Cassazione Penale, Ordinanza n. 40927/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Dal testo emerge che il primo motivo censurava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella sussunzione della condotta; il secondo motivo contestava invece la misura della pena irrogata, ritenendola eccessiva o comunque non correttamente determinata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, osservando che la qualificazione del fatto era già stata adeguatamente scrutinata nei giudizi di merito con motivazione logica e coerente, e che anche la dosimetria della pena era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto già correttamente esaminata dai giudici di merito, e che il secondo motivo attingesse alla misura della pena, profilo anch'esso adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, cioè la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano sostanzialmente a ottenere una diversa qualificazione del fatto quando la questione sia stata già esaminata dai giudici di merito con motivazione logica, puntuale e coerente con le risultanze processuali.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; quando la decisione di merito esponga una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, la doglianza sulla misura sanzionatoria è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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