Corte di giustizia, Sentenza C-673/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2022. — EP contro Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135. — Causa C-673/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che il recesso del Regno Unito ha comportato per i suoi cittadini la perdita dello status di cittadino dell’Unione dalla data del 1º febbraio 2020. Per questo, i cittadini britannici residenti in uno Stato membro non possono più votare né candidarsi alle elezioni comunali nello Stato di residenza sulla base del diritto UE, anche se il diritto nazionale britannico li priva del voto all’estero. La Corte ha inoltre escluso l’invalidità della decisione 2020/135 che approva l’accordo di recesso.
Recesso del Regno Unito: perdita automatica della cittadinanza dell’Unione e del diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza per i cittadini britannici residenti nell’UE, nonché validità della decisione 2020/135 che approva l’accordo di recesso
La questione giuridica
Se, dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, i cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione conservino lo status di cittadino dell’Unione e, in particolare, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza; inoltre, se l’accordo di recesso e la decisione 2020/135 siano invalidi perché non prevedono tale diritto per i cittadini britannici, specie per chi è privato del voto anche nel Regno Unito dalla regola dei 15 anni.
Principio di diritto
Dal 1º febbraio 2020, con l’entrata in vigore dell’accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito hanno perso la cittadinanza di uno Stato membro e, quindi, automaticamente lo status di cittadino dell’Unione; di conseguenza non possono più invocare gli articoli 20, paragrafo 2, lettera b), e 22 TFUE né l’articolo 40 della Carta per rivendicare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza. L’accordo di recesso e la decisione 2020/135 non sono invalidi per non aver conservato tale diritto, poiché il diritto di voto politico locale è riservato ai cittadini dell’Unione e la scelta dell’Unione nelle relazioni esterne rientra nel suo ampio margine discrezionale; la circostanza che il cittadino britannico sia anche privato del voto nel Regno Unito per effetto del diritto di uno Stato terzo è irrilevante.
Norme richiamate
- Articolo 9 TUE
- Articolo 50 TUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 22 TFUE
- Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
- Articoli 2, 3, 9, 10, 12, 126, 127 e 185 dell’accordo di recesso
- Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
- Articolo 267 TFUE
Recesso del Regno Unito, cittadinanza dell’Unione e diritto di voto comunale
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del tribunal judiciaire d’Auch, nell’ambito di una controversia tra una cittadina britannica residente in Francia e le autorità francesi competenti in materia elettorale. La questione nasce dalla cancellazione della ricorrente dalle liste elettorali francesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione.
Fatti e procedimento principale
EP, cittadina del Regno Unito residente in Francia dal 1984 e sposata con un cittadino francese, era stata cancellata dalle liste elettorali in Francia a decorrere dal 1º febbraio 2020, data di entrata in vigore dell’accordo di recesso. Il sindaco di Thoux ha poi respinto la sua domanda di reiscrizione nella lista elettorale complementare riservata ai cittadini dell’Unione non francesi. EP sosteneva di essere privata anche del diritto di voto nel Regno Unito in ragione della cosiddetta “norma dei 15 anni”, per cui il cittadino britannico residente all’estero da oltre quindici anni perde il diritto di voto. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se il recesso del Regno Unito e l’accordo di recesso avessero comportato la revoca della cittadinanza europea e se l’accordo fosse invalido per non aver preservato tali diritti.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 9 TUE e gli articoli 20, 21 e 22 TFUE, che legano la cittadinanza dell’Unione al possesso della cittadinanza di uno Stato membro;
- l’articolo 50 TUE, che disciplina il recesso di uno Stato membro;
- gli articoli 39 e 40 della Carta, relativi al diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee e comunali;
- gli articoli 2, 9, 10, 12, 126, 127 e 185 dell’accordo di recesso;
- la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, che approva la conclusione dell’accordo.
Sulle prime due questioni: perdita dello status di cittadino dell’Unione
La Corte afferma che la cittadinanza dell’Unione presuppone necessariamente la cittadinanza di uno Stato membro. Poiché, in forza dell’articolo 50 TUE, i trattati hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1º febbraio 2020, i cittadini britannici sono divenuti cittadini di uno Stato terzo. Da tale data hanno quindi perso automaticamente lo status di cittadino dell’Unione. Ne consegue che non possono più invocare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza previsto dagli articoli 20, paragrafo 2, lettera b), e 22 TFUE, né l’articolo 40 della Carta. La Corte precisa che è irrilevante che, secondo il diritto del Regno Unito, il soggetto interessato sia privo anche del voto nello Stato di cittadinanza: la perdita dello status europeo è una conseguenza automatica del recesso sovrano del Regno Unito, non un effetto che richieda una valutazione individuale di proporzionalità da parte delle autorità nazionali.
Sull’accordo di recesso e sulla mancata conservazione dei diritti elettorali
La Corte osserva che l’accordo di recesso è costruito per regolare in modo ordinato la separazione tra Unione e Regno Unito, distinguendo un periodo di transizione e la fase successiva. Durante il periodo di transizione, l’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), esclude espressamente l’applicazione al Regno Unito degli articoli 20, paragrafo 2, lettera b), e 22 TFUE, nonché degli articoli 39 e 40 della Carta. Dopo la fine della transizione, la parte seconda dell’accordo tutela reciprocamente alcuni diritti dei cittadini dell’Unione e dei cittadini del Regno Unito che avevano già esercitato la libera circolazione, ma tra tali diritti non figura quello di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza. Anche la clausola di non discriminazione dell’articolo 12 dell’accordo non può essere invocata per ottenere un diritto che non rientra nell’ambito di applicazione di quella parte dell’accordo.
Sulla validità della decisione 2020/135
Quanto alla validità della decisione del Consiglio che approva l’accordo, la Corte esclude qualsiasi invalidità alla luce degli articoli 9, 18, 20, 21 e 22 TFUE, dell’articolo 40 della Carta e del principio di proporzionalità. L’Unione, nel negoziare e approvare l’accordo, dispone infatti di un ampio margine di scelta nelle relazioni esterne e non è tenuta a riconoscere unilateralmente ai cittadini di un ex Stato membro, ormai Stato terzo, diritti politici locali riservati ai cittadini dell’Unione. La Corte rileva inoltre che la circostanza della perdita del voto nel Regno Unito per effetto della “norma dei 15 anni” dipende esclusivamente dal diritto di uno Stato terzo e non incide sulla validità dell’atto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- dal 1º febbraio 2020 i cittadini del Regno Unito residenti in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non sono più cittadini dell’Unione e non godono più del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza;
- dall’esame delle questioni sulla validità non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la decisione (UE) 2020/135.
Principio affermato
Il recesso di uno Stato membro produce, dalla data di efficacia dell’accordo di recesso, la perdita automatica della cittadinanza dell’Unione da parte dei suoi cittadini; i diritti elettorali comunali riservati ai cittadini dell’Unione non si estendono ai cittadini di tale Stato divenuto terzo, salvo espressa previsione dell’accordo internazionale, che nella specie non esiste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 9 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-599/20
- Sentenza · 9 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-55/21
- Sentenza · 9 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-187/21
- Sentenza · 9 giu 2022Tribunale, Ordinanza T-493/21
- Sentenza · 8 giu 2022Tribunale, Sentenza T-363/19
- Sentenza · 8 giu 2022Tribunale, Sentenza T-144/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →