Regolamento (UE) 2014/165
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro tecnico e operativo dei tachigrafi analogici, digitali e intelligenti, destinati a verificare il rispetto delle norme europee sui tempi di guida, sulle pause e sui periodi di riposo. Disciplina requisiti tecnici, omologazione, sicurezza, installazione, ispezioni, carte tachigrafiche, obblighi di conducenti e imprese, controlli e sanzioni. Introduce funzioni avanzate quali localizzazione satellitare, diagnosi remota di possibili manomissioni e interfacce con i sistemi di trasporto intelligenti. Modifica inoltre il regolamento (CE) n. 561/2006 e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3821/85.
Disciplina armonizzata dei tachigrafi utilizzati nel trasporto stradale, inclusi costruzione, omologazione, installazione, uso, controllo e sanzioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai tachigrafi installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto di viaggiatori o merci su strada e soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006. Gli Stati membri possono estendere o escludere l’applicazione per specifiche categorie di veicoli e operazioni esentate ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 561/2006. Il regolamento riguarda conducenti, imprese di trasporto, produttori, costruttori di veicoli, installatori, officine, autorità di omologazione e funzionari di controllo. È direttamente applicabile negli Stati membri; è entrato in vigore il 1° marzo 2014 e, salvo disposizioni anticipate e misure transitorie, si applica dal 2 marzo 2016. Il regolamento n. 3821/85 è abrogato.
Disciplina dei tachigrafi nel trasporto stradale
Il regolamento (UE) n. 165/2014 riorganizza e aggiorna la disciplina europea dei tachigrafi, con l’obiettivo di garantire registrazioni affidabili dei tempi di guida, delle pause e dei periodi di riposo e di rendere più efficaci i controlli. L’atto tiene conto dell’evoluzione tecnologica, dei rischi di manomissione e della necessità di interoperabilità, protezione dei dati e concorrenza leale nel trasporto stradale. Abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3821/85.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento disciplina costruzione, installazione, uso, prova e controllo dei tachigrafi impiegati per verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE sull’orario di lavoro degli addetti ai trasporti mobili e della direttiva 92/6/CEE sui limitatori di velocità. Si applica ai veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto stradale di viaggiatori o merci e soggetti al regolamento n. 561/2006.
Gli Stati membri possono escludere dal regolamento i veicoli già rientranti nelle esenzioni degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 561/2006. Possono inoltre estendere l’installazione e l’uso dei tachigrafi ai trasporti nazionali effettuati con veicoli non altrimenti soggetti all’obbligo.
Definizioni e categorie di tachigrafo
Il regolamento distingue tra tachigrafo analogico, che utilizza fogli di registrazione, e tachigrafo digitale, che utilizza carte tachigrafiche. L’unità di bordo comprende, tra l’altro, memoria dati, funzione di misurazione del tempo, interfacce per le carte, stampante, dispositivo di visualizzazione e strumenti per l’immissione dei dati.
Sono definite le carte del conducente, di controllo, dell’azienda e dell’officina. La carta del conducente identifica il conducente e consente di memorizzarne l’attività; la carta di controllo consente alle autorità di accedere ai dati; la carta dell’azienda consente all’impresa di visualizzare, trasferire e stampare dati bloccati dall’impresa; la carta dell’officina consente prova, calibratura, attivazione e trasferimento dei dati.
Requisiti tecnici e dati registrati
Ai sensi dell’articolo 4, tachigrafi, componenti, carte e fogli devono soddisfare requisiti tecnici rigorosi. Devono garantire accuratezza, affidabilità, sicurezza, integrità e origine dei dati, interoperabilità tra generazioni diverse e facilità d’uso.
Il tachigrafo digitale registra almeno:
- distanza percorsa e velocità;
- misurazione del tempo;
- punti di posizione previsti dall’articolo 8;
- identità e attività del conducente;
- dati di controllo, calibratura e riparazione, inclusa l’identificazione dell’officina;
- anomalie e guasti.
I dati devono essere accessibili alle autorità competenti e all’impresa di trasporto per gli obblighi di legge. Devono essere trasferiti all’impresa o al conducente nel minor tempo possibile e resi disponibili in formati compatibili con protocolli pubblici e standard aperti.
Il tachigrafo digitale deve visualizzare ora, modalità di funzionamento, attività del conducente, segnalazioni e informazioni di accesso. Deve inoltre avvisare il conducente in caso di anomalia o guasto e prima del superamento del periodo massimo di guida continua. Il segnale deve durare almeno 30 secondi, salvo conferma dell’utente, e la causa deve restare visibile fino alla presa d’atto.
