Sentenza n. 2424/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 8 giugno 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda dell’8 giugno 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso, impedendo alla ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. È stato quindi dedotto il silenzio inadempimento, sul presupposto dell’esistenza di un obbligo amministrativo di provvedere, della presentazione di un’istanza formale e della scadenza del termine procedimentale senza decisione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento. Nel caso concreto, il Ministero non si è pronunciato sulla domanda presentata nel giugno 2024 e non risultano richieste di integrazione documentale. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempienza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale, unitamente alla presentazione dell’istanza e all’assenza di un provvedimento, concorre a integrare il silenzio inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, con possibile nomina del commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza, accompagnata dalla scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso, è sufficiente a fondare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo indicato dal giudice è di quattro mesi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi enunciati dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria richiamata dal giudice.
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