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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10043/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dalla ricostruzione del saldo di un rapporto di conto corrente bancario e dalla pretesa della banca di ottenere il pagamento di somme ritenute a debito. I correntisti contestavano alcune operazioni di addebito e sostenevano che esse non fossero a loro riferibili, perché disposte da soggetti diversi dal legale rappresentante e corredate, in alcuni casi, da sottoscrizioni apocrife o mancanti. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la mancata contestazione degli estratti conto per un lungo periodo, la ricezione della corrispondenza presso la sede sociale e vari elementi indiziari rendessero verosimile la riconducibilità delle operazioni alla società debitrice, con conseguente condanna al pagamento del saldo passivo. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 1832 c.c., sostenendo che non poteva dirsi maturata la decadenza dalla contestazione degli estratti conto senza prova della loro ricezione; 2) violazione dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale rilevato d’ufficio una decadenza non eccepita dalla banca; 3) violazione degli artt. 1832 c.c. e 119 T.U.B. per avere attribuito approvazione tacita a estratti e poste contabili sulla base di elementi non univoci; 4) violazione degli artt. 1852 e 1703 c.c., per non avere esaminato il rapporto anche alla luce delle norme sul mandato e sulla diligenza del mandatario; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese, per mancato riconoscimento della soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva fatto corretta applicazione delle presunzioni semplici: dalla mancata contestazione degli estratti per quattro anni e dalla ricezione di altra corrispondenza al medesimo indirizzo poteva desumersi, in mancanza di prova contraria, la ricezione degli estratti conto e dunque la loro non contestazione tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano riportato le difese della banca per consentire alla Corte di verificare se la decadenza fosse stata effettivamente eccepita. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ribadito che l’art. 1832 c.c. attribuisce all’approvazione tacita dell’estratto la funzione di certificare la verità storica dei dati contabili, compresa l’esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, mentre resta possibile per quest’ultimo provare fatti diversi e contrari; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere riferibili alla società le operazioni contestate, apprezzamento insindacabile in cassazione se logicamente motivato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento del saldo e delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1832 c.c.

    L’approvazione tacita dell’estratto conto non incide sulla validità del rapporto sottostante, ma fa presumere la verità storica delle annotazioni e l’esistenza delle disposizioni del correntista, salvo prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione dell’onere della prova se il giudice applica correttamente una presunzione e richiede alla parte onerata di fornire prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Il ragionamento presuntivo è legittimo quando fondato su indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione di fatto non è sindacabile se non per illogicità o violazione dei requisiti legali della presunzione.

  • art. 2969 c.c.

    La decadenza non può essere rilevata d’ufficio se non nei casi consentiti dalla legge; tuttavia la censura è inammissibile se non autosufficiente rispetto all’allegazione dell’eccezione di parte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su eccezioni non dedotte, ma la doglianza richiede la dimostrazione processuale dell’effettiva mancata allegazione/introduzione del tema.

  • art. 119 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    È richiamato nel contesto del diritto del correntista agli estratti e alle informazioni bancarie, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al rapporto di conto corrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa qualificazione del rapporto e della diligenza del soggetto operante, senza esito favorevole.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la loro regolazione rientra nel potere del giudice di merito, salvo violazione del principio che impedisce di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’approvazione tacita degli estratti conto ex art. 1832 c.c. opera sul piano della verità storica delle annotazioni contabili e consente di presumere che le disposizioni ivi riportate provengano dal correntista, ferma la possibilità per quest’ultimo di provare fatti contrari.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su presunzioni semplici, la cassazione può intervenire solo se gli indizi non siano, per legge, gravi, precisi e concordanti oppure se il ragionamento sia manifestamente illogico o contraddittorio; non è ammessa una mera diversa lettura del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando, a fronte di una presunzione correttamente utilizzata, richiede alla parte onerata la prova contraria.
  • Le censure in cassazione devono essere autosufficienti: se si contesta il mancato rilievo di una decadenza o di una eccezione, occorre riportare il contenuto delle difese rilevanti per consentire il controllo sulla loro effettiva deduzione.
  • La regolazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazione del principio di soccombenza o di altre norme di legge specifiche.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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