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è limitato alla verifica del rispetto del regolamento e del regolamento n. 561/2006. Gli Stati membri devono assicurare il rispetto delle norme allora richiamate dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, sotto la supervisione dell’autorità nazionale competente.
La tutela riguarda in particolare:
- registrazione della posizione tramite GNSS;
- comunicazione remota a fini di controllo;
- interfacce con sistemi ITS;
- scambio elettronico transfrontaliero delle informazioni sulle carte;
- registri tenuti dalle imprese di trasporto.
I tachigrafi digitali devono essere progettati secondo criteri di riservatezza e trattare soltanto i dati necessari. I proprietari dei veicoli, le imprese e gli altri soggetti interessati devono rispettare le disposizioni applicabili in materia di dati personali.
Tachigrafo intelligente
Il regolamento introduce il tachigrafo intelligente, collegato a un servizio di posizionamento satellitare e potenzialmente a sistemi di comunicazione remota e interfacce ITS.
La posizione del veicolo deve essere registrata automaticamente:
- all’inizio del periodo di lavoro giornaliero;
- ogni tre ore di periodo complessivo di guida;
- alla fine del periodo di lavoro giornaliero.
Il collegamento deve utilizzare servizi di posizionamento gratuiti. I dati di posizione temporanei devono essere inaccessibili agli utenti e cancellati quando non più necessari. I veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme dettagliate dell’articolo 11 devono essere dotati della relativa tecnologia.
La comunicazione remota può fornire alle autorità dati limitati e protetti relativi, tra l’altro, a tentativi di violazione della sicurezza, interruzioni dell’alimentazione, guasti del sensore, errori o contrasti nei dati di movimento, guida senza carta valida, inserimento della carta durante la guida, regolazione dell’ora, calibratura, numero di immatricolazione e velocità registrata.
I dati possono essere conservati dalle autorità soltanto per la durata del controllo su strada e devono essere cancellati al più tardi tre ore dopo la trasmissione, salvo che indichino una possibile manomissione o un uso improprio. La comunicazione remota non può comportare automaticamente ammende o sanzioni; può soltanto orientare la decisione di effettuare un controllo.
Le imprese devono informare i conducenti della possibilità di comunicazioni remote a fini di diagnosi precoce. Le interfacce ITS sono ammesse a condizione che non compromettano autenticità e integrità dei dati e che l’accesso ai dati personali, inclusa la geolocalizzazione, sia subordinato al consenso documentabile del conducente.
Omologazione e sicurezza
I produttori o i loro agenti presentano la domanda di omologazione alle autorità designate dagli Stati membri. La domanda deve includere specifiche tecniche, informazioni sui sigilli e certificati di sicurezza, funzionalità e interoperabilità.
Il certificato di sicurezza riguarda unità di bordo, carte, sensori di movimento e collegamento al GNSS, ove il GNSS non sia integrato. Deve attestare conformità agli obiettivi di sicurezza e il funzionamento delle misure relative a identificazione, autenticazione, autorizzazione, riservatezza, responsabilità, integrità, verifica, accuratezza e affidabilità.
Il certificato di funzionalità riguarda funzioni, caratteristiche ambientali, compatibilità elettromagnetica, requisiti fisici e altri standard applicabili. Il certificato di interoperabilità attesta la piena compatibilità con i modelli necessari di tachigrafi o carte.
Le modifiche a software, hardware o materiali devono essere notificate prima della loro attuazione all’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Le autorità possono estendere l’omologazione oppure richiedere l’aggiornamento o la conferma dei certificati.
I produttori devono progettare, collaudare ed esaminare i prodotti durante tutto il ciclo di vita per rilevare e limitare le vulnerabilità. La frequenza dei test è stabilita entro un periodo massimo di due anni. Se sono rilevate vulnerabilità, l’immissione sul mercato può essere vietata e l’autorità competente può adottare misure correttive o revocare l’omologazione.
Installazione, riparazione e sigilli
Le operazioni di installazione e riparazione sono riservate a installatori, officine e costruttori di veicoli autorizzati. Dopo aver verificato il corretto funzionamento, gli operatori devono sigillare il tachigrafo secondo la scheda di omologazione e apporre i relativi marchi e dati elettronici di sicurezza.
La rimozione dei sigilli è consentita soltanto per riparazione, manutenzione, ricalibratura, controllo o modifica del veicolo che renda necessaria la rimozione. In quest’ultimo caso deve essere conservata a bordo una giustificazione scritta contenente data e ora della rottura. I sigilli devono essere sostituiti senza ritardo ingiustificato e comunque entro sette giorni; prima della sostituzione un’officina autorizzata deve effettuare controllo e calibratura.
