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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-187/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2022. — FAWKES Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione di merci similari – Banca dati istituita e gestita dall’autorità doganale nazionale – Banche dati istituite e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri e dai servizi dell’Unione europea – Merci identiche o similari esportate a destinazione dell’Unione “nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento”. — Causa C-187/21

Giurisprudenza europea62021CJ0187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce come le autorità doganali debbano determinare il valore in dogana quando non è utilizzabile il valore di transazione ex articolo 29 del codice doganale. Stabilisce che la banca dati nazionale può essere sufficiente, senza obbligo generalizzato di consultare banche dati di altri Stati membri o dell’Unione, e che i valori di transazione di precedenti importazioni dello stesso operatore possono essere esclusi solo nel rispetto delle garanzie procedurali previste. Infine, precisa che il requisito temporale dello "stesso momento o pressappoco nello stesso momento" può essere soddisfatto, in linea di principio, da un intervallo di 90 giorni centrato sullo sdoganamento.

Determinazione del valore in dogana di merci importate: uso delle banche dati nazionali, rilevanza di valori di transazione di altri sdoganamenti e nozione di "stesso momento o pressappoco nello stesso momento" ex articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale

La questione giuridica

Se, ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, l’autorità doganale debba limitarsi alla propria banca dati nazionale o debba consultare anche banche dati di altri Stati membri o dell’Unione; se possa escludere valori di transazione relativi ad altre importazioni dello stesso operatore non contestati in precedenza; e se la nozione di merci esportate "nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento" consenta l’uso di un periodo di 90 giorni, con 45 giorni prima e 45 dopo lo sdoganamento.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, l’autorità doganale di uno Stato membro può basare la determinazione del valore in dogana sugli elementi contenuti nella banca dati nazionale che gestisce, senza dover consultare sistematicamente le banche dati di altri Stati membri o dell’Unione, salvo che tali elementi non siano sufficienti, nel qual caso può richiedere dati supplementari alle autorità o ai servizi competenti purché possano essere portati a conoscenza dell’operatore. Essa può escludere valori di transazione relativi ad altre importazioni dello stesso operatore, ma per i valori riferiti a importazioni nello stesso Stato membro deve contestarli secondo l’articolo 78 e nei termini dell’articolo 221, mentre per importazioni in altri Stati membri deve motivare l’esclusione in base a elementi che ne incidano la plausibilità. La nozione di merci esportate "nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento" consente, in linea di principio, di utilizzare dati relativi a un periodo di 90 giorni, composto da 45 giorni prima e 45 giorni dopo lo sdoganamento, purché in tale periodo vi siano operazioni idonee a determinare il valore in dogana.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 221, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 142 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 150 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 151 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Regolamento (CE) n. 515/97
  • Articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/346
  • Regolamento (CE) n. 471/2009
  • Articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 471/2009
  • Regolamento (UE) n. 113/2010
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 113/2010
  • Articolo 325 TFUE

Determinazione del valore in dogana e uso delle banche dati

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema, Ungheria) in una controversia tra FAWKES Kft. e l’autorità doganale ungherese sulla determinazione del valore in dogana di prodotti tessili importati dalla Cina. La Corte interpreta l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, relativo al codice doganale comunitario, soffermandosi sull’uso delle banche dati nazionali e sulla portata dell’espressione "stesso momento o pressappoco nello stesso momento".

Fatti e procedimento principale

Nel 2012 FAWKES aveva importato ripetutamente merci tessili originarie della Cina. L’autorità doganale ungherese aveva ritenuto anormalmente bassi i valori dichiarati e, dopo aver inizialmente fatto ricorso all’articolo 31 del codice doganale, aveva adottato la decisione impugnata determinando il valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b). Per tale determinazione aveva utilizzato elementi tratti da una banca dati nazionale riferiti a un periodo di 90 giorni, comprensivo di 45 giorni prima e 45 giorni dopo lo sdoganamento.

FAWKES contestava la decisione sostenendo che l’autorità avrebbe dovuto consultare anche banche dati dell’Unione, tenere conto di altre importazioni della stessa impresa, anche in altri Stati membri, e considerare un periodo temporale più ampio. Il giudice del rinvio ha quindi sottoposto quattro questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il codice doganale:

  • articolo 29, sul valore di transazione;
  • articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), sui valori di transazione di merci identiche o similari;
  • articolo 31, sui metodi residuali;
  • articolo 6, paragrafo 3, sull’obbligo di motivazione;
  • articolo 78, sulla revisione della dichiarazione e sui controlli a posteriori;
  • articolo 221, paragrafi 3 e 4, sui termini di comunicazione del dazio.

