Sentenza del 07/12/2016 n. 25090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo Studio aveva presentato una dichiarazione integrativa per avvalersi del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, relativo a IVA e IRAP, ma aveva omesso il pagamento dell'ultima rata. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi negato il perfezionamento del condono. La contribuente aveva impugnato il diniego ottenendo esito favorevole nei primi due gradi di giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis, sostenendo che il pagamento integrale e tempestivo delle rate fosse necessario per perfezionare la definizione e che non fosse possibile applicare per analogia le regole previste per altri tipi di condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario dello Studio. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis è un condono "clemenziale", diverso dai condoni "premiali" previsti da altre disposizioni della legge n. 289 del 2002. Esso si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; l'omesso pagamento anche dell'ultima rata impedisce la produzione dei benefici del condono. L'Amministrazione può quindi recuperare l'imposta originaria non versata e applicare le sanzioni sull'intero importo dell'imposta originariamente omessa, senza ridurle proporzionalmente ai pagamenti parziali effettuati durante la procedura. Per quanto riguarda l'IVA, la Corte ha inoltre richiamato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea delle disposizioni che comportino una rinuncia generalizzata alle sanzioni. Lo Studio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
"Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che [...] provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali [...]"
La norma disciplina una forma di condono clemenziale per omessi o tardivi versamenti. Il beneficio è subordinato al pagamento integrale delle somme dovute entro i termini stabiliti, anche quando il pagamento è rateizzato.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Queste disposizioni disciplinano forme di condono premiale, nelle quali il contribuente può ottenere una determinazione straordinaria del debito tributario. Le relative regole non possono essere applicate analogicamente al diverso condono previsto dall'art. 9-bis.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali impedisce di estendere all'art. 9-bis le conseguenze favorevoli previste per altre forme di condono della legge n. 289 del 2002.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1
"Il contribuente che non esegue in tutto od in parte, alle previste scadenze, il pagamento delle imposte, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"
Se il condono ex art. 9-bis non si perfeziona, torna rilevante l'originario omesso versamento. La sanzione è commisurata all'intero importo dell'imposta originariamente non versata, senza riduzione proporzionale per i pagamenti parziali effettuati ai fini del condono.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Le disposizioni nazionali non possono comportare una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni, poiché ciò comprometterebbe il funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede espressamente il pagamento rateale come condizione per ottenere il beneficio, il mancato pagamento anche di una sola rata può impedire il perfezionamento della procedura.
- Non si possono applicare per analogia le regole più favorevoli previste per una diversa forma di condono, soprattutto quando la disciplina agevolativa ha natura eccezionale.
- È necessario distinguere tra condoni premiali, che rideterminano il debito tributario, e condoni clemenziali, che eliminano o riducono principalmente sanzioni relative a un debito già determinato.
- Se il condono non si perfeziona, l'Amministrazione può tornare a pretendere il debito tributario originario e le sanzioni connesse all'originario inadempimento; i versamenti parziali non comportano automaticamente una riduzione proporzionale della sanzione.
- In materia di IVA, le interpretazioni nazionali devono rispettare il diritto dell'Unione europea: non sono ammesse sanatorie che compromettano la riscossione effettiva dell'imposta o prevedano una rinuncia generalizzata alle sanzioni.
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