiego.
Trasparenza e obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono pubblicare su un sito web nazionale o regionale:
- le informazioni sintetiche sulle misure di aiuto;
- il testo integrale delle misure e delle modifiche;
- le informazioni sugli aiuti individuali superiori a 500.000 EUR.
La pubblicazione deve avvenire entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto o, per le agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la dichiarazione fiscale. Le informazioni devono restare disponibili per almeno dieci anni, in formato ricercabile e scaricabile, senza obblighi di registrazione.
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni sintetiche su ciascuna misura entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore e una relazione annuale sull'applicazione del regolamento. Devono inoltre conservare registri e documenti giustificativi per dieci anni dalla concessione dell'aiuto ad hoc o dall'ultimo aiuto concesso nell'ambito del regime.
Regimi di grandi dimensioni e valutazione
I regimi appartenenti alle sezioni indicate dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), con dotazione annuale media superiore a 150 milioni di EUR non beneficiano dell'esenzione dopo sei mesi dall'entrata in vigore, salvo decisione della Commissione di prorogare l'applicazione sulla base di un piano di valutazione.
Il piano deve indicare almeno obiettivi, quesiti di valutazione, indicatori, metodologia, obblighi di raccolta dati, calendario, data della relazione finale, organismo indipendente incaricato e modalità di pubblicità. Deve essere trasmesso entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime. Le modifiche sostanziali dei regimi valutati devono essere esaminate alla luce dell'esito della valutazione.
Aiuti a finalità regionale
Gli articoli 13-16 disciplinano gli aiuti regionali agli investimenti, al funzionamento e allo sviluppo urbano. Gli aiuti agli investimenti devono essere concessi in zone assistite e rispettare la carta regionale vigente. Nelle zone ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE possono beneficiarne imprese di qualsiasi dimensione; nelle zone ex lettera c), le grandi imprese sono ammissibili soltanto per investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica.
Sono ammissibili costi di investimento materiale e immateriale, costi salariali dei posti creati per due anni o una combinazione dei due. L'investimento deve essere mantenuto nella zona per almeno cinque anni, o tre anni per le PMI; i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni e mantenuti per almeno cinque anni, o tre per le PMI. Il beneficiario deve contribuire almeno per il 25% dei costi ammissibili con risorse prive di sostegno pubblico.
Gli aiuti al funzionamento sono ammessi nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate per costi aggiuntivi di trasporto e, nelle regioni ultraperiferiche, per sovraccosti di esercizio. Per questi ultimi l'importo annuale non può superare il 15% del valore aggiunto lordo, il 25% del costo annuo del lavoro o il 10% del fatturato realizzato nella regione.
Gli aiuti allo sviluppo urbano richiedono l'attuazione mediante fondi per lo sviluppo urbano, il cofinanziamento dei fondi strutturali e d'investimento dell'Unione e una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile. L'investimento totale per progetto non può superare 20 milioni di EUR e deve essere mobilitato almeno il 30% di finanziamento privato.
Aiuti alle PMI e accesso al finanziamento
Gli investimenti PMI possono riguardare nuovi stabilimenti, ampliamenti, diversificazione, trasformazione radicale del processo produttivo o acquisizione di stabilimenti chiusi o destinati alla chiusura. Gli attivi immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento, ammortizzabili, acquistati a condizioni di mercato e iscritti in bilancio per almeno tre anni.
L'intensità massima è del 20% per piccole imprese e del 10% per medie imprese. Gli aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere sono generalmente limitati al 50% dei costi ammissibili.
Il finanziamento del rischio può assumere forma di equity, quasi-equity, prestiti, garanzie o combinazioni. Le imprese ammissibili sono PMI non quotate che non hanno operato su un mercato, operano da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale oppure necessitano di un investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. Il finanziamento complessivo non può superare 15 milioni di EUR per impresa e devono essere rispettate soglie minime di partecipazione privata, dal 10% al 60% in funzione della fase di sviluppo.
Gli aiuti all'avviamento riguardano piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla registrazione, non ancora distributrici di utili e non costituite a seguito di fusione. Sono previsti prestiti fino a 1 milione di EUR, elevabili a 1,5 o 2 milioni nelle zone assistite, garanzie fino a 1,5 milioni di EUR, elevabili a 2,25 o 3 milioni, e sovvenzioni o strumenti equivalenti fino a 0,4 milioni di EUR, elevabili a 0,6 o 0,8 milioni. Gli importi possono essere raddoppiati per piccole imprese innovative.
