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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I875 n. 31515 del 25/03/2025

CNF/NUOVO ARTICOLO 25 BIS DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

AGCMI875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti del Consiglio Nazionale Forense per verificare se l’adozione, diffusione e interpretazione del nuovo articolo 25-bis del Codice deontologico forense, relativo all’equo compenso, integri una decisione di associazione di imprese idonea a restringere la concorrenza tra avvocati. Secondo l’Autorità, il CNF avrebbe esteso la disciplina oltre l’ambito dei c.d. grandi clienti previsto dalla legge n. 49/2023, veicolando agli iscritti un divieto generale di pattuire o accettare compensi inferiori ai parametri forensi e rafforzandolo con indicazioni interpretative e strumenti sanzionatori. Il procedimento è stato avviato ex art. 14 L. 287/1990 per possibile violazione dell’art. 101 TFUE, con termine di conclusione fissato al 31 dicembre 2026.

CNF - nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso: avvio istruttoria per possibile intesa restrittiva ex art. 101 TFUE

CNF - nuovo articolo 25-bis del codice deontologico forense in materia di equo compenso

L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti del Consiglio Nazionale Forense per verificare se il nuovo articolo 25-bis del Codice deontologico forense, adottato in tema di equo compenso, integri una decisione di associazione di imprese restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE. Il provvedimento riguarda la fase di avvio del procedimento e non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione.

Parti e quadro istituzionale

Il CNF è descritto come organismo di vertice dell’avvocatura italiana, composto da avvocati iscritti all’albo speciale e dotato di poteri di aggiornamento del Codice deontologico, di diffusione e di interpretazione della disciplina deontologica, nonché di funzioni disciplinari e di proposta dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi. L’Autorità richiama che gli avvocati, in quanto prestatori di servizi professionali a titolo oneroso e in autonomia, svolgono attività economica e possono essere considerati imprese ai fini antitrust; il CNF, quale ente rappresentativo della categoria, può quindi essere qualificato come associazione di imprese.

Contesto normativo: equo compenso e codice deontologico

La vicenda si colloca nell’interazione tra la legge professionale forense e la legge n. 49/2023 sull’equo compenso. L’art. 13 della legge n. 247/2012 afferma la libertà di pattuizione del compenso e rinvia, in assenza di accordo scritto, ai parametri ministeriali del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. La legge n. 49/2023, invece, si applica ai rapporti con banche, assicurazioni, loro controllate o mandatarie, medie e grandi imprese, pubblica amministrazione e società partecipate, e impone che i compensi siano giusti, equi e proporzionati, con possibilità per gli ordini professionali di adottare norme deontologiche sanzionatorie.

Condotta contestata: formulazione e diffusione del nuovo art. 25-bis

Il CNF ha approvato il nuovo articolo 25-bis con delibera del 23 febbraio 2024, lo ha pubblicizzato con comunicato del 28 febbraio 2024, lo ha trasmesso agli ordini territoriali e a Cassa forense con email del 1° marzo 2024 e, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha ulteriormente diffuso il testo con email del 7 maggio 2024 e con un comunicato sul proprio sito. La disposizione vieta all’avvocato di concordare o preventivare compensi non giusti, equi e proporzionati e non determinati secondo i parametri vigenti, prevedendo la censura; impone inoltre, nei casi di contratti predisposti solo dall’avvocato, un obbligo di avviso scritto al cliente, sanzionato con l’avvertimento.

Ragioni dell’Autorità sulla possibile restrizione concorrenziale

Secondo l’AGCM, la formulazione del comma 1 e le spiegazioni fornite dal CNF non limitano in modo chiaro l’ambito applicativo ai soli grandi clienti, ma conferiscono alla disciplina un portato generale applicabile a tutti gli avvocati e a tutti i rapporti professionali. L’Autorità ritiene che ciò possa tradursi in un divieto generalizzato di richiedere o accettare compensi inferiori ai parametri forensi, andando oltre quanto previsto dalla legge n. 49/2023 e incidendo sul libero gioco concorrenziale nella determinazione dei compensi.

Interpretazioni e indicazioni agli iscritti

L’AGCM valorizza anche la Relazione del CNF, nella quale la pattuizione o accettazione di compensi inferiori ai parametri è qualificata come illecito disciplinare sostanziale e più grave, nonché l’indicazione secondo cui il rilievo disciplinare può essere usato nelle trattative con i clienti forti per ottenere condizioni migliori. Ulteriore elemento è il parere n. 38/2024, con cui il CNF ha affermato che ridurre la percentuale del 15% per le spese forfettarie determina un ribasso del compenso parametrico e quindi una violazione dell’equo compenso, senza circoscrivere l’indicazione ai soli grandi clienti.

Mercato rilevante e pregiudizio al commercio intraeuropeo

L’Autorità individua come mercato rilevante quello della fornitura di servizi di assistenza legale da parte degli avvocati nei rapporti con clienti diversi dai grandi clienti, con dimensione geografica quantomeno nazionale. Le condotte contestate riguardano l’intero territorio italiano e, secondo l’AGCM, sono idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri, integrando il presupposto applicativo dell’art. 101 TFUE.

Avvio dell’istruttoria e termini

Sulla base di queste considerazioni, l’AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 per accertare l’esistenza di un’intesa in violazione dell’art. 101 TFUE. Il provvedimento fissa in sessanta giorni dalla notifica il termine per chiedere di essere sentiti, indica quale responsabile del procedimento la dott.ssa Rosa Salvati e stabilisce che il procedimento debba concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Punti principali

Parti e contesto istituzionale

Il procedimento riguarda il Consiglio Nazionale Forense, organismo di vertice dell’avvocatura italiana, che emana e aggiorna il codice deontologico forense e svolge funzioni regolatorie e disciplinari nei confronti degli avvocati. L’AGCM richiama la qualifica degli avvocati come imprese e del CNF come associazione di imprese ai fini dell’applicazione dell’art. 101 TFUE.

Fatti contestati e nuovo art. 25-bis

Il CNF, in attuazione dell’art. 5, comma 5, della legge n. 49/2023, ha approvato il nuovo articolo 25-bis del Codice deontologico forense e lo ha diffuso con comunicati, email e una versione annotata del Codice con schema sanzionatorio. Secondo l’AGCM, la formulazione adottata e le successive comunicazioni non circoscrivono chiaramente la disciplina ai soli rapporti con i grandi clienti, ma la presentano come regola generale per tutti gli avvocati.

Valutazione antitrust dell’AGCM

L’Autorità ritiene che il CNF, adottando e diffondendo il nuovo testo, abbia agito come associazione di imprese e non come autorità pubblica, influenzando il comportamento economico degli iscritti. La previsione deontologica, così come interpretata e comunicata, potrebbe vietare in via generale la pattuizione o accettazione di compensi inferiori ai parametri forensi, con effetti restrittivi della concorrenza sul mercato nazionale dei servizi di assistenza legale.

Esito procedimentale

L’AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 per accertare l’esistenza di un’intesa in violazione dell’art. 101 TFUE. Sono stati inoltre fissati il termine di 60 giorni per essere sentiti, la nomina del responsabile del procedimento e il termine finale del procedimento al 31 dicembre 2026.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfueassociazione di impresemercato dei servizi legaliequo compensosanzioni antitrust

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