Sono inoltre rilevanti il regolamento di applicazione n. 2454/93, in particolare gli articoli 142, 150, 151 e 181 bis; il regolamento n. 515/97 sul sistema d’informazione doganale; il regolamento di esecuzione 2016/346; il regolamento n. 471/2009 sulle statistiche del commercio estero; e il regolamento n. 113/2010 sul valore statistico. La Corte richiama anche l’articolo 325 TFUE e la propria giurisprudenza precedente, in particolare LS Customs Services, Oribalt Rīga, EURO 2004. Hungary, Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya Mitnitsi e Commissione/Regno Unito.

Ragionamento sulla prima e sulla seconda questione

La Corte afferma che la disciplina della valutazione doganale mira a un sistema equo, uniforme e neutro, capace di escludere valori arbitrari o fittizi. Richiama il principio di diligenza che grava sulle autorità doganali nell’applicazione dei metodi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), le quali devono consultare tutte le fonti di informazione e le banche dati di cui dispongono per arrivare al valore più preciso e realistico possibile.

Tuttavia, la Corte precisa che ciascuna autorità deve anzitutto utilizzare la propria banca dati nazionale, se essa fornisce gli elementi necessari. Non esiste un obbligo generalizzato di accesso sistematico alle banche dati di altri Stati membri o ai sistemi dell’Unione, soprattutto quando tali fonti non sono liberamente e immediatamente accessibili o non consentono di inserire i dati nella motivazione della decisione. La Corte aggiunge che il regolamento n. 515/97 prevede forme di assistenza amministrativa, ma esse operano su richiesta o spontaneamente in contesti diversi dal semplice controllo di valutazione doganale.

Quanto ai dati statistici dell’Unione e al sistema d’informazione doganale, la Corte osserva che essi non garantiscono necessariamente la presenza di informazioni idonee a stabilire il valore in dogana in modo puntuale, anche per il loro carattere aggregato o per la loro specifica finalità anti-frode. Resta però possibile, caso per caso, formulare richieste mirate ad altre autorità o ai servizi dell’Unione per ottenere elementi supplementari, purché tali elementi possano essere portati a conoscenza dell’operatore interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.

Ragionamento sulla terza questione

La Corte chiarisce che i valori di transazione relativi ad altre importazioni dello stesso operatore possono, in linea di principio, essere presi in considerazione ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b). Non sono quindi automaticamente esclusi solo perché riferiti al medesimo richiedente lo sdoganamento.

Se si tratta di importazioni effettuate nello stesso Stato membro, l’autorità doganale può escludere tali valori solo dopo averli contestati preventivamente secondo l’articolo 78, paragrafi 1 e 2, rispettando il termine triennale dell’articolo 221 e la procedura dell’articolo 181 bis del regolamento di applicazione. Se invece i valori provengono da importazioni effettuate in altri Stati membri, il fatto che quelle autorità non li abbiano contestati non vincola l’autorità che deve decidere; quest’ultima può escluderli, ma deve motivare la propria scelta con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.

Ragionamento sulla quarta questione

La Corte interpreta la formula "nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento" in funzione dell’esigenza di evitare che cambiamenti sostanziali delle condizioni di mercato alterino il confronto tra merci. In linea di principio, è quindi legittimo utilizzare dati di transazioni relativi a un periodo di 90 giorni, compresi 45 giorni prima e 45 giorni dopo lo sdoganamento, se tali operazioni consentono effettivamente di determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b).

Se nel periodo di 90 giorni non vi sono operazioni idonee, l’autorità deve verificare se esistano transazioni in un intervallo più ampio ma comunque non troppo distante temporalmente, purché le condizioni di mercato siano rimaste sostanzialmente invariate. Solo in mancanza di tali dati può ricorrere ai metodi successivi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d), o, in ultima istanza, all’articolo 31.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’autorità doganale può utilizzare la propria banca dati nazionale senza essere tenuta, se gli elementi sono sufficienti, ad accedere alle banche dati di altri Stati membri o dell’Unione;
  • può escludere valori di transazione relativi ad altre operazioni dello stesso operatore, ma nel rispetto delle garanzie procedurali indicate;
  • la nozione di "stesso momento o pressappoco nello stesso momento" consente, in linea di principio, un periodo di 90 giorni, purché vi siano transazioni idonee in tale arco temporale.

La Corte precisa infine che spetta al giudice nazionale decidere sulle spese.

Come è indicizzato

Materiedazio doganalevalore in doganaclassificazione e valutazione doganalecooperazione amministrativa doganalestatistiche del commercio estero

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