Provvedimento AGCM A575 n. 31490 del 18/03/2025
OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento avvia un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per verificare un possibile abuso di posizione dominante nel mercato a monte dell’accesso alla rete ferroviaria nazionale, con effetti escludenti sul mercato a valle del trasporto passeggeri ad Alta Velocità. La segnalazione proviene da SNCF Voyages Italia S.r.l. e riguarda il presunto carattere ostruzionistico del processo di assegnazione della capacità quadro e l’uso di criteri di priorità ritenuti discriminatori verso i nuovi entranti. L’Autorità ritiene che le condotte possano ostacolare l’ingresso di SVI e favorire Trenitalia, e dispone l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990, con chiusura fissata al 31 luglio 2026.
RFI e FSI: presunto abuso di posizione dominante nell’accesso alla rete ferroviaria AV a danno di SVI; avvio istruttoria ex art. 102 TFUE
RFI/FSI – presunto abuso nell’accesso alla rete ferroviaria AV
L’Autorità avvia un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per verificare se il comportamento tenuto nell’assegnazione della capacità quadro sulla rete ferroviaria nazionale integri un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE. La vicenda nasce dalla segnalazione di SNCF Voyages Italia S.r.l., che lamenta ostacoli all’ingresso nel mercato dei servizi passeggeri Alta Velocità.
Parti e origine del procedimento
SVI è la filiale italiana del gruppo SNCF e intende avviare dal 2026 un progetto di espansione sui collegamenti AV nazionali, in particolare sulle direttrici Torino/Milano/Venezia e Torino/Milano/Roma/Napoli. Per realizzare il progetto, la società ha chiesto a RFI un accordo quadro di durata quindicennale per assicurarsi capacità sulla rete AV. L’Autorità rileva che RFI è il gestore unico dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, controllato al 100% da FSI, la quale controlla anche Trenitalia.
Quadro normativo e regolatorio
Il provvedimento richiama il processo di liberalizzazione del settore ferroviario e la disciplina europea e nazionale in materia di accesso equo, trasparente e non discriminatorio all’infrastruttura. Vengono richiamati:
- la Direttiva 2012/34/UE, come modificata, e il D.lgs. 112/2015;
- il ruolo del Prospetto informativo della rete (PIR), predisposto da RFI;
- la disciplina sugli accordi quadro, che consentono di prenotare capacità su base pluriennale;
- il limite massimo dell’85% della capacità teorica assegnabile con accordi quadro;
- il criterio del 60% per singola tipologia di servizio prioritario;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545, che disciplina il coordinamento tra richieste confliggenti e l’eventuale seconda fase basata su criteri di priorità.
Condotte contestate
L’Autorità ricostruisce tre profili principali:
- il sistema di regole e procedure introdotto da RFI per gli accordi quadro, ritenuto idoneo a irrigidire l’istituto e a ostacolare nuovi entranti;
- l’assegnazione di capacità quadro oltre i limiti percentuali fissati dalla regolazione, con possibile effetto di saturazione della rete;
- la gestione del coordinamento tra richieste confliggenti e l’applicazione dei criteri di priorità, specie il criterio delle tracce omologhe settimanali, che secondo l’Autorità favorirebbe gli incumbent e in particolare Trenitalia.
Effetti sul mercato e qualificazione antitrust
Secondo l’AGCM, l’insieme delle condotte appare finalizzato a mantenere stabile l’assetto concorrenziale esistente, ostacolando l’entrata di SVI sul mercato AV. La condotta a monte, posta in essere da un’impresa in posizione dominante sul mercato dell’accesso, produrrebbe effetti escludenti nel mercato a valle dei servizi AV, caratterizzato dalla presenza di Trenitalia e NTV. L’Autorità sottolinea anche che alcune modalità applicative dei criteri di priorità potrebbero risultare discriminatorie alla luce della giurisprudenza europea richiamata.
Esito del provvedimento
Non viene adottata alcuna decisione finale nel merito. Il provvedimento dispone soltanto:
- l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990;
- la contestazione preliminare di una possibile violazione dell’art. 102 TFUE;
- la fissazione del termine finale del procedimento al 31 luglio 2026.
Il provvedimento attribuisce la possibile infrazione a RFI e, per il controllo societario, anche a FSI, e ne ordina la notifica alle parti e la pubblicazione nel Bollettino AGCM.
Punti principali
Parti e segnalazione
La segnalazione è stata presentata da SNCF Voyages Italia S.r.l. (SVI), operatore francese che intende ampliare la propria presenza sul mercato AV italiano. I destinatari dell’azione sono RFI, gestore unico dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e controllata al 100% da FSI, e FSI stessa, che controlla anche Trenitalia, principale concorrente nei servizi AV.
Condotta denunciata e contesto regolatorio
SVI lamenta che RFI abbia ostacolato l’accesso alla rete AV attraverso ritardi, scarsa trasparenza e applicazione di criteri di priorità asseritamente idonei a favorire gli operatori storici. Il provvedimento ricostruisce il quadro normativo su Direttiva 2012/34/UE, D.lgs. 112/2015, PIR e Regolamento di esecuzione 2016/545, evidenziando il ruolo dell’accordo quadro come strumento di prenotazione pluriennale di capacità ferroviaria.
Mercati rilevanti e posizione dominante
L’Autorità individua il mercato a monte nell’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, dove RFI opera in monopolio legale ed è indispensabile per competere a valle. Il mercato a valle è quello dei servizi passeggeri AV nazionali, distinto dai servizi a media-lunga percorrenza; vi operano soprattutto Trenitalia e NTV. L’accesso ha portata nazionale e la condotta è ritenuta suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri.
Valutazione preliminare dell’Autorità
Secondo l’AGCM, le condotte descritte potrebbero integrare una strategia abusiva complessiva: irrigidimento delle regole sugli accordi quadro, superamento dei limiti di capacità assegnabile, gestione del coordinamento e dei criteri di priorità in modo sfavorevole a SVI. L’effetto prospettato è il mantenimento dello status quo a vantaggio di Trenitalia, con possibile violazione dell’art. 102 TFUE imputabile a RFI e, per effetto del controllo, anche a FSI.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 18 mar 2025Provvedimento AGCM I876 n. 31496 del 18/03/2025
- Intesa e abuso · 25 mar 2025Provvedimento AGCM I875 n. 31515 del 25/03/2025
- Intesa e abuso · 6 mar 2025Provvedimento AGCM A573 n. 31489 del 06/03/2025
- Intesa e abuso · 4 mar 2025Provvedimento AGCM I805R n. 31480 del 04/03/2025
- Intesa e abuso · 4 mar 2025Provvedimento AGCM A561 n. 31477 del 04/03/2025
- Intesa e abuso · 25 feb 2025Provvedimento AGCM A476D n. 31469 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →