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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32105/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" contestando violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che il giudice di rinvio non si è uniformato alla pronuncia rescindente e ha basato la decisione prevalentemente sulle dichiarazioni di Carnevale Antonino; contesta che gli elementi indicati (presenza di più soggetti, luogo pubblico, fuga della vittima) siano idonei a dimostrare che la condotta fosse funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame, che ha individuato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso sulla base di elementi convergenti: territorio (Pozzuoli) controllato da organizzazioni camorristiche, ostentazione di potere dell'indagato con soggetti a spalleggiamento, minacce dal contenuto tipico mafioso pronunciate in luogo pubblico e fra la folla, immediata attuazione della minaccia e colpire un parente della persona offesa. La Corte ha puntualizzato che non è necessario dimostrare l'esistenza formale di un'associazione mafiosa, bastando che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e siano funzionali a creare assoggettamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante metodo mafioso)

    art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.

    Avvalersi del metodo mafioso significa avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva; non è necessario dimostrare l'esistenza di un'associazione, è sufficiente che violenza o minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e risultino funzionali a creare assoggettamento nella vittima.

Massime di principio

  • Per riconoscere il metodo mafioso occorrono elementi convergenti che dimostrino la funzione intimidatoria di gruppo (territorio sotto controllo di organizzazioni, presenza di soggetti a spalleggiamento, luogo e modalità delle minacce, esecuzione immediata, offesa anche a familiari).
  • Non è necessario provare l'esistenza formale di un'associazione mafiosa: rileva che la condotta evochi una minaccia riconoscibile come di stampo mafioso e sia idonea a creare assoggettamento nella vittima.
  • Una mera ostentazione o provocazione non basta; la valutazione deve accertare la capacità della condotta di indurre paura reale di rappresaglie e la percezione nella vittima di trovarsi davanti a un'azione decisa da un gruppo criminale.
  • In giudizio è decisivo il quadro argomentativo complessivo: le critiche isolate ad alcuni elementi probabilmente saranno inefficaci se il giudice ha motivato la decisione sulla base di più fattori convergenti e coerenti.
  • Linee difensive efficaci possono mirare a dimostrare l'assenza di contesto associativo/territoriale, a screditare la fonte dichiarativa prevalente, a provare che l'azione fosse riconducibile a un contrasto personale isolato o a mera provocazione non idonea a creare assoggettamento.

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