Cassazione Penale, Sentenza n. 26422/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto su un bene formalmente intestato al ricorrente. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore del terzo interessato perché la procura speciale risultava priva dell'indicazione della specifica procedura per la quale era stata conferita: nello spazio destinato agli estremi del procedimento era stata lasciata una parte in bianco, senza altri elementi idonei a identificare il giudizio incidentale. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la procura fosse comunque idonea, richiamando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la tassatività delle cause di inammissibilità e il fatto che la nomina del difensore era già agli atti; ha inoltre lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare l'intero fascicolo e considerare le comunicazioni telematiche e il raggiungimento dello scopo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e ha affermato di essere estraneo al reato e ai fatti oggetto di indagine, non indagato né imputato, e privo di collegamento con gli accadimenti, deduzioni che miravano a contestare il merito della misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: ha ribadito che il terzo interessato, nei procedimenti incidentali relativi a misure reali, è assimilato ai soggetti di cui all'art. 100 c.p.p. e deve stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; tale procura non richiede formule sacramentali, ma deve consentire di individuare in modo chiaro la specifica procedura per la quale è conferita. Nel caso concreto la procura era priva di qualsiasi indicazione del procedimento e di altri elementi identificativi, sicché il difetto di legittimazione del difensore era correttamente stato dichiarato. Ha poi ritenuto non consentito il secondo motivo, perché le doglianze sulla estraneità al reato e sull'assenza di collegamento con i fatti investivano il merito della titolarità/disponibilità del bene e presupponevano l'ammissibilità del riesame, già esclusa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 100 c.p.p.
Il terzo interessato, titolare di interessi meramente civilistici nei procedimenti relativi a sequestri o misure patrimoniali, può stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale, in analogia con parte civile, responsabile civile e obbligato civile per la pena pecuniaria.
art. 122 c.p.p.
La procura speciale prevista per il terzo interessato si distingue da quella che attribuisce la capacità di essere soggetto del rapporto processuale; qui rileva il conferimento del mandato difensivo per la specifica procedura.
art. 182 c.p.c.
La sanatoria del difetto di rappresentanza non è applicabile nel procedimento penale incidentale in materia di misure reali, perché opera un termine di impugnazione a pena di decadenza e manca un espresso richiamo al codice di procedura civile.
art. 325 c.p.p.
Il richiamo al mezzo di impugnazione non consente di superare la declaratoria di inammissibilità del riesame, essendo le censure di merito subordinate alla previa ammissibilità dell'istanza.
art. 273 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito perché le doglianze sostanziali presupponevano l'ammissibilità del riesame.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito perché le doglianze sostanziali presupponevano l'ammissibilità del riesame.
art. 275 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito perché le doglianze sostanziali presupponevano l'ammissibilità del riesame.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei procedimenti incidentali relativi a sequestro preventivo o altre misure reali, il terzo interessato non ha la medesima capacità processuale dell'indagato o dell'imputato: per proporre impugnazione deve essere assistito da un difensore munito di procura speciale specificamente riferita a quella procedura.
- La procura speciale del terzo interessato non è soggetta a formule sacramentali, ma deve comunque consentire l'individuazione certa del procedimento cui si riferisce; una procura lasciata in bianco o comunque priva di elementi identificativi non è sufficiente.
- L'eventuale esistenza di una nomina difensiva in atti non sana il difetto di una procura speciale inidonea, quando la specifica impugnazione richieda espressamente quel titolo rappresentativo.
- Nel procedimento penale, in assenza di espresso rinvio alle norme civilistiche, non opera la sanatoria del difetto di rappresentanza prevista dal codice di procedura civile, soprattutto quando l'impugnazione è soggetta a termini perentori.
- Le censure di merito sulla titolarità o disponibilità del bene sequestrato, o sull'estraneità dell'interessato ai fatti di reato, sono esaminabili solo se l'impugnazione è ammissibile sotto il profilo della legittimazione e della rappresentanza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di colpa.
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