Cassazione Penale, Sentenza n. 32957/2026 del 07/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen., aveva contestato davanti alla magistratura di sorveglianza un ordine di servizio interno dell'istituto penitenziario che gli impediva di ricevere e utilizzare coperchi di alluminio acquistati, insieme alle pentole, presso altri istituti e reparti soggetti al medesimo regime. L'istituto consentiva invece l'utilizzo di coperchi in silicone acquistabili tramite Modello 72. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo e il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il successivo reclamo, ritenendo insussistente una lesione grave e attuale di un diritto soggettivo tutelabile ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il detenuto ha denunciato violazione di legge, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., agli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., 6 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 e agli artt. 3 e 27 Cost. Ha sostenuto l'irragionevolezza dell'ordine di servizio, richiamando precedenti giurisprudenziali sull'esistenza di uno spazio di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria regolativi dei diritti, nonché la disciplina applicata in altri istituti e la circolare del D.A.P., che consentirebbe l'utilizzo di pentolame in lega di acciaio leggera. Ha inoltre rilevato che la nota del D.A.P. richiedeva soltanto che il coperchio avesse caratteristiche tali da escluderne l'utilizzo come oggetto atto ad offendere, senza prescrivere uno specifico materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il Magistrato di sorveglianza deve preliminarmente verificare se la pretesa del detenuto riguardi un diritto soggettivo e se vi sia correlazione tra tale posizione e la condotta dell'amministrazione. Quando il provvedimento incide soltanto sulle modalità di esercizio del diritto, senza comprometterne la sussistenza, il reclamo deve essere qualificato come generico ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), Ord. pen., con conseguente non impugnabilità del relativo provvedimento mediante ricorso per cassazione. Nel caso concreto, il divieto di utilizzare i coperchi di alluminio acquistati presso altri istituti è stato ritenuto una ragionevole restrizione collegata alle esigenze di sicurezza e prevenzione interne ai reparti 41-bis, rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui la sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale non riconosce un generale diritto alla cottura dei cibi, ma tutela la possibilità di compiere piccoli gesti quotidiani. La disponibilità di coperchi in silicone, ove conformi alle normative alimentari, escludeva inoltre la prospettata grave lesione dei diritti del detenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Disciplina il reclamo giurisdizionale del detenuto, utilizzabile per la tutela di diritti soggettivi incisi dall'amministrazione penitenziaria.
art. 35, comma 1, n. 5), Ord. pen.
Il reclamo relativo a doglianze che non incidono su diritti soggettivi, ma attengono alle modalità di trattamento o di esercizio dei diritti, è qualificato come reclamo generico e non è impugnabile con ricorso per cassazione.
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Richiede, per la tutela giurisdizionale considerata, una lesione grave e attuale di un diritto del detenuto.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen.
Costituisce il quadro normativo del regime penitenziario differenziato nel quale le restrizioni sono valutate anche in funzione delle esigenze di ordine e sicurezza.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
È indicato quale fondamento processuale del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione di irragionevolezza della disciplina applicata.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della contestazione relativa al trattamento penitenziario.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2018
Non è interpretata come riconoscimento di un generale diritto alla cottura dei cibi, ma come tutela della possibilità per il detenuto di compiere piccoli gesti quotidiani.
Massime di principio
- Nel procedimento penitenziario, il giudice deve qualificare preliminarmente il reclamo verificando se la pretesa riguardi un diritto soggettivo e se la condotta dell'amministrazione incida direttamente su tale posizione.
- Quando un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria non nega la sussistenza di un diritto, ma ne disciplina soltanto le modalità di esercizio per esigenze di ordine, sicurezza o prevenzione, la doglianza attiene a un reclamo generico ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), Ord. pen.
- Il provvedimento emesso a seguito di un reclamo generico, relativo a modalità di esercizio dei diritti rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, non è impugnabile con ricorso per cassazione.
- Nel regime penitenziario differenziato, la scelta di consentire o vietare determinati oggetti destinati all'uso quotidiano può costituire una restrizione ragionevole delle modalità di esercizio dei diritti quando sia giustificata da esigenze di sicurezza interne e resti disponibile un'alternativa funzionale conforme alle prescrizioni applicabili.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018 non attribuisce un generale diritto del detenuto alla cottura dei cibi, ma tutela la possibilità di compiere piccoli gesti quotidiani, nei limiti compatibili con le esigenze dell'ordinamento penitenziario.
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