Ricerca, sviluppo, innovazione e formazione
Gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo devono riguardare ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale o studi di fattibilità. Sono ammissibili spese di personale, strumenti, attrezzature, immobili, terreni, ricerca contrattuale, brevetti, consulenze, spese generali e materiali direttamente imputabili.
Le intensità massime sono del 100% per ricerca fondamentale, 50% per ricerca industriale, 25% per sviluppo sperimentale e 50% per studi di fattibilità. Le intensità per ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono aumentare fino all'80% con maggiorazioni per PMI, collaborazione effettiva, partecipazione di organismi di ricerca o ampia diffusione dei risultati.
Le infrastrutture di ricerca devono separare contabilmente attività economiche e non economiche, garantire accesso trasparente e non discriminatorio e applicare prezzi di mercato. L'intensità massima è del 50%. Gli aiuti ai poli di innovazione possono finanziare investimenti fino al 50% e funzionamento per un periodo non superiore a dieci anni, con intensità massima del 50%.
Gli aiuti alla formazione non coprono corsi organizzati per conformarsi a obblighi formativi nazionali. L'intensità è normalmente del 50%, elevabile al 70% per PMI o lavoratori svantaggiati e fino al 100% nel trasporto marittimo se i partecipanti sono soprannumerari e la formazione è svolta su navi immatricolate nei registri dell'Unione.
Occupazione e lavoratori con disabilità
Gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati coprono i costi salariali per un massimo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi per lavoratori molto svantaggiati, con intensità massima del 50%. L'assunzione deve rispettare specifiche condizioni sull'incremento netto dell'occupazione e sulla continuità del rapporto.
Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità coprono i costi salariali per il periodo di impiego, con intensità massima del 75%. Gli aiuti per sovraccosti connessi alla disabilità possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili, inclusi adeguamento dei locali, assistenza, formazione del personale, attrezzature, software, trasporto e riabilitazione.
Tutela dell'ambiente ed energia
Gli articoli 36-49 consentono aiuti per investimenti che superano le norme UE o aumentano la tutela ambientale in assenza di norme, per l'adeguamento anticipato a norme future, l'efficienza energetica, la cogenerazione ad alto rendimento, le fonti rinnovabili, il risanamento di siti contaminati, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, il riciclaggio, le infrastrutture energetiche e gli studi ambientali.
Gli aiuti sono generalmente limitati ai costi supplementari rispetto a un investimento meno rispettoso dell'ambiente. Sono previste intensità di base e maggiorazioni per PMI e zone assistite. Gli aiuti alle rinnovabili devono rispettare condizioni su sostenibilità dei biocarburanti, assenza di obblighi di fornitura o miscelazione, conformità dell'idroelettrico alla direttiva 2000/60/CE e, in vari casi, ricorso a procedure di gara competitive.
Per le infrastrutture energetiche l'aiuto non può superare la differenza tra costi ammissibili e risultato operativo e l'infrastruttura deve essere situata in zona assistita e soggetta alla regolazione tariffaria e di accesso dell'Unione. Gli aiuti per stoccaggio di energia elettrica o gas e infrastrutture petrolifere non sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 48.
Calamità naturali e trasporti sociali
I regimi per calamità naturali riguardano esclusivamente terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. L'evento deve essere formalmente riconosciuto dall'autorità competente e deve sussistere un nesso causale diretto con il danno. Il regime deve essere adottato entro tre anni dall'evento e gli aiuti concessi entro quattro anni.
Sono ammissibili danni materiali e perdita di reddito per un massimo di sei mesi, determinati individualmente da un esperto indipendente o da un'impresa di assicurazione. L'aiuto e gli altri pagamenti ricevuti non possono superare il 100% dei costi ammissibili.
Gli aiuti sociali ai trasporti riguardano passeggeri con residenza abituale in regioni remote e collegamenti aerei o marittimi verso aeroporti o porti dello Spazio economico europeo. Devono essere concessi senza discriminazioni tra vettori o servizi e possono coprire fino al 100% del prezzo del biglietto di andata e ritorno, tasse incluse.
Banda larga
Gli aiuti alla banda larga sono ammessi nelle aree in cui non esistono reti della stessa categoria e non è probabile che siano realizzate a condizioni commerciali nei tre anni successivi. L'assenza di infrastrutture deve essere verificata mediante consultazione pubblica.
La selezione deve essere competitiva, aperta, trasparente, non discriminatoria e tecnologicamente neutrale. L'operatore deve offrire accesso all'ingrosso attivo e passivo, inclusa la disaggregazione fisica per le reti NGA, per almeno sette anni; l'accesso a cavidotti e tralicci non è limitato nel tempo. Per progetti superiori a 10 milioni di EUR deve essere istituito un meccanismo di monitoraggio e recupero.
