Cassazione Penale, Sentenza n. 195/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto, autorizzando lo scambio di oggetti tra il detenuto sottoposto a regime di 41-bis e sanzione dell'isolamento diurno ex art.72 cod. pen. e i compagni di socialità. Il D.A.P. ha dedotto erronea applicazione della disciplina dell'art.41-bis e dell'art.72 cod. pen., sostenendo che l'isolamento diurno è una sanzione penale afflittiva che comporta l'inibizione di qualsiasi contatto con gli altri detenuti e, quindi, anche il divieto di scambio di oggetti; inoltre ha dedotto violazione dell'art.72 e difetto di giurisdizione del Tribunale di sorveglianza nell'estendere modalità esecutive che attenuino la sanzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del D.A.P. ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. La Corte ha ritenuto errata l'interpretazione estensiva del Tribunale basata sull'art.73, comma 4, del regolamento penitenziario e su elementi fattuali relativi alla struttura carceraria; ha affermato che l'isolamento diurno previsto dall'art.72 cod. pen. ha natura di sanzione penale afflittiva e non può essere svuotato del suo contenuto attraverso interpretazioni analogiche che ammettano attività sociali o lo scambio di oggetti non espressamente consentite dalla norma. Conseguentemente il reclamo del detenuto deve essere rigettato e deve essere mantenuta la misura restrittiva prevista per l'isolamento diurno
Norme richiamate
art. 72 cod. pen.
L'isolamento diurno è qualificato come sanzione penale afflittiva con finalità di inasprimento della pena dell'ergastolo; ne consegue che non possono essere disposte modalità esecutive che ne annacquino il contenuto afflittivo autorizzando contatti o scambi non previsti dalla legge
art. 73 DPR n. 230/2000 (regolamento penitenziario), comma 2 e comma 4
comma 4 citato esplicitamente nel provvedimento
Il comma 4 autorizza l'ammissione dell'isolato diurno ad attività quali lavoro, istruzione, formazione e funzioni religiose, ma tali elencazioni rispondono a bisogni primari tutelati e non possono essere interpretate per analogia come autorizzazione ad attività sociali o allo scambio di oggetti; il comma 2, che prevede il divieto di comunicazione per chi sia escluso dall'attività comune, viene richiamato quale norma che distingue le tipologie di isolamento
art. 41-bis ord. pen.
Rappresenta un regime carcerario particolarmente rigoroso; quando compatibile con altre misure (es. isolamento diurno) contribuisce a giustificare restrizioni di comunicazione e contatti tra detenuti, ma il divieto di scambio oggetti nel caso concreto può derivare più specificamente dall'isolamento diurno stesso
art. 14 disp. prel. cod. civ.
Principio sul divieto di analogia delle norme che costituiscono eccezione a regole generali: non è consentita l'estensione analogica delle previsioni regolamentari che definiscono eccezioni punitivamente rilevanti
Sentenza Corte Costituzionale n. 97/2020
Richiamata dalla parte resistente per sostenere l'irrilevanza del divieto di scambio in situazione di normalità penitenziaria; la Corte tuttavia distingue i casi di normalità da quelli in cui sussistono misure che determinano isolamento, come l'isolamento diurno
Giurisprudenza di legittimità richiamata
es. Cass. Sez. 1 nn. 23553/2023, 52624/2017, 21309/2016, 3763/2019, 9300/2014
Costante orientamento secondo cui l'isolamento diurno va inteso come sanzione penale afflittiva e non può essere svuotato nella sua efficacia dalle modalità esecutive; la Suprema Corte ha già annullato provvedimenti che attenuavano l'isolamento rendendolo privo di contenuto effettivo
Massime di principio
- L'isolamento diurno ex art.72 cod. pen. ha natura di sanzione penale afflittiva: in assenza di norma espressa che consenta determinati contatti o scambi, tali attività possono essere legittimamente vietate.
- Non è consentito al magistrato di sorveglianza o al Tribunale di sorveglianza estendere per analogia norme che elencano eccezioni punitive: le attività consentite dall'art.73, comma 4, hanno natura di bisogni primari e non autorizzano attività sociali o scambi non espressamente previsti.
- La conformazione concreta della struttura carceraria o la pratica quotidiana non possono creare un diritto al contatto o allo scambio d'oggetti se la norma di sanzione penale vieta o implica l'esclusione dalla socialità.
- Se il detenuto è sottoposto congiuntamente a 41-bis e isolamento diurno, le restrizioni al contatto e agli scambi sono rafforzate: la presenza del 41-bis non elimina ma può aggravare i limiti imposti dall'isolamento.
- In casi simili l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente opporsi a provvedimenti che ammorbidiscano l'isolamento; i ricorsi contro ordinanze favorevoli al detenuto possono essere accolti se alterano l'efficacia della sanzione.
- Per valutare richieste di contatto o scambio di oggetti è necessaria una specifica base normativa: l'assenza di divieti espliciti non implica automaticamente un diritto, soprattutto quando è in gioco una sanzione afflittiva.
- Il corretto canone interpretativo rispetta il carattere afflittivo della sanzione e evita analogie che privino di contenuto la misura disciplinare imposta.
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