Cassazione Civile, Ordinanza n. 23649/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell'addizionale IRES c.d. "Robin Hood tax" versata il 16 giugno 2015 a saldo per il periodo d'imposta 2014, invocando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, che aveva dichiarato l'illegittimità della disciplina. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, nonché dell'art. 3 Cost., sostenendo che la pronuncia della Corte costituzionale producesse effetti solo dal 10/12 febbraio 2015 e non si estendesse ai tributi riferiti al periodo d'imposta 2014; perciò il prelievo oggetto di causa sarebbe rimasto legittimo e non rimborsabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 integra un'ipotesi di illegittimità differita: gli effetti della declaratoria decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione e non operano retroattivamente per i periodi antecedenti. Poiché il pagamento chiesto a rimborso riguarda il periodo d'imposta 2014, esso restava dovuto e non dava diritto a rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione per nuovo esame conformemente al principio enunciato.
Norme richiamate
art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
La disciplina istitutiva dell'addizionale IRES resta valida per i periodi antecedenti alla decorrenza degli effetti dell'illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge costituzionale, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse risolta nei limiti temporali fissati dalla sentenza della Consulta.
art. 136 Cost.
La Corte afferma che, pur contenendo la norma un effetto retroattivo in via generale, nel caso di specie la clausola della sentenza costituzionale ha differito gli effetti, escludendo la retroazione rispetto ai periodi anteriori.
Corte cost. n. 10/2015
È qualificata come pronuncia di illegittimità differita, i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione e non si estendono ai pagamenti riferiti a periodi d'imposta precedenti.
Cass. Sez. 6 / 5, Ordinanza n. 32716 del 18/12/2018
Richiamata come precedente conforme sulla mancanza di efficacia ex tunc delle pronunce costituzionali la cui efficacia sia stata differita in motivazione.
Massime di principio
- Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale che differiscano espressamente in motivazione la decorrenza degli effetti non producono efficacia ex tunc, neppure nei procedimenti pendenti.
- Quando la Consulta qualifica una disciplina come illegittima ma differisce gli effetti della decisione, il diritto al rimborso del tributo indebitamente versato sorge solo per i pagamenti successivi alla decorrenza fissata dalla sentenza costituzionale.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale non travolge automaticamente i rapporti tributari ormai esauriti se la stessa decisione limita temporalmente gli effetti della pronuncia.
- Il giudice di legittimità, nel verificare gli effetti di una sentenza costituzionale, deve attenersi al dispositivo e alla clausola temporale in essa contenuta, non potendo estendere retroattivamente l'illegittimità a periodi anteriori rispetto a quelli espressamente colpiti.
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