Cultura, audiovisivo, sport e infrastrutture locali
Gli aiuti culturali possono riguardare musei, archivi, biblioteche, spettacolo dal vivo, patrimonio materiale e immateriale, eventi, educazione culturale, musica e opere letterarie. Sono ammessi aiuti agli investimenti e al funzionamento, senza sovracompensazione. La stampa e i periodici sono esclusi.
Per le opere audiovisive gli aiuti possono riguardare sceneggiatura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione. L'intensità massima è normalmente del 50% per la produzione, elevabile al 60% per produzioni transfrontaliere e al 100% per opere difficili o coproduzioni con paesi dell'elenco DAC dell'OCSE. Gli obblighi di spesa territoriale non possono imporre più del 50% del bilancio totale come livello minimo di attività nello Stato membro e la spesa soggetta a obblighi territoriali non può superare l'80% del bilancio.
Le infrastrutture sportive devono essere accessibili a più utenti e almeno il 20% del tempo annuale deve essere utilizzabile da sportivi diversi da un unico professionista. Le concessioni devono essere assegnate con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie. Per le infrastrutture locali sono richiesti accesso aperto, prezzi di mercato e assegnazione trasparente della gestione; le infrastrutture dedicate, portuali e aeroportuali sono escluse.
Controllo, abrogazione e applicazione temporale
La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per misure future se uno Stato membro non rispetta le condizioni del regolamento. Gli aiuti concessi senza rispettare le condizioni dei capi I e III non sono coperti dall'esenzione e possono essere qualificati come aiuti illegali.
Il regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato. Il regolamento n. 651/2014 è entrato in vigore il 1° luglio 2014 ed era direttamente applicabile in tutti gli Stati membri fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni transitorie prevedevano, in linea generale, sei mesi di prosecuzione dell'esenzione per i regimi dopo la scadenza, con regole specifiche per aiuti regionali e finanziamento del rischio.
Disposizioni principali
Categorie di aiuti esentate
L'articolo 1 individua dodici categorie di aiuti rientranti nell'esenzione: aiuti a finalità regionale; aiuti alle PMI; accesso delle PMI ai finanziamenti; tutela dell'ambiente; ricerca, sviluppo e innovazione; formazione; assunzione e occupazione di lavoratori svantaggiati e con disabilità; calamità naturali; trasporti sociali per residenti in regioni remote; banda larga; cultura e patrimonio; infrastrutture sportive, ricreative multifunzionali e locali.
Esclusioni dal campo di applicazione
Sono esclusi gli aiuti all'esportazione, gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali, gli aiuti a imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti e alle imprese in difficoltà, salvo specifici regimi per calamità naturali. Sono inoltre esclusi gli aiuti incompatibili con il diritto dell'Unione, quelli relativi ai settori o alle attività espressamente esclusi e i regimi con dotazione annuale media superiore a 150 milioni di EUR, dopo sei mesi dall'entrata in vigore, salvo proroga della Commissione sulla base di un piano di valutazione.
Condizioni generali di esenzione
Ai sensi dell'articolo 3, gli aiuti sono esenti dall'obbligo di notifica se rispettano tutte le condizioni del capo I e quelle specifiche del capo III. L'articolo 6 richiede, in via generale, una domanda scritta presentata prima dell'avvio dei lavori, contenente almeno dati sull'impresa, progetto, ubicazione, costi, strumento e importo dell'aiuto.
Soglie di notifica
L'articolo 4 stabilisce soglie massime per categoria, tra cui 7,5 milioni di EUR per investimenti PMI, 15 milioni per finanziamento del rischio, 40 milioni per ricerca fondamentale, 20 milioni per ricerca industriale e infrastrutture di ricerca, 15 milioni per sviluppo sperimentale, 15 milioni per formazione ambientale e 70 milioni di EUR di costi totali per progetti a banda larga. Le soglie non possono essere eluse mediante frazionamento artificiale.
Trasparenza e calcolo dell'aiuto
L'esenzione riguarda soltanto aiuti trasparenti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo può essere calcolato ex ante. Gli articoli 5 e 7 disciplinano sovvenzioni, prestiti, garanzie, agevolazioni fiscali, finanziamento del rischio e anticipi rimborsabili. I costi ammissibili devono essere documentati; gli importi e i costi pluriennali sono attualizzati alla data di concessione.
