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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03932/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo emerge che la decisione impugnata riguardava una condanna per evasione, ma la sentenza non riforma il merito e si limita a sanzionare l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo ha giudicato per il reato di evasione. In Cassazione deduce due motivi: l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'insussistenza del dolo del reato di evasione. La Corte osserva però che entrambe le censure ripropongono in modo meramente riproduttivo questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui mancata applicazione è stata censurata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva e quindi inammissibile.

  • reato di evasione

    La Corte rileva che il motivo relativo al dolo del reato di evasione era già stato valutato e disatteso dal giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate in modo adeguato dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
  • La deduzione dell'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è sufficiente, di per sé, a superare l'inammissibilità se la questione è già stata affrontata e respinta con argomentazione congrua nei precedenti gradi di giudizio.
  • Anche la contestazione dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di doglianze già disattese, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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