Ispezioni e autorizzazione degli operatori
I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche almeno ogni due anni. Le verifiche riguardano almeno installazione, funzionamento, marchio di omologazione, targhetta di montaggio, integrità dei sigilli, assenza di dispositivi di manipolazione, dimensioni e circonferenza effettiva dei pneumatici.
Gli Stati membri devono autorizzare, controllare e certificare installatori, officine e costruttori, assicurando:
- formazione adeguata del personale;
- disponibilità delle attrezzature necessarie;
- buona reputazione degli operatori;
- prevenzione dei conflitti di interesse con le imprese di trasporto.
Gli operatori autorizzati sono sottoposti almeno ogni due anni a verifiche delle procedure. Devono inoltre essere effettuate verifiche tecniche a sorpresa su almeno il 10% dell’insieme degli installatori e delle officine autorizzati nel corso di ogni anno. Le autorità possono revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione in caso di inadempimento.
Carte dell’officina
La carta dell’officina ha validità massima di un anno. Il rinnovo deve essere effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta valida e della documentazione necessaria. In caso di danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto, la carta sostitutiva deve essere fornita entro cinque giorni lavorativi.
La revoca dell’autorizzazione dell’installatore, dell’officina o del costruttore comporta anche la revoca delle carte dell’officina rilasciate. Gli Stati membri devono adottare misure contro la falsificazione delle carte.
Carte del conducente
La carta del conducente è rilasciata dallo Stato membro della residenza normale entro un mese dalla ricezione della domanda completa. La residenza normale corrisponde al luogo in cui il conducente dimora abitualmente per almeno 185 giorni all’anno, tenendo conto dei legami personali e professionali.
La carta ha validità massima di cinque anni. Il conducente può avere una sola carta valida e deve utilizzare esclusivamente la propria. Le carte rilasciate dagli Stati membri sono oggetto di riconoscimento reciproco.
In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere rilasciata una carta temporanea, non rinnovabile, valida al massimo 185 giorni, a un conducente privo di residenza normale in uno Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo AETR, purché abbia un rapporto di lavoro regolare con un’impresa stabilita nello Stato di rilascio e, quando applicabile, disponga dell’attestato di conducente previsto dal regolamento n. 1072/2009.
In caso di danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto, il conducente deve chiedere la sostituzione entro sette giorni di calendario. L’autorità deve rilasciare la carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi. Il conducente può guidare senza carta per un massimo di 15 giorni di calendario, o per il tempo necessario a riportare il veicolo alla sede, purché dimostri l’impossibilità di esibire o utilizzare la carta.
Gli Stati membri devono mantenere registri elettronici nazionali e interconnetterli tramite TACHOnet o sistema compatibile. Al rilascio, sostituzione o rinnovo devono verificare che il richiedente non possieda già un’altra carta valida.
Obblighi di imprese e conducenti
Le imprese e i conducenti devono garantire il corretto funzionamento e il corretto uso dei tachigrafi, delle carte e dei fogli di registrazione. È vietato falsificare, occultare o distruggere dati e documenti, nonché installare o utilizzare dispositivi di manipolazione. Gli Stati membri devono vietare produzione, distribuzione, pubblicità e vendita di dispositivi destinati alla manomissione.
Le imprese devono:
- formare e istruire i conducenti;
- effettuare controlli periodici sull’uso dei tachigrafi;
- non fornire incentivi che incoraggino usi impropri;
- fornire fogli di registrazione omologati in quantità sufficiente;
- garantire la possibilità di stampare i dati durante un controllo;
- conservare fogli, tabulati e dati scaricati per almeno un anno;
- esibire o consegnare tali dati ai funzionari di controllo su richiesta.
L’impresa è responsabile delle infrazioni commesse dai propri conducenti o dai conducenti messi a sua disposizione, salva la facoltà degli Stati membri di subordinare tale responsabilità alla violazione degli specifici obblighi organizzativi previsti dall’articolo 33.
Il conducente deve utilizzare il foglio o la carta per ogni giornata di guida, inserire manualmente le attività non registrate e indicare i simboli dei paesi in cui inizia e termina il periodo di lavoro giornaliero, salvo che la posizione sia registrata automaticamente dal tachigrafo.
