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Sentenza

Sentenza n. 3901/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento Dell’ Ordinanza n°21 del 19.05.2023 notificata il 23.05.2023 con cui il Comune di Volla ordinava il ripristino dello stato dei luoghi di opere realizzate alla via Lufrano n°133;

Giustizia amministrativa202303984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione di due container, una pavimentazione e un gazebo con copertura in telo plastificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 21 del 19 maggio 2023 deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per carenza, erroneità o inesistenza dei presupposti, travisamento e perplessità. Ha sostenuto che la pavimentazione fosse autorizzata da un permesso di costruire relativo alla realizzazione di un parcheggio a raso e di una recinzione; che i container fossero strutture mobili, amovibili e destinate a esigenze temporanee, non qualificabili come nuove costruzioni; e che il gazebo, privo di volumetria, aperto sui lati e coperto da telo, rientrasse tra gli interventi non soggetti a permesso di costruire. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell'art. 37 d.P.R. 380/2001, l'eccesso di potere per sviamento e l'omessa istruttoria, sostenendo che fosse stata applicata la più grave sanzione demolitoria a opere eventualmente assentibili mediante SCIA. In terzo luogo ha dedotto la violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, affermando che la presentazione di una domanda di sanatoria avrebbe impedito l'esecuzione dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha escluso che i container potessero beneficiare del regime delle opere precarie, applicando il criterio funzionale: la loro permanenza stabile sul terreno, la presenza di uffici, servizi igienici, impianti, arredi e sistemi di videosorveglianza dimostravano un uso stabile e non temporaneo, indipendentemente dall'assenza di infissione al suolo o dalla mobilità strutturale. Ha ritenuto parimenti abusivo il gazebo, risultato dotato di struttura portante in tubolari d'acciaio bullonati alla pavimentazione e destinato al ricovero di veicoli in vendita, con conseguente stabile trasformazione del territorio agricolo e mutamento della destinazione dell'area verso l'esposizione e vendita di autoveicoli. Ha quindi respinto le censure relative alla qualificazione delle opere e all'applicabilità delle sanzioni minori di cui all'art. 37 d.P.R. 380/2001, ritenendo che gli interventi avessero determinato una significativa trasformazione edilizia del territorio. Ha invece accolto la censura relativa alla pavimentazione: il Comune aveva omesso di valutare puntualmente il permesso di costruire già rilasciato, nonostante il titolo autorizzasse la realizzazione di un parcheggio pertinenziale a raso previo livellamento del terreno. Poiché non era stata acquisita la relazione tecnica contenente le prescrizioni del titolo, il Collegio non ha potuto verificare l'eventuale difformità tra la pavimentazione autorizzata e quella accertata. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente alla pavimentazione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti comunali all'esito della verifica delle opere effettivamente autorizzate. È stata respinta anche la censura fondata sulla domanda di sanatoria: la sua presentazione non determina l'inefficacia sopravvenuta né l'invalidità dell'ordinanza, ma comporta soltanto la temporanea sospensione dell'esecuzione per il tempo necessario alla definizione del procedimento; inoltre, nel caso concreto, la domanda non risultava provata e, comunque, sarebbe maturato il silenzio-rigetto. Spese compensate per la reciproca parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria è applicabile alle opere abusive che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio; nel caso concreto è stata ritenuta corretta per i container e il gazebo, ma non per la pavimentazione senza previa verifica del titolo edilizio già rilasciato.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Le sanzioni sostitutive o minori non sono applicabili quando le opere, per natura, consistenza e destinazione, producono una significativa trasformazione edilizia del territorio.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La domanda di accertamento di conformità non rende inefficace né invalida l'ordinanza di demolizione; ne sospende soltanto temporaneamente l'esecuzione fino alla definizione, anche tacita, del procedimento. Decorso il termine previsto senza accoglimento, l'ordinanza resta eseguibile.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Le opere che realizzano una trasformazione rilevante del territorio e non rientrano nell'edilizia libera sono soggette al necessario titolo abilitativo.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo al regime della SCIA non è sufficiente quando le opere, per caratteristiche e uso concreto, determinano una significativa e stabile trasformazione edilizia del territorio.

Massime di principio

  • La natura precaria di un manufatto deve essere valutata secondo un criterio funzionale, avuto riguardo alla temporaneità dell'esigenza soddisfatta e dell'uso concreto, e non soltanto secondo un criterio strutturale fondato sulla facile amovibilità o sull'assenza di stabile infissione al suolo.
  • Container e strutture mobili sono soggetti a titolo edilizio quando, per permanenza, consistenza e dotazione interna, siano utilizzati stabilmente per uffici, servizi o altre funzioni durature, poiché in tal caso determinano una trasformazione urbanistica del territorio.
  • Una struttura coperta e destinata stabilmente al ricovero o all'esposizione di veicoli può integrare una trasformazione edilizia rilevante, anche se aperta sui lati e realizzata con materiali amovibili, soprattutto quando comporta l'utilizzo di un'area agricola per finalità commerciali.
  • Prima di ordinare la demolizione di un'opera, l'amministrazione deve verificare puntualmente l'eventuale esistenza e portata di un titolo edilizio previamente rilasciato per l'area e per opere analoghe; l'omessa valutazione del titolo integra un difetto di istruttoria e impone l'annullamento dell'ordine demolitorio limitatamente all'opera interessata.
  • La presentazione di una domanda di accertamento di conformità non determina l'invalidità o l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l'esecuzione fino alla definizione del procedimento; in caso di silenzio-rigetto, l'ordinanza torna eseguibile senza necessità di un nuovo atto sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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