Corte di giustizia, Sentenza C-55/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 giugno 2022. — Direktor na Agentsia «Mitnitsi» contro IMPERIAL TOBACCO BULGARIA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 11 – Rimborso dei diritti di accisa applicabile ai prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 17, primo comma, lettera b) – Rimborso dell’accisa già versata, mediante contrassegni fiscali apposti sui tabacchi lavorati distrutti sotto sorveglianza amministrativa – Obbligo degli Stati membri di adottare una normativa che preveda il rimborso dei diritti di accisa per il tabacco lavorato immesso in commercio e distrutto sotto sorveglianza doganale – Assenza. — Causa C-55/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione sulle accise non obbliga gli Stati membri a rimborsare l’imposta sui tabacchi già immessi in consumo e successivamente distrutti sotto sorveglianza doganale. L’articolo 11 della direttiva 2008/118 e l’articolo 17 della direttiva 2011/64 lasciano agli Stati membri la scelta se ammettere il rimborso e a quali condizioni. Di conseguenza, non era necessario esaminare le questioni sull’eventuale effetto diretto.
Accise sui tabacchi lavorati già immessi in consumo e distrutti sotto sorveglianza: gli Stati membri sono obbligati a prevedere il rimborso?
La questione giuridica
Se l’articolo 11 della direttiva 2008/118/CE e l’articolo 17, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/64/UE debbano essere interpretati nel senso che impongono agli Stati membri di prevedere il rimborso dell’accisa per prodotti sottoposti ad accisa, in particolare tabacchi lavorati, già immessi in consumo e successivamente distrutti sotto sorveglianza doganale; e, in caso di risposta affermativa, se tali disposizioni abbiano effetto diretto e consentano il rimborso senza ulteriori formalità.
Principio di diritto
L’articolo 11 della direttiva 2008/118/CE e l’articolo 17, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/64/UE non impongono agli Stati membri di prevedere il rimborso delle accise per prodotti sottoposti ad accisa, compresi i tabacchi lavorati, che siano già stati immessi in consumo e poi distrutti sotto sorveglianza doganale; tali disposizioni attribuiscono agli Stati membri un margine discrezionale nel definire i casi, le condizioni e le formalità del rimborso, nel rispetto dell’esigenza di prevenire evasione e abuso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 2, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 4, punti 1, 7 e 11, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 7, direttori 1, 2 e 4, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 11, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 15, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
- Articolo 39, direttiva 2008/118/CE
- Direttiva 2011/64/UE
- Articolo 1, direttiva 2011/64/UE
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2011/64/UE
- Articolo 17, primo comma, lettera b), direttiva 2011/64/UE
- Articolo 168 TFUE
Accise sui tabacchi lavorati già immessi in consumo e distrutti sotto sorveglianza doganale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) in una controversia tra il direttore dell’Agenzia delle dogane bulgara e la società Imperial Tobacco Bulgaria EOOD, relativa al rimborso di accise versate su tabacchi lavorati poi distrutti sotto sorveglianza doganale. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise e la direttiva 2011/64/UE sulla struttura e sulle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato.
Contesto fattuale e procedimento principale
La società Imperial, depositario autorizzato con deposito fiscale a Sofia, aveva chiesto il rimborso di accise per prodotti del tabacco già immessi in consumo e distrutti il 1o luglio 2016 sotto sorveglianza doganale, invocando la normativa bulgara. L’amministrazione doganale aveva respinto la domanda sostenendo che la norma nazionale di rimborso si applicava solo se i prodotti non erano stati immessi in consumo. Dopo il rigetto del reclamo amministrativo, il giudice di primo grado aveva annullato il diniego; il direttore dell’Agenzia aveva proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2008/118/CE, che istituisce il regime generale delle accise e disciplina, tra l’altro, il momento di esigibilità, il rimborso e i contrassegni fiscali;
- l’articolo 11 della direttiva 2008/118, relativo al rimborso o sgravio dell’accisa su prodotti già immessi in consumo;
- l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118, che esclude dalla nozione di immissione in consumo la distruzione totale o la perdita irrimediabile di prodotti in regime di sospensione dall’accisa;
- l’articolo 39 della direttiva 2008/118, sui contrassegni fiscali e sul rimborso degli importi pagati per ottenerli;
- la direttiva 2011/64/UE, in particolare l’articolo 17, primo comma, lettera b), che prevede la possibilità di esenzione o rimborso per tabacchi lavorati distrutti sotto sorveglianza amministrativa.
Questioni pregiudiziali
Il giudice bulgaro ha chiesto in sostanza se:
- le due direttive impongano agli Stati membri di prevedere il rimborso dell’accisa per tabacchi già immessi in consumo e successivamente distrutti sotto sorveglianza doganale;
- in caso affermativo, i soggetti interessati possano invocare l’effetto diretto delle disposizioni in assenza di una normativa nazionale corretta;
- sempre in caso di risposta affermativa, il rimborso debba essere concesso automaticamente sulla sola base della domanda, senza ulteriori formalità.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta le disposizioni secondo il loro tenore letterale, il contesto e gli obiettivi perseguiti.
Dal testo dell’articolo 11 della direttiva 2008/118 emerge che il rimborso dell’accisa sui prodotti già immessi in consumo è solo una possibilità, da disciplinare dai singoli Stati membri, i quali possono fissare casi e condizioni per prevenire evasione e abuso. Anche l’articolo 17, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/64, pur riferendosi espressamente ai tabacchi distrutti sotto sorveglianza amministrativa, non stabilisce un diritto automatico al rimborso, ma demanda agli Stati membri la definizione delle condizioni e delle formalità.
La Corte valorizza inoltre la finalità di tutela degli interessi finanziari degli Stati e di contrasto a frodi, elusione e contrabbando, evidenziata dai considerando della direttiva 2011/64 e dal sistema della direttiva 2008/118. I contrassegni fiscali hanno un valore intrinseco e il loro rimborso è, in linea generale, ammesso solo nelle ipotesi espressamente previste dalla direttiva, in particolare quando l’accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
Sotto il profilo sistematico, la Corte osserva che la distruzione totale o la perdita irrimediabile di prodotti in regime di sospensione dall’accisa, considerata dall’articolo 7, paragrafo 4, riguarda prodotti non ancora immessi in consumo; una volta che i prodotti escono dal deposito fiscale, l’accisa diviene definitivamente esigibile. La Corte richiama anche la genesi normativa, dalla quale risulta che il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri la facoltà di applicare o meno esenzioni o rimborsi in caso di distruzione sotto sorveglianza amministrativa.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 11 della direttiva 2008/118/CE e l’articolo 17, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/64/UE non impongono agli Stati membri di prevedere il rimborso delle accise per prodotti soggetti ad accisa, compresi i tabacchi lavorati, distrutti sotto sorveglianza doganale e già immessi in consumo. Alla luce di tale risposta, la Corte dichiara che non occorre esaminare la seconda e la terza questione sull’effetto diretto e sulle formalità del rimborso.
Principi utili per la pratica
La pronuncia conferma che, nel settore delle accise sui tabacchi lavorati, la distruzione del prodotto dopo l’immissione in consumo non comporta, di per sé, un diritto unionale al rimborso dell’imposta. Per gli operatori economici, ciò significa che la spettanza del rimborso dipende dalla normativa nazionale, purché compatibile con il quadro unionale e con le esigenze di prevenzione di frodi e abusi.
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