Documentazione a bordo e guasti
Durante i controlli, il conducente deve presentare le registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti. Per i veicoli con tachigrafo analogico deve avere i fogli di registrazione, la carta eventualmente posseduta e le registrazioni manuali o i tabulati. Per i veicoli con tachigrafo digitale deve presentare la carta del conducente, le registrazioni manuali e i tabulati e, se ha guidato veicoli con tachigrafo analogico, anche i relativi fogli.
In caso di carta danneggiata, malfunzionante, smarrita o rubata, il conducente deve stampare i dati all’inizio del viaggio, inserire le informazioni identificative e le attività non registrate e completare la documentazione al termine del viaggio, apponendo la firma.
In caso di guasto del tachigrafo, l’impresa deve farlo riparare presso un operatore autorizzato non appena possibile. Se il rientro alla sede richiede più di una settimana, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso. Nel frattempo il conducente deve annotare manualmente le attività non correttamente registrate o stampate.
Controlli e formazione
I funzionari di controllo devono disporre di carte di controllo, apparecchiature per il trasferimento e l’analisi dei dati e strumenti per confrontare dati digitali, tabulati e fogli analogici. In presenza di sospetto fondato di frode possono accompagnare il veicolo presso un’officina autorizzata e disporre prove sul funzionamento, sulla registrazione, sulla calibratura e sulla presenza di dispositivi di manipolazione.
Gli Stati membri devono garantire formazione adeguata per l’analisi dei dati e la verifica dei tachigrafi. Devono comunicare alla Commissione i requisiti di formazione entro il 2 settembre 2016 e includere nei programmi i contenuti stabiliti dalla Commissione, comprese le tecniche per individuare manomissioni e frodi.
È prevista assistenza reciproca tra Stati membri, con scambio regolare di informazioni su infrazioni di installatori e officine, pratiche di manipolazione e sanzioni applicate.
Sanzioni e cooperazione amministrativa
Gli Stati membri devono adottare sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie, conformi alle categorie di violazioni previste dalla direttiva 2006/22/CE. Le misure sanzionatorie devono essere comunicate alla Commissione entro il 2 marzo 2016 e ogni successiva modifica deve essere notificata.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate nel settore entro 30 giorni dalla loro adozione e, per la prima volta, entro il 2 marzo 2015.
Modifica del regolamento n. 561/2006
L’articolo 45 modifica il regolamento n. 561/2006 introducendo l’esenzione per veicoli o combinazioni di veicoli con massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati entro 100 km dal luogo dell’impresa per trasportare materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della professione, quando la guida non costituisce l’attività principale.
La modifica porta inoltre da 50 a 100 km alcune distanze previste dalle esenzioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, incluse quelle relative ai fornitori del servizio universale postale.
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Salvo le disposizioni anticipate, si applica dal 2 marzo 2016. Gli articoli 24, 34 e 45 si applicano dal 2 marzo 2015.
Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione previsti dal regolamento, le disposizioni del regolamento n. 3821/85, comprese quelle dell’allegato I B, continuano ad applicarsi in via transitoria. Dal momento dell’applicazione del nuovo regime, il regolamento n. 3821/85 è abrogato e i riferimenti a esso devono intendersi come riferimenti al regolamento n. 165/2014.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e ambito di applicazione
Gli articoli 1-4 definiscono il tachigrafo e i suoi componenti, le carte tachigrafiche, le attività registrate e i principali concetti tecnici. I tachigrafi devono essere installati sui veicoli soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni per i veicoli e le operazioni già esentati da tale regolamento e possono imporre l’uso dei tachigrafi nei trasporti nazionali anche oltre i casi obbligatori.
Requisiti funzionali e dati registrati
I tachigrafi devono registrare dati accurati, affidabili, sicuri e interoperabili. I tachigrafi digitali registrano distanza, velocità, tempo, posizione, identità e attività del conducente, dati di controllo e calibratura, anomalie e guasti; quelli analogici registrano almeno distanza, tempo e attività. I dati devono essere accessibili alle autorità di controllo e all’impresa di trasporto e trasferibili tramite protocolli pubblici e standard aperti.
Protezione dei dati personali
L’articolo 7 limita il trattamento dei dati personali alla verifica della conformità al regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006, nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Sono previste garanzie specifiche per GNSS, comunicazioni remote, interfacce ITS, scambio elettronico delle informazioni sulle carte e registri delle imprese.
Tachigrafo intelligente
Gli articoli 8-11 introducono la registrazione automatica della posizione all’inizio e alla fine del periodo di lavoro giornaliero e ogni tre ore di guida cumulata. È prevista la comunicazione remota, protetta e limitata, di dati indicativi di possibili manomissioni o usi impropri. La diagnosi remota non può determinare automaticamente ammende o sanzioni. Le interfacce ITS devono preservare autenticità e integrità dei dati e consentire l’accesso ai dati personali solo con consenso documentabile del conducente.
