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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-599/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 giugno 2022. — «Baltic Master» UAB contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di “persone legate” – Articolo 31 – Presa in considerazione delle informazioni provenienti da una banca dati nazionale ai fini della determinazione del valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f) – Situazioni in cui due o più persone sono considerate legate – Articolo 181 bis – Fondati dubbi sulla veridicità del prezzo dichiarato. — Causa C-599/20

Giurisprudenza europea62020CJ0599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito, in materia di valore in dogana, che la nozione di operatori "legati" non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dal regolamento di esecuzione. Un semplice rapporto commerciale stretto o fiduciario non basta, in assenza di prova di una associazione giuridica o di un controllo di diritto o di fatto. In secondo luogo, quando il valore di transazione non è utilizzabile e i metodi ordinari non consentono la determinazione del valore, l’autorità doganale può ricorrere a dati nazionali disponibili nell’Unione, anche se relativi a merci non similari ma classificate con lo stesso codice TARIC.

Valore in dogana: nozione di persone "legate" e uso di dati di banca dati nazionale per il metodo sussidiario di determinazione del valore

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale comunitario e dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento di esecuzione, il compratore e il venditore possano essere considerati "legati" anche in assenza di un documento formale che attesti associazione o controllo, quando gli elementi oggettivi della relazione commerciale indichino un legame fiduciario stretto o un controllo di fatto. Inoltre, se l’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale osti all’uso, come base del valore in dogana, di dati tratti da una banca dati nazionale relativi a merci con la stessa origine e lo stesso codice TARIC ma non "similari" ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di persone "legate" è tassativa: l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento di esecuzione non consente di qualificare come legame, rispettivamente, una mera associazione di fatto o un semplice rapporto fiduciario, se mancano elementi documentali o oggettivi idonei a dimostrare una veste giuridica di associati oppure un controllo, di diritto o di fatto, inteso come potere di costrizione o di orientamento. Tuttavia, qualora il valore di transazione non sia accettabile e non sia determinabile ai sensi degli articoli 29 e 30 del codice doganale, l’articolo 31, paragrafo 1, non vieta che il valore in dogana sia determinato sulla base di dati contenuti in una banca dati nazionale relativi a merci aventi la stessa origine e lo stesso codice TARIC, anche se non "similari" in senso tecnico, purché il metodo sia ragionevole e fondato sui dati disponibili nell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93

Valore in dogana, persone legate e uso di una banca dati nazionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in una controversia tra la società lituana Baltic Master UAB e l’amministrazione doganale lituana sulla determinazione del valore in dogana di merci importate dalla Malesia. La Corte interpreta gli articoli 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario e l’articolo 143 del regolamento di esecuzione, in un contesto in cui le dogane avevano escluso il valore di transazione e applicato un metodo sussidiario fondato su dati di banca dati nazionale.

Fatti e procedimento principale

Tra il 2009 e il 2012 Baltic Master aveva importato in Lituania merci acquistate presso Gus Group, dichiarandole come parti di macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria e indicando come valore in dogana il prezzo delle fatture. A seguito di controllo, l’autorità doganale regionale di Vilnius ritenne che Baltic Master e il venditore fossero persone legate e che, per tale ragione, il valore di transazione non fosse accettabile; determinò quindi il valore in dogana ai sensi dell’articolo 31 del codice doganale, usando dati del sistema informativo nazionale sullo sdoganamento.

La decisione amministrativa fu confermata in sede interna. Il giudice del rinvio, dopo una precedente vicenda processuale e alla luce di una sentenza della Corte EDU che aveva rilevato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU per la mancata motivazione del diniego di rinvio pregiudiziale, ha riaperto il procedimento e ha nuovamente investito la Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che pone come regola generale il valore di transazione;
  • l’articolo 30 del medesimo regolamento, che disciplina i metodi subordinati;
  • l’articolo 31 del medesimo regolamento, che consente un metodo residuale sulla base dei dati disponibili nell’Unione;
  • l’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93, sulla nozione di merci similari;
  • l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93, sulla nozione di persone legate;
  • l’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, che consente di non usare il valore di transazione in presenza di fondati dubbi sulla sua veridicità.

Prima questione: nozione di persone legate

Il giudice del rinvio chiedeva se, in assenza di documenti che attestino formalmente un’associazione o un controllo, le circostanze concrete della relazione commerciale potessero bastare a qualificare le parti come persone legate. La Corte risponde negativamente per quanto riguarda l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b): la formula "veste giuridica di associati" esige un’associazione di diritto, non una semplice associazione di fatto.

Quanto alle lettere e) e f), la Corte distingue tra controllo di diritto e controllo di fatto. In assenza di documenti che dimostrino un controllo giuridico, non si può presumere il legame sulla sola base di rapporti commerciali stretti o di una fiducia reciproca. Tuttavia, un controllo di fatto può essere riconosciuto se gli elementi oggettivi consentono di concludere che una parte sia in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull’altra, oppure che una terza persona possa esercitare un simile potere su entrambe.

La Corte sottolinea che le disposizioni che consentono di derogare al metodo del valore di transazione sono deroghe a un metodo prioritario e devono essere interpretate restrittivamente. Al tempo stesso, ricorda che l’articolo 181 bis offre alle dogane uno strumento autonomo per escludere il valore dichiarato quando vi siano fondati dubbi sulla sua veridicità, indipendentemente dall’esistenza di un legame tra le parti.

Seconda questione: uso di dati di banca dati nazionale per il metodo residuale

La seconda questione riguardava la possibilità di fondare il valore in dogana, ex articolo 31, su dati di una banca dati nazionale relativi a merci che hanno la stessa origine e lo stesso codice TARIC, pur non essendo "similari" in senso tecnico. La Corte osserva che l’articolo 31 opera in via residuale e che, secondo le note interpretative dell’allegato 23, i metodi di valutazione degli articoli 29 e 30 devono essere utilizzati con una "ragionevole elasticità".

Tenuto conto dell’esigenza di determinare comunque un valore in dogana quando il dichiarante non fornisca informazioni sufficientemente precise o affidabili, della diligenza richiesta alle autorità doganali e della struttura dichiarativa del sistema TARIC, la Corte ritiene legittimo utilizzare dati contenuti in una banca dati nazionale come "dato disponibile nell’Unione". Tale uso è compatibile con l’articolo 31 purché il metodo sia ragionevole e coerente con i principi generali del sistema di valutazione doganale.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • non si può ritenere che le parti siano legate ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), in mancanza di un documento che attesti la veste giuridica di associati;
  • non si può parlare di controllo di diritto, diretto o indiretto, senza elementi documentali idonei;
  • può invece sussistere un controllo di fatto se gli elementi oggettivi mostrano un potere di costrizione o di orientamento;
  • l’articolo 31, paragrafo 1, non osta all’uso di dati di banca dati nazionale relativi a merci con la stessa origine e lo stesso codice TARIC, anche se non similari.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la sentenza ribadisce che la contestazione del valore in dogana deve poggiare su elementi rigorosi, e che un rapporto commerciale atipico non equivale automaticamente a un legame ai fini doganali. Per le dogane, la decisione conferma però un ampio margine nel ricorrere al metodo residuale quando il valore dichiarato non sia verificabile o sia inaffidabile, anche mediante fonti informative nazionali, purché il ricorso a tali dati sia ragionevole e coerente con il sistema del codice doganale.

Come è indicizzato

Materiedazio e valore in doganaunione doganaleclassificazione tariffariarapporti tra operatori economici collegaticontrolli doganali

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