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Risoluzione

Risoluzione n. 391 del 20/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’aggiornamento di una licenza di pesca professionale marittima in corso di validità non comporta il pagamento di una nuova tassa sulle concessioni governative. La tassa è dovuta solo al rilascio o rinnovo di un nuovo titolo amministrativo, non per mere variazioni/aggiornamenti della licenza esistente.

Tassa concessioni governative su aggiornamento licenza di pesca

Tassa sulle concessioni governative e aggiornamento della licenza di pesca

La risoluzione affronta il dubbio sulla debenza della tassa sulle concessioni governative in caso di aggiornamento di una licenza di pesca professionale marittima già valida. L’Amministrazione conclude che, quando si tratta di un semplice aggiornamento del titolo e non della sostituzione con un nuovo atto amministrativo, la tassa non è dovuta.

Quesito posto all’Amministrazione

Il quesito proviene dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, trasmesso dall’Ufficio del coordinamento legislativo – Finanze. Il tema è la legittimità della richiesta, da parte della Capitaneria di porto, del pagamento ex novo della tassa di concessione governativa a una cooperativa che aveva chiesto l’aggiornamento della licenza di pesca.

In particolare, l’Associazione Alfa segnala che alla cooperativa aderente era stata richiesta la corresponsione di una nuova tassa a seguito della domanda di autorizzazione a esercitare la pesca con il sistema ad arpione in sostituzione di quello a lenza, con conseguente aggiornamento della licenza.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama innanzitutto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, relativo al rilascio delle licenze di pesca. In base all’articolo 2:

  • la licenza è rilasciata dal Ministero all’interessato iscritto nel registro delle imprese di pesca;
  • la licenza ha validità di otto anni;
  • la licenza è rinnovabile su richiesta dell’interessato.

Viene poi richiamato il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative. L’articolo 1 stabilisce che i provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa annessa sono soggetti alla tassa nella misura e nei modi previsti dalla tariffa stessa.

Per le licenze di pesca professionale marittima, l’articolo 8 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 prevede il pagamento della tassa nella misura di euro 404,00 per ogni unità adibita.

Chiarimenti interpretativi già forniti in precedenza

La risoluzione richiama anche la circolare del 27 novembre 2000, n. 214 del Dipartimento delle Entrate, secondo cui:

  • se vi sono variazioni tecniche della nave, la tassa non è dovuta, perché non si è in presenza di un nuovo titolo amministrativo;
  • in caso di aggiornamento della licenza, ai sensi dell’articolo 20 del DM 26 luglio 1995, non è dovuta la tassa, poiché non viene emanato un nuovo atto;
  • la tassa torna invece dovuta quando mutamenti sostanziali rendono necessaria la sostituzione del titolo e quindi l’emissione di un nuovo atto.

È inoltre richiamato l’articolo 2 del DPR n. 641 del 1972, che collega il pagamento della tassa al momento dell’emanazione dell’atto amministrativo.

Valutazione dell’Amministrazione

La risoluzione riferisce che il Ministero delle Politiche agricole e forestali aveva osservato come, nel caso esaminato, la nuova licenza fosse materialmente un nuovo atto, ma sostanzialmente un semplice aggiornamento della vecchia licenza non ancora scaduta.

L’Amministrazione finanziaria aderisce a tale impostazione e ribadisce che il presupposto della tassa sulle concessioni governative si verifica quando:

  • viene emanato un nuovo titolo amministrativo;
  • oppure il titolo deve essere rinnovato perché quello precedente ha cessato di avere validità.

Al contrario, quando la licenza in corso di validità viene solo aggiornata, senza sostituzione sostanziale del titolo, non sussiste il presupposto impositivo.

Conclusione

La risoluzione conclude che, in occasione di aggiornamenti apportati alla licenza di pesca professionale marittima in corso di validità, non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 8 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972. Ciò perché la normativa non prevede il pagamento della tassa per mere variazioni del titolo amministrativo esistente, ma solo per il rilascio o il rinnovo di un nuovo atto.

Indicazione agli uffici

La parte finale della risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi espressi vengano puntualmente osservati dagli uffici competenti.

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