Risoluzione n. 387 del 20/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini del gratuito patrocinio, il reddito del nucleo familiare va determinato considerando il reddito imponibile Irpef dei conviventi e non è possibile compensare le perdite d'impresa di un componente con i redditi degli altri familiari. Sono deducibili solo gli oneri dell'art. 10 Tuir, non le perdite non capienti.
Gratuito patrocinio e determinazione del reddito del nucleo familiare ex art. 76 D.P.R. 115/2002
Gratuito patrocinio e reddito del nucleo familiare ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002
La risoluzione affronta il criterio di determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio quando l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare la possibilità di scomputare le perdite derivanti da attività d'impresa di uno dei componenti del nucleo familiare.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 disciplina le condizioni reddituali per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.
- Il comma 1 prevede che possa essere ammesso al patrocinio chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
- Il comma 2 stabilisce che, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è dato dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
- Il comma 3 dispone che, ai fini della determinazione del limite, si tengono conto anche dei redditi esenti Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva.
La risoluzione richiama inoltre la precedente risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, con la quale era stato chiarito che il reddito di riferimento è il reddito imponibile ai fini Irpef, come definito dall'art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Quesito sottoposto
La Direzione Regionale ha chiesto se, ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare ex art. 76, comma 2, sia corretto compensare le perdite subite da un soggetto che esercita attività d'impresa con il reddito conseguito dai familiari conviventi.
Soluzione interpretativa prospettata dall'Ufficio richiedente
La Direzione Regionale ha ritenuto che i soggetti interessati al gratuito patrocinio, quando convivano con altri familiari titolari di reddito, non possano operare alcuna compensazione tra i redditi dei familiari e l'eventuale perdita subita nell'esercizio di un'attività d'impresa.
Parere della Direzione Centrale
La Direzione Centrale conferma un'interpretazione restrittiva del comma 2 dell'art. 76.
In primo luogo, precisa che anche per i familiari conviventi occorre fare riferimento al reddito imponibile ai fini Irpef, determinato secondo l'art. 3 del Tuir.
Ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare:
- è possibile dedurre dal reddito complessivo dei singoli componenti, determinato ai sensi dell'art. 8 del Tuir, esclusivamente gli oneri previsti dall'art. 10 del Tuir;
- non è invece possibile diminuire la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da uno o più di essi, qualora tali perdite non abbiano trovato capienza nel reddito d'impresa o, nel caso di imprese minori o di lavoro autonomo, nel reddito complessivo dell'esercente.
La motivazione si fonda sulla chiara formulazione del comma 2 dell'art. 76, che fa riferimento ai redditi conseguiti dai componenti della famiglia e non consente, per il calcolo del reddito rilevante ai fini del gratuito patrocinio, la compensazione delle perdite d'impresa con i redditi degli altri familiari.
Conclusione operativa
Con riferimento al quesito specifico, la risoluzione afferma che, ai fini della verifica dello stato di non abbienza per l'accesso al gratuito patrocinio, non è possibile scomputare dal reddito complessivo del nucleo familiare l'eventuale perdita subita nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da altri componenti conviventi.
Indicazioni applicative
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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