Ordinanza n. 2673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. In sede di sommaria delibazione, propria della fase cautelare, ha ritenuto le doglianze dell’appellante manifestamente infondate quanto al fumus boni iuris. Non sono state svolte valutazioni espresse sul periculum in mora. Le spese del grado sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 927/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica appellante ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Campania, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico degli atti amministrativi originariamente impugnati né i singoli motivi d’appello; si limita a riferire che le doglianze dell’appellante sono state valutate, nella fase cautelare, sotto il profilo del fumus boni iuris.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare e consente la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata; nel caso concreto l’istanza è stata respinta per manifesta infondatezza delle doglianze quanto al fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado deve essere respinta quando, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
- Il giudizio cautelare d’appello ha natura sommaria e non anticipa la decisione definitiva sull’appello; la valutazione negativa del fumus può essere sufficiente a respingere la domanda cautelare, senza necessità di un’autonoma valutazione espressa del periculum in mora.
Come è indicizzato
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