Cumulo degli aiuti
L'articolo 8 impone di considerare l'importo totale degli aiuti per la stessa attività, progetto o impresa ai fini delle soglie e delle intensità massime. Il cumulo è ammesso per costi diversi o, per gli stessi costi, fino all'intensità o importo massimo applicabile. Gli aiuti de minimis non possono determinare il superamento delle intensità del capo III.
Trasparenza, pubblicazione e conservazione dei dati
Gli Stati membri devono pubblicare su un sito web esaustivo le informazioni sulle misure di aiuto e sugli aiuti individuali superiori a 500.000 EUR, entro sei mesi dalla concessione o entro un anno per le agevolazioni fiscali, mantenendole disponibili per almeno dieci anni. Devono inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni sintetiche entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della misura e una relazione annuale.
Controllo e revoca dell'esenzione
Gli Stati membri devono conservare registri dettagliati per dieci anni dalla concessione dell'aiuto ad hoc o dall'ultimo aiuto del regime. In caso di inosservanza, la Commissione può revocare l'esenzione per future misure, anche limitatamente a determinate categorie, beneficiari o autorità.
Aiuti a finalità regionale
Gli articoli 13-16 disciplinano investimenti, funzionamento e sviluppo urbano nelle zone assistite. Gli investimenti devono rispettare le carte degli aiuti regionali, mantenere l'investimento per almeno cinque anni, o tre per le PMI, e prevedere normalmente un contributo privato almeno pari al 25%. Gli aiuti allo sviluppo urbano richiedono cofinanziamento dei fondi strutturali, una strategia integrata e almeno il 30% di finanziamento privato.
Aiuti alle PMI e accesso ai finanziamenti
Gli articoli 17-24 prevedono aiuti agli investimenti PMI, consulenza, fiere, cooperazione territoriale, finanziamento del rischio, avviamento, piattaforme alternative e costi di esplorazione. Le intensità comprendono il 20% per piccole imprese e il 10% per medie imprese negli investimenti PMI, il 50% per consulenza e fiere e specifiche soglie e percentuali di partecipazione privata per il finanziamento del rischio.
Ricerca, sviluppo, innovazione e formazione
Gli articoli 25-31 disciplinano ricerca fondamentale, industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità, infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, innovazione delle PMI, innovazione di processo e organizzativa e formazione. Per la ricerca l'intensità varia dal 25% al 100%, con maggiorazioni fino all'80% per ricerca industriale e sviluppo sperimentale; la formazione è generalmente agevolabile fino al 50%, elevabile al 70% o al 100% nel trasporto marittimo a condizioni specifiche.
Occupazione e lavoratori con disabilità
Gli articoli 32-35 prevedono aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, all'occupazione di lavoratori con disabilità e alla compensazione dei relativi sovraccosti. Le intensità massime sono del 50% per lavoratori svantaggiati, del 75% per l'occupazione di lavoratori con disabilità e del 100% per i sovraccosti connessi alla disabilità.
Tutela ambientale ed energia
Gli articoli 36-49 disciplinano investimenti oltre gli standard UE, adeguamento anticipato a norme future, efficienza energetica, cogenerazione, energie rinnovabili, sgravi fiscali ambientali, risanamento di siti contaminati, teleriscaldamento, riciclaggio, infrastrutture energetiche e studi ambientali. Le intensità variano in funzione della misura, della dimensione dell'impresa e della localizzazione; sono previste condizioni specifiche per biocarburanti, idroelettrico, gare competitive e recupero del risultato operativo.
Calamità naturali e trasporti sociali
L'articolo 50 consente regimi per terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi naturali, purché vi sia riconoscimento formale dell'evento, nesso causale diretto e assenza di sovracompensazione. L'articolo 51 disciplina aiuti al trasporto aereo e marittimo di passeggeri residenti in regioni remote, senza discriminazioni tra vettori o servizi.
Banda larga, cultura, sport e infrastrutture locali
Gli articoli 52-56 esentano aiuti per reti a banda larga in aree prive di infrastrutture analoghe, cultura e patrimonio, opere audiovisive, infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali e infrastrutture locali. Sono richiesti accesso aperto e non discriminatorio, procedure competitive o di gara, prezzi di mercato e meccanismi per evitare sovracompensazioni.
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 800/2008. È entrato in vigore il 1° luglio 2014 ed era applicabile fino al 31 dicembre 2020. I regimi esentati potevano beneficiare di un periodo transitorio di sei mesi, salvo gli aiuti regionali, la cui esenzione scadeva con le carte regionali approvate.
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