Cassazione Penale, Sentenza n. 37077/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scarrone ha impugnato la parte dell'ordinanza del 15/12/2022 che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della continuazione tra i reati accertati in due sentenze: il tentato omicidio di Aniello Estilio e Ciro Nocerino (3/05/2007) e l'omicidio di Gaetano Pinto (19/05/2007). Il GIP aveva ritenuto che i due fatti non manifestassero un'unitaria volizione e fossero fra loro scollegati, individuando nell'omicidio di Pinto un evento di natura contingente. La difesa ha invece documentato, richiamando elementi probatori ed esigenze di fatto emerse nelle sentenze di merito, che entrambi i fatti si inserivano in un progetto comune maturato nella riunione di fine 2006 del clan Birra e nella successiva strategia contro il clan Ascione/Montella, con pianificazione di gruppi di fuoco e obiettivi individuati preventivamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato, per la parte impugnata, l'ordinanza del GIP. Ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione carente e contraddittoria perché non ha effettuato un'analitica disamina delle sentenze accertative e degli indici prospettati dal ricorrente (riunione di fine 2006, pianificazione del gruppo di fuoco, correlazione temporale e finalità di supremazia criminale). Ha inoltre rilevato inesattezze nell'ordinanza impugnata circa l'identificazione della vittima e la data del delitto. Per tali ragioni ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio con piena libertà valutativa ma con motivazione priva dei vizi riscontrati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ricorda che l'applicazione della continuazione richiede la prova di un progetto unitario: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione e la previsione almeno in linea essenziale dei reati successivi.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza consolidata che precisa gli indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione e afferma che non è sufficiente valorizzare solo alcuni indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga)
Sottolinea che, in executivis, l'onere del condannato che invoca la continuazione è di allegare elementi specifici e concreti e che la mera contiguità cronologica o identità dei titoli non basta.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)
Richiama i criteri di valutazione per la continuazione anche in sede di esecuzione, distinguendo progetto criminoso unitario da semplice abitualità criminosa.
Corte Cost., sent. n. 183 del 09/07/2013
Giurisprudenza costituzionale che giustifica il rinvio a giudice diverso in caso di annullamento del provvedimento impugnato, per garantire imparzialità e corretto riesame.
Massime di principio
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve allegare elementi specifici e concreti, non basta la sola vicinanza temporale o l'identità del titolo di reato.
- I giudici, anche in fase di esecuzione, devono compiutamente analizzare le motivazioni e i fatti accertati nelle sentenze richiamate; omissioni o diagnosi sommaria della motivazione possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- Indicatori rilevanti per la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, causalità fra eventi, modalità della condotta, sistematicità e programmazione antecedente dei reati.
- La presenza di un contesto di faida, riunioni organizzative del clan e la predeterminazione di obiettivi e gruppi armati, se accertati in sentenze di merito, costituiscono indizi forti a favore dell'esistenza di un disegno criminoso unitario.
- Errori materiali o discrepantiae (es. errata indicazione della vittima o della data) nella motivazione del provvedimento possono indebolire la decisione e giustificare il riesame.
- In caso di annullamento la corte può chiedere il nuovo giudizio da parte di un giudice diverso, che ha libertà di valutazione purché motivi adeguatamente le proprie conclusioni.
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