Cassazione Penale, Sentenza n. 8185/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona del 28/04/2021 che aveva respinto le istanze del condannato Marco Pellegrini: affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309/1990 e affidamento ordinario, nonché la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dei difensori. Il Tribunale aveva motivato il rigetto delle misure alternative con la rilevanza della pena da espiare, l'insufficiente e blando programma terapeutico (due accessi settimanali al Ser.T.), l'assenza di una programmazione per l'impiego del tempo libero e una ricaduta nell'uso di stupefacenti nell'ottobre 2020 con interruzione della presa in carico fino al marzo 2021; quanto al rinvio, il Tribunale aveva ritenuto non necessaria la presenza diretta dei difensori e richiamato la possibilità di sostituzione o partecipazione da remoto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., perché il Tribunale di Sorveglianza non ha accordato il rinvio richiesto e tempestivamente documentato per legittimo impedimento del difensore (e dell'impossibilità del sostituto), violando il contraddittorio. La Corte ha affermato che, quando l'impedimento è tempestivamente comunicato e documentato, il giudice deve prendere atto e rinviare l'udienza; la possibilità di partecipare da remoto non può essere imposta a valle dell'opzione difensiva per la presenza diretta. Per tale violazione del contraddittorio l'intera ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata come base normativa per l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale aveva valutato l'insufficienza del progetto di trattamento ai fini del rigetto, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito a causa della nullità procedurale accertata.
art. 94 DPR n. 309/1990
Norma che disciplina l'affidamento terapeutico per tossicodipendenti; richiamata dal Tribunale in relazione alla misura alternativa terapeutica ritenuta non adeguatamente attuata nel caso concreto.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte ha applicato questa disposizione ritenendo che il mancato rinvio, nonostante tempestiva e documentata richiesta di legittimo impedimento, abbia integrato la nullità della decisione.
art. 678, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nella memoria difensiva in relazione all'istanza urgente di sospensione; nella sentenza di Cassazione è menzionato come atto processuale poi prodotto ma non determinante per la decisione sulla nullità.
art. 666, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato nella memoria difensiva per l'istanza di sospensione; citazione riferita alle procedure di esecuzione provvisoria ma non oggetto principale della decisione di cassazione, la quale si è concentrata sul vizio del contraddittorio.
Massime di principio
- Il legittimo impedimento del difensore, se tempestivamente comunicato e documentato, costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza; il giudice deve prenderne atto e rinviare se sussistono requisiti.
- La possibilità di partecipare da remoto non può sostituire automaticamente la scelta difensiva per la presenza diretta quando sussiste un legittimo impedimento documentato; l'opzione difensiva per la partecipazione personale è insindacabile se legittimata.
- La nullità per violazione del contraddittorio (art. 178 c.p.p.) comporta l'annullamento dell'intero provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio, assorbendo l'esame delle altre censure di merito.
- In tema di misure alternative alla detenzione, il Tribunale deve motivare con precisione l'insufficienza del progetto individuale di trattamento e il rischio di recidiva; motivazioni generiche o non documentate possono essere oggetto di contestazione, anche se nel caso concreto la questione meritoria non è stata decisa per il vizio procedurale.
- Per i difensori conviene sempre comunicare tempestivamente l'impedimento con idonea documentazione (anche tramite PEC) e, se possibile, indicare la non disponibilità del sostituto per evitare il rischio di rinvio sfavorevole o di nullità.
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