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Risoluzione

Risoluzione n. 388 del 20/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la semplice fotocopia del certificato camerale, se non dichiarata conforme all’originale, prodotta all’ACI per verificare i poteri di rappresentanza in occasione della trascrizione al PRA, non è soggetta a imposta di bollo. Diversamente, le copie conformi dei documenti rilevanti sono assoggettate a bollo.

Inapplicabilità dell’imposta di bollo alla fotocopia del certificato camerale non conforme all’originale

Inapplicabilità del bollo alla fotocopia del certificato camerale non conforme

La risoluzione affronta il regime dell’imposta di bollo applicabile alla documentazione prodotta all’ACI per la trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà di un veicolo. Il punto centrale è distinguere tra copia conforme all’originale e semplice fotocopia non autenticata del certificato camerale, ai fini della tassazione.

Quesito posto dall’ACI

L’Automobile Club d’Italia chiede se, per consentire la trascrizione al pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un veicolo, la documentazione necessaria possa essere prodotta in fotocopia senza applicazione dell’imposta di bollo. L’esempio richiamato è il certificato camerale, utilizzato per verificare i poteri di rappresentanza del soggetto che firma per conto di una società.

Soluzione interpretativa dell’istante

L’ACI ritiene legittima la produzione della documentazione in fotocopia senza bollo, poiché la stessa sarebbe destinata a un uso meramente istruttorio interno all’attività dell’ente. L’impostazione si fonda quindi sulla funzione di controllo preliminare della documentazione, e non sul rilascio di un atto destinato a produrre effetti autonomi.

Quadro normativo richiamato

La Direzione richiama i principi generali dell’imposta di bollo previsti dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642:

  • l’articolo 1, comma 1, stabilisce che sono soggetti a bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa allegata;
  • l’articolo 2 distingue tra atti soggetti a bollo sin dall’origine e atti soggetti a bollo in caso d’uso;
  • nella tabella allegato B sono elencati gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto.

Funzione della documentazione nel procedimento PRA

Nel caso esaminato, il rappresentante legale della persona giuridica produce, su richiesta dell’ACI, una fotocopia del certificato camerale per consentire il controllo dei poteri di agire in nome e per conto del soggetto rappresentato. Tale verifica è considerata necessaria affinché l’ACI possa autenticare le sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, attività prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Documenti idonei al riscontro dei poteri di rappresentanza

La Direzione osserva che l’ACI effettua tale controllo mediante l’esame:

  • del certificato camerale;
  • della procura;
  • della copia dell’atto statutario dal quale risultino i soggetti muniti di poteri di rappresentanza legale.

Copie conformi e applicazione del bollo

Viene chiarito che, in base al combinato disposto dell’articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972 e dell’articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto, alle copie conformi dei documenti indicati deve essere applicata l’imposta di bollo. In particolare, la tariffa prevede per gli atti e provvedimenti degli enti pubblici relativi alla tenuta dei pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, un’imposta fissa pari a Euro 14,62 per ogni foglio.

La nota 1 in calce all’articolo 4 precisa inoltre che, per le copie dichiarate conformi, l’imposta è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale, salvo specifica disposizione contraria.

Esclusione della semplice fotocopia non conforme

Il passaggio decisivo dell’interpretazione riguarda la natura della fotocopia del certificato camerale prodotta al momento della trascrizione. La Direzione rileva che tale fotocopia, se non dichiarata conforme all’originale, non rientra nella definizione di "copia" contenuta nell’articolo 5 del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui la copia è la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da chi l’ha rilasciata.

Da questa qualificazione deriva che la mera fotocopia del certificato camerale, priva di dichiarazione di conformità, non è assoggettata all’imposta di bollo quando viene prodotta per la trascrizione del trasferimento di proprietà.

Conclusione

La risoluzione conclude che la fotocopia del certificato camerale non dichiarata conforme all’originale, utilizzata ai fini della trascrizione del trasferimento di proprietà di un veicolo, non soggiace a imposta di bollo. Restano invece soggette a bollo le copie conformi dei documenti rilevanti per la verifica dei poteri di rappresentanza.

Vigilanza delle Direzioni Regionali

La chiusura del documento precisa che le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati con uniformità sul territorio.

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