Sentenza del 07/12/2020 n. 27965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla quantificazione della plusvalenza (reddito d'impresa) derivante dall'esercizio di una societa' di fatto, regolarizzata poi in s.n.c. e successivamente conferita in s.r.l.; la Commissione Tributaria Regionale aveva ridimensionato una plusvalenza lorda di Lire 4.616.000.000 a Lire 1.800.000.000 tenendo conto dell'ingresso di congiunti e di un condono di Lire 350.000.000. L'Agenzia ha impugnato sostenendo (i) che la sentenza ha illegittimamente equiparato la base imponibile ai fini dell'imposta di registro con quella ai fini delle imposte dirette, impedendo all'Amministrazione di provare l'effettiva entita' della plusvalenza, e (ii) che la sentenza ha omesso di considerare elementi (costituzione della societa' di fatto e successivo conferimento) rilevanti per diversa quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la decisione impugnata avesse erroneamente utilizzato il valore determinato per l'imposta di registro quale equivalente per la quantificazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette e avesse omesso di valutare le scritture contabili e le prove documentali offerte dall'Amministrazione. Le due censure sono state giudicate fondate; la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa e' stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per nuovo esame, con regolazione delle spese nella fase di merito.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Norma sul regime probatorio: richiamata per contestare la valutazione probatoria compiuta dalla sentenza e per sottolineare che l'Amministrazione poteva proporre elementi probatori (scritture contabili) per dimostrare la diversa entita' della plusvalenza.
D.P.R. n. 597/1973, art. 12, lett. A), art. 13, art. 54
Norme fiscali citate in relazione alla determinazione delle imposte dirette; la Corte sottolinea che i criteri usati per l'imposta di registro non sono automaticamente trasferibili alla determinazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Previsioni di massima di legittimita' per motivi di diritto (n.3: violazione di legge) e per insufficiente motivazione (n.5); il ricorso di cassazione e' stato fondato su questi profili.
art. 372 c.p.c., comma 2
Regola sul deposito di documenti in udienza: la Corte ha dichiarato inutilizzabili le sentenze depositate in copia fotostatica per mancato rispetto delle formalita' previste (conformita' all'originale, attestazione di passaggio in giudicato).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 75 e 76
Norme procedurali che disciplinano gli effetti della cassazione di una decisione della Commissione Tributaria Centrale: la causa e' rinviata alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente che decidera' anche sulle spese.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Ord. n. 4209/2019 e Cass. Sez. 5, Sent. n. 12131/2019
Orientamenti richiamati che distinguono i criteri per l'imposta di registro (valore di mercato) da quelli per la determinazione del reddito d'impresa, che deve basarsi su scritture contabili o su altri elementi presuntivi idonei a dimostrare la maggior pretesa fiscale.
Massime di principio
- La quantificazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette non puo' essere automaticamente basata sul valore assunto ai fini dell'imposta di registro: il giudice fiscale deve considerare la situazione reddituale dell'impresa (scritture contabili, elementi probatori) per determinare il reddito imponibile.
- L'Amministrazione finanziaria puo' e deve poter proporre e far valutare scritture contabili e altri elementi probatori per dimostrare una diversa entita' della plusvalenza; il giudice non puo' escludere a priori tali prove equiparandole a valutazioni fatte per imposte diverse.
- Le censure di diritto (violazione di norme sul regime probatorio o di leggi tributarie) e le censure per insufficiente motivazione sono strumenti efficaci in cassazione quando la decisione di merito non ha considerato o valutato adeguatamente le prove contabili offerte.
- Documenti depositati in udienza devono rispettare le formalita' previste dall'art. 372 c.p.c. (conformita' all'originale, attestazioni di passaggio in giudicato) per essere utilizzabili: copie fotostatiche prive di attestazioni sono inammissibili.
- La morte del resistente non impedisce la prosecuzione del processo in Cassazione, dato il carattere officioso dell'impulso processuale; gli eredi avrebbero dovuto costituirsi nei termini utili se intendevano partecipare.
- In caso di cassazione di una decisione della Commissione Tributaria Centrale, il rinvio va alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente, che dovra' riesaminare la quantificazione della plusvalenza tenendo conto dei criteri corretti.
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