Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42403/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in sei motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, deducendo che il reato si era estinto prima della sentenza d'appello; 2) e 3) censure sulla motivazione e interpretazione dell'art. 216, comma 3 legge fallimentare con riferimento alla tutela della par condicio creditorum e alla presunta funzionalità del pagamento alla continuazione dell'attività; 4), 5) e 6) doglianze sulla carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la prova della bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento al contratto d'affitto d'azienda con la WAM S.r.l., alla veridicità delle poste di bilancio (immobilizzazioni e rimanenze), all'effettività dell'affitto e alla circostanza che l'operazione sarebbe servita a preservare i rapporti di lavoro e il valore dell'azienda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha accolto il primo motivo, dichiarando estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tale capo, salvo rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione delle pene accessorie. Ha invece dichiarato inammissibili e/o manifestamente infondati gli altri motivi (secondo, terzo, quarto, quinto e sesto), confermando di fatto le statuizioni di responsabilità rimanenti pronunciate in favore della pubblica accusa (in particolare la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione). Pertanto la condanna per bancarotta preferenziale è stata dichiarata estinta per prescrizione; le pronunce di merito riguardanti gli altri reati sono state mantenute.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare

    La norma richiede dolo specifico in relazione alla lesione della par condicio creditorum; il dolo specifico può sussistere anche quando la finalità perseguita sia composita e non esclusiva (cioè il soddisfacimento di un fornitore può concorrere con la volontà di far proseguire l'attività).

  • art. 161, comma 2, codice penale

    Riferita nella sentenza come norma che consente un incremento del termine prescrizionale (proroga di un quarto) ai fini del calcolo della prescrizione della bancarotta.

  • art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Consente il ricorso per cassazione quando si deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di prescrizione ai sensi di tale disposizione.

  • art. 606, comma 3, codice di procedura penale

    Limita le questioni proponