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Sentenza

Sentenza del 18/11/2021 n. 35125 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro (aliquota 3% lett. b) art. 8 Tariffa D.P.R. n. 131/1986) relativo a una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva condannato società debitrici al pagamento di somme originarie di crediti ceduti "pro solvendo" a favore di BNL/BNP Paribas. Le banche hanno dedotto: omissione o insufficiente motivazione dell'avviso (sentenza non allegata); errata qualificazione delle cessioni di crediti come non finanziarie (dunque non soggette a IVA) mentre in realtà sarebbero collegate a un'operazione di apertura di credito/anticipazione fatture e quindi di natura finanziaria soggetta al principio di alternatività IVA/registro (imponendo la tassazione in misura fissa); omissione di esame di un fatto decisivo (collegamento con contratto di anticipazione bancaria); richiesta di revocazione per presunto errore di fatto nella qualificazione delle parti e dei rapporti deliberati dalla Corte d'Appello.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti. Il ricorso per revocazione (n. 9104/17) è stato respinto: la Corte ha ritenuto che l'errata rappresentazione delle parti nella decisione di merito fosse frutto di una valutazione giurisdizionale (errore di giudizio) e non di un errore di fatto revocabile ex art. 395 c.p.c. Il ricorso principale (n. 8124/16) è stato in parte accolto: la Corte ha respinto il primo motivo relativo alla presunta nullità per mancata allegazione della sentenza, ritenendo l'avviso di liquidazione sufficientemente motivato in quanto conteneva elementi essenziali identificativi e la banca, parte del processo, poteva agevolmente conoscere il contenuto della sentenza. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata la doglianza principale sulla qualificazione giuridica dell'operazione: la sentenza definiva un rapporto riconducibile a un'operazione finanziaria (apertura di credito su anticipazione di fatture con cessione di crediti), rientrante nell'ambito IVA ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 3 del D.P.R. n. 633/1972 (seppur soggetta a esenzione ex art. 10), e quindi soggetta al principio di alternatività tra registro e IVA (art. 40 D.P.R. n. 131/1986 e Nota II all'art. 8 Tariffa): la tassazione doveva essere in misura fissa e non proporzionale. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata; la Cassazione, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario delle banche e annullato l'avviso di liquidazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; le spese del merito compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro), art. 8 Tariffa, prima parte, lett. b

    art. 8 Tariffa, prima parte, lett. b (atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori: 3%)

    La Corte afferma che la tassazione della sentenza deve riferirsi al rapporto giuridico racchiuso nella sentenza; se quel rapporto è un'operazione soggetta a IVA per il suo contenuto economico, opera il principio di alternatività IVA/registro previsto da art. 40 e dalla Nota II all'art. 8, con conseguente applicazione della tassa in misura fissa.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 40

    art. 40 (principio di alternatività tra imposta di registro e IVA)

    Se l'oggetto della sentenza dispone il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA, la parte corrispondente non è soggetta all'imposta proporzionale di registro; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la tassazione proporzionale quando il rapporto ha natura finanziaria riconducibile ad operazione soggetta a IVA.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 3, comma 2, n. 3

    art. 3, comma 2, n. 3 (prestazioni di servizi: prestiti di denaro e operazioni finanziarie, incluse cessioni di crediti)

    La Corte ha qualificato le cessioni di credito collegate all'anticipazione di fatture come operazioni finanziarie rientranti nella definizione di 'prestazioni di servizi' ai fini IVA, rilevando che tale qualificazione impone l'applicazione del principio di alternatività con l'imposta di registro.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1

    art. 10, comma 1 (esenzioni IVA)

    Pur essendo le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, l'esenzione non impedisce l'applicazione del principio di alternatività registro/IVA: l'esistenza della natura 'imponibile' ai fini dell'alternatività si desume dalla qualificazione giuridica dell'operazione.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    art. 7 (obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria)

    La Corte ha richiamato il principio che l'avviso di liquidazione deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; tuttavia ha confermato che l'obbligo può considerarsi assolto anche senza allegazione della sentenza se l'avviso è autosufficiente e il contribuente, parte del processo, può agevolmente reperire gli elementi essenziali.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 2-bis

    art. 52, comma 2-bis (obbligo di indicare presupposti e allegare atto richiamato se non noto al contribuente)

    La Corte ha utilizzato questa norma per verificare la sufficienza motivazionale dell'avviso: l'allegazione non è sempre necessaria se le informazioni fornite sono chiare ed essenziali e l'atto è conoscibile dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, ecc.)

    Il ricorso ha utilizzato le specifiche fattispecie di cui all'art. 360 (n. 3, 4, 5) per censurare motivazione, nullità della sentenza per apparente e incomprensibile motivazione, e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha valutato separatamente tali profili e ha cassato per errata qualificazione giuridica dell'operazione.

  • Codice di procedura civile, art. 395

    art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (revocazione per errore di fatto)

    La Corte ha ritenuto che l'errore lamentato nella sentenza di merito fosse un errore di valutazione giurisdizionale (errore in re judicata/interpretazione dei rapporti), non un errore di fatto revocabile ai sensi dell'art. 395.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    art. 384 c.p.c. (decidere nel merito per cassazione senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di fatto)

    La Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso e annullando l'avviso di liquidazione perché non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L'avviso di liquidazione relativo ad una sentenza non richiede necessariamente l'allegazione della sentenza stessa: è decisiva la sufficienza sostanziale della motivazione e l'effettiva conoscibilità del contenuto da parte del contribuente (autosufficienza dell'avviso).
  • Nella tassazione di una sentenza giudiziaria l'imposta di registro non colpisce la sentenza in astratto, ma il rapporto giuridico 'racchiuso' nella sentenza: occorre qualificare il contenuto economico-giuridico del rapporto per determinare il regime impositivo.
  • Se il rapporto deciso ha natura finanziaria (es. finanziamento con anticipazione di crediti/cessione di crediti in relazione a apertura di credito), esso rientra nell'ambito IVA (art. 3 D.P.R. 633/1972) e, per il principio di alternatività (art. 40 D.P.R. 131/1986), la parte corrispondente della sentenza non è soggetta all'imposta proporzionale ma va tassata in misura fissa.
  • L'esenzione IVA (art. 10 D.P.R. 633/1972) non esclude l'applicazione del criterio di alternatività registro/IVA: la qualificazione come operazione finanziaria è sufficiente per verificare l'alternatività.
  • Errori di qualificazione giuridica o di valutazione in sentenza, benché possano incidere sul regime impositivo, configurano in genere errori di giudizio e non errori di fatto revocabili ex art. 395 c.p.c.; la revocazione è ammissibile solo per errori di fatto pacifici e documentabili.
  • Chi impugna un avviso di liquidazione deve, se contesta la motivazione, dedurre in modo specifico e circostanziato gli elementi che rendono l'avviso non intellegibile o insufficiente; il giudice di merito dovrà valutare sostanzialmente la congruità motivazionale considerando la complessità del provvedimento giudiziario tassato.

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