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Risoluzione

Risoluzione n. 392 del 20/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce che la concessione onerosa di un immobile del patrimonio indisponibile regionale sconta l’imposta di registro del 2% e l’imposta di bollo non è dovuta. Se nel contratto è parte lo Stato, il pagamento dell’imposta di registro grava esclusivamente sull’altra parte contraente ai sensi dell’art. 57, comma 7, TUR, senza che la normativa regionale possa derogare a tale regola.

Imposte di registro e bollo su concessione di immobile regionale con parte lo Stato

Imposte su contratti di concessione di immobile regionale con parte lo Stato

La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile a un contratto di concessione in uso a titolo oneroso di un immobile appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, nel quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – assume il ruolo di concessionario. Il quesito riguarda in particolare la registrazione del contratto, con riferimento all’imposta di registro e all’imposta di bollo, nonché alla ripartizione del relativo onere tra le parti.

Quesito posto dall’istante

L’amministrazione istante chiede chiarimenti su:

  • applicabilità dell’imposta di registro con aliquota proporzionale del 2 per cento;
  • applicabilità dell’imposta di bollo sul contratto di concessione;
  • soggetto tenuto al pagamento delle imposte e relativa misura della ripartizione.

Soluzione interpretativa prospettata dal richiedente

L’istante sostiene che:

  • l’imposta di registro sia a carico esclusivo della controparte, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che prevede, nei contratti in cui è parte lo Stato, l’obbligo di pagamento dell’imposta solo in capo all’altra parte contraente, salvo il caso di atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato;
  • non sia dovuta l’imposta di bollo, poiché l’atto sarebbe esente in base all’articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto i contraenti sono entrambi enti pubblici.

Regime dell’imposta di registro

La Direzione conferma che la concessione in uso a titolo oneroso di un immobile facente parte del patrimonio indisponibile della Regione rientra nell’articolo 5 della tariffa, parte prima, del TUR, relativo alle “Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative”.

Per tale fattispecie è prevista l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota proporzionale del 2 per cento.

Regime dell’imposta di bollo

La Direzione condivide la soluzione prospettata dall’istante e afferma che, nel caso esaminato, l’imposta di bollo non è dovuta.

Il riferimento normativo è l’articolo 16 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli atti e contratti posti in essere:

  • tra amministrazioni dello Stato;
  • tra enti equiparati per legge allo Stato agli effetti tributari;
  • tra tali enti e lo Stato.

Ai fini di tale disposizione, le regioni sono equiparate allo Stato, insieme ad aziende autonome dello Stato, province, comuni e loro consorzi.

Onere del pagamento dell’imposta di registro

La risoluzione richiama l’articolo 57, comma 7, del TUR, già chiarito dalla precedente risoluzione 17 aprile 2008, n. 159. Tale norma dispone che, nei contratti in cui è parte lo Stato, l’obbligo di pagamento dell’imposta grava unicamente sull’altra parte contraente, anche in deroga all’articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo che si tratti di atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.

Si tratta di una deroga al principio generale di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57, comma 1, del TUR, secondo cui le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta.

Esclusione di un’interpretazione estensiva a favore delle Regioni

La Direzione esclude che l’articolo 57, comma 7, del TUR possa essere interpretato estensivamente a favore delle Regioni. Tale estensione non è ammessa né dal tenore letterale della disposizione, né dal fatto che, quando il legislatore ha voluto equiparare espressamente le Regioni allo Stato ai fini tributari, lo ha previsto in modo puntuale in altre norme.

Viene inoltre precisato che la normativa regionale non può introdurre alcuna deroga al dettato dell’articolo 57 del TUR in materia fiscale.

Conclusioni della risoluzione

Nel caso di contratto di concessione in uso a titolo oneroso di immobile del patrimonio indisponibile regionale a favore di un’amministrazione statale:

  • l’imposta di registro è dovuta con aliquota proporzionale del 2 per cento;
  • se parte del contratto è lo Stato, il pagamento dell’intera imposta grava esclusivamente sull’altra parte contraente, in applicazione dell’articolo 57, comma 7, TUR;
  • l’imposta di bollo non è dovuta, in base all’articolo 16 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.

La risoluzione conclude con l’indicazione che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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