Sentenza del 29/11/2023 n. 33327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento comunale relativo alla TARES (anno indicato), per rettifica in aumento delle superfici dichiarate dal contribuente e conseguente maggior tributo; censure principali: violazione del D.Lgs. n.507/1993 (artt. 70 e 73) e della L. n.296/2006 (art. 52/altre disposizioni richiamate), nullità dell'atto per carenza di motivazione e non rispondenza all'atto normativo presupposto; in appello è stata sollevata anche, come eccezione nuova, la carenza di legittimazione passiva in relazione alla presunta cessione della proprietà superficiaria dei posti barca agli utenti del porto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo all'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale su alcuni motivi di appello (violazione dell'art. 112 c.p.c.), ritenendo che la sentenza d'appello avesse esaminato soltanto l'eccezione di legittimazione passiva senza decidere sulle altre doglianze. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per l'esame e la decisione del secondo motivo di appello (quantificazione della superficie e motivazione dell'avviso). Sono stati invece rigettati i motivi che non richiedevano accertamenti di fatto (alcune doglianze ritenute infondate) e assorbito un motivo che riproponeva questioni da riesaminare. La Cassazione ha inoltre precisato principi di diritto: sul potere del Comune di utilizzare dati acquisiti per altri tributi (D.Lgs. 507/1993, art.73) e sul regime di allegazione degli atti richiamati nella motivazione degli avvisi (L.296/2006, art.1, comma 162 conformemente a L.212/2000, art.7).
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73
Consente al Comune, ai fini dell'accertamento delle superfici imponibili, di utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo o dati ottenuti da altri uffici/enti; pertanto non è sempre necessario il preventivo invito al contribuente per la produzione di documenti quando l'amministrazione si fonda su dati acquisiti legittimamente
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
L'obbligo di allegare all'avviso di accertamento l'atto richiamato sussiste solo se l'atto non è conosciuto né facilmente conoscibile dal contribuente; se il contenuto essenziale è riprodotto o gli atti sono facilmente conoscibili, l'allegazione non è necessaria (interpretazione conforme alla L. 212/2000, art.7)
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato; tuttavia tale obbligo opera solo per atti non conosciuti o non facilmente conoscibili, integrando la regola interpretata con L.296/2006
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 21, 24 e 57
Regole sul termine di proposizione dei motivi e sulla possibilità di integrazione dei motivi originari; nel processo tributario non sono ammesse nuove domande o nuovi fatti in appello che amplino la materia del contendere; l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta in appello, fondata su fatti nuovi (cessione della proprietà superficiaria), può essere considerata nuova domanda e, quindi, inammissibile
Codice di procedura civile, art. 112
L'omessa pronuncia su una questione ritualmente dedotta integra un vizio di 'error in procedendo' che può essere denunciato in cassazione e comporta il potere del giudice di legittimità di esaminare gli atti del merito
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento normativo per la cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia su motivi di appello)
Massime di principio
- Se un giudice d'appello omette di pronunciare su motivi di appello ritualmente formulati, il vizio va denunciato come violazione dell'art.112 c.p.c.; la Cassazione può cassare la decisione e rinviare il giudizio per nuovo esame.
- Per gli accertamenti tributi locali relativi a superfici, il Comune può legittimamente utilizzare dati già acquisiti per altri tributi (es. dichiarazioni ICI/IMU o atti del demanio); in tali ipotesi non è sempre necessario un preventivo invito al contribuente.
- Quando l'avviso di accertamento richiama altri atti, l'obbligo di allegazione sussiste solo se quegli atti non sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente; diversamente l'amministrazione può limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale.
- In appello nel processo tributario non sono ammesse nuove domande o eccezioni fondate su fatti nuovi che ampliano la materia del contendere; tali questioni devono essere proposte in primo grado o, se emergono dopo, nei termini e modi consentiti dalla legge.
- La censura per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento richiede talora accertamenti di fatto (es. verifica delle superfici): se la questione è fattuale, la Cassazione può rimandare al giudice di merito anziché decidere direttamente per motivi di economia processuale.
- Il contribuente ha un onere di diligenza nel verificare atti e dati facilmente accessibili; non può sempre invocare la mancata allegazione se l'atto richiamato è conosciuto o facilmente reperibile.
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