Omologazione, sicurezza e prove sul campo
Gli articoli 12-21 disciplinano domanda, certificati di sicurezza, funzionalità e interoperabilità, concessione e ritiro dell’omologazione, marchio di omologazione e riconoscimento reciproco. I produttori devono individuare e limitare le vulnerabilità durante il ciclo di vita del prodotto; la frequenza dei test è stabilita entro un massimo di due anni. Gli Stati membri possono autorizzare test sul campo per tachigrafi non ancora omologati, nel rispetto del regolamento n. 561/2006.
Installazione, riparazione e ispezioni
Solo installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati possono installare e riparare i tachigrafi. I sigilli devono essere apposti e sostituiti secondo le specifiche di omologazione; dopo la rimozione devono essere sostituiti entro sette giorni, previa verifica e calibratura. I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni almeno ogni due anni. Gli Stati membri autorizzano, controllano e certificano gli operatori, verificandoli almeno ogni due anni e sottoponendo almeno il 10% dell’insieme degli operatori a verifiche tecniche a sorpresa ogni anno.
Carte dell’officina e carte del conducente
Le carte dell’officina hanno validità massima di un anno; il rinnovo deve avvenire entro 15 giorni lavorativi e la sostituzione di una carta danneggiata, malfunzionante, smarrita o rubata entro cinque giorni lavorativi. Le carte del conducente sono rilasciate dallo Stato della residenza normale, definita anche in base alla permanenza di almeno 185 giorni annui, e hanno validità massima di cinque anni. In casi eccezionali può essere rilasciata una carta temporanea non rinnovabile, valida al massimo 185 giorni.
Obblighi per conducenti e imprese di trasporto
Gli articoli 32-37 impongono il corretto uso e funzionamento dei tachigrafi, vietano falsificazione, occultamento, distruzione e manomissione dei dati e vietano produzione, distribuzione, pubblicità e vendita di dispositivi di manipolazione. Le imprese devono formare e controllare i conducenti, non incentivarne l’uso improprio, conservare fogli, tabulati e dati per almeno un anno e rispondono delle infrazioni dei conducenti, salva la possibilità di condizioni nazionali previste dall’articolo 33, paragrafo 3.
Registrazioni e documenti a bordo
Il conducente deve utilizzare quotidianamente la carta o il foglio di registrazione e inserire manualmente le attività non registrate dal tachigrafo. In caso di carta danneggiata, malfunzionante, smarrita o rubata, deve effettuare le stampe previste dall’articolo 35. In caso di controllo deve presentare le registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti, oltre alla carta e ai tabulati richiesti. In caso di guasto, i dati devono essere annotati manualmente e il tachigrafo deve essere riparato non appena possibile; se il rientro alla sede richiede più di una settimana, la riparazione deve avvenire durante il percorso.
Controlli, formazione e assistenza reciproca
I funzionari di controllo devono disporre di carte di controllo, strumenti di trasferimento e analisi dei dati e possono sottoporre il veicolo a prove presso officine autorizzate in caso di sospetto di frode. Gli Stati membri devono assicurare formazione iniziale e continuativa e comunicare alla Commissione i relativi requisiti entro il 2 settembre 2016. È previsto lo scambio periodico di informazioni tra Stati membri su infrazioni, manomissioni e sanzioni.
Sanzioni e comunicazioni nazionali
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie, conformi alle categorie di violazioni della direttiva 2006/22/CE, e le notificano alla Commissione entro il 2 marzo 2016. Devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali adottate nel settore entro 30 giorni dall’adozione e, per la prima volta, entro il 2 marzo 2015.
Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006
L’articolo 45 introduce l’esenzione per veicoli o combinazioni fino a 7,5 tonnellate utilizzati entro un raggio di 100 km dall’impresa per trasportare materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente, purché la guida non costituisca l’attività principale. Porta inoltre da 50 a 100 km alcune distanze previste dalle esenzioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006.
Entrata in vigore, transizione e abrogazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Si applica dal 2 marzo 2016, mentre gli articoli 24, 34 e 45 si applicano dal 2 marzo 2015. Fino all’applicazione degli atti di esecuzione, continuano ad applicarsi transitoriamente le disposizioni del regolamento n. 3821/85, compreso l’allegato I B. Il regolamento n. 3821/85 è abrogato e i relativi riferimenti si intendono effettuati al presente regolamento.
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