Cassazione Penale, Sentenza n. 23865/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda nasce da una richiesta, proposta in sede esecutiva, di correzione/rideterminazione del trattamento sanzionatorio contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il condannato invocava la sopravvenuta parziale illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per ottenere la rideterminazione della pena relativa a due contestazioni di cessione/detenzione di stupefacenti, già assorbite nel complessivo trattamento sanzionatorio, al fine di far valere una quota di pena espiata in eccesso ai sensi dell'art. 657, comma 3, c.p.p. in relazione ad altra condanna ancora in esecuzione, anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale. La Corte di assise di appello aveva rigettato l'istanza ritenendo esaurito il rapporto esecutivo perché la pena era interamente espiata; la Prima Sezione della Cassazione aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale ordinanza. Con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. si deduceva un errore di fatto nella sentenza di inammissibilità, assumendo che la Corte avrebbe equivocato sullo stato esecutivo e sull'interesse concreto alla rideterminazione della pena per poter fruire della fungibilità ex art. 657, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso straordinario. Ritiene che non sussista alcun errore percettivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., poiché la sentenza impugnata aveva correttamente percepito sia lo stato detentivo del ricorrente sia la finalità della richiesta, limitandosi poi a valutare in diritto che l'esaurimento del rapporto esecutivo relativo alla condanna per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 impediva la rideterminazione della pena. La Corte osserva inoltre che il rimedio straordinario non è utilizzabile per contestare errori di diritto, travisamenti del fatto o della prova, né per censurare un'interpretazione normativa non condivisa. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per vizi di percezione della sentenza di legittimità; non può essere usato per contestare valutazioni, errori di diritto o travisamenti del fatto/prova.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della cornice edittale può rilevare ai fini della rideterminazione della pena, ma nel caso concreto la Corte esclude la possibilità di incidere su un rapporto esecutivo ormai esaurito.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Costituisce una delle fattispecie per cui era stata pronunciata la condanna originaria, ma non è oggetto di autonoma rivalutazione nella decisione sul ricorso straordinario.
art. 657 c.p.p.
La fungibilità della pena espiata in eccesso può essere invocata, secondo una parte della giurisprudenza richiamata, per far valere una quota di detenzione rispetto ad altra condanna ancora in esecuzione; tuttavia la Corte rileva che ciò non trasforma in errore di fatto la precedente decisione, né supera il rilievo dell'esaurimento del rapporto esecutivo.
art. 30 l. n. 87 del 1953
È richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per affermare che il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione della pena detentiva, ostando alla rideterminazione della pena illegale dopo l'integrale esecuzione.
sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva il minimo di otto anni di reclusione invece di sei.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una falsa percezione di dati processuali o fattuali decisivi; non è uno strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretazioni delle norme.
- Non integra errore di fatto la censura che, sotto la veste del travisamento percettivo, miri in realtà a contestare la conclusione giuridica cui la Corte è pervenuta sulla base di fatti correttamente rappresentati.
- Il rimedio straordinario non può essere utilizzato per dolersi di un preteso errore di diritto, né del travisamento del fatto o della prova, perché esso serve solo a correggere vizi di percezione della decisione di legittimità.
- In tema di rideterminazione della pena conseguente a una declaratoria di illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio, la questione dell'interesse concreto può essere collegata anche alla fungibilità ex art. 657, comma 3, c.p.p.; tuttavia, quando il rapporto esecutivo relativo a quella condanna è esaurito, la richiesta può essere dichiarata inammissibile secondo l'orientamento seguito dalla Corte nel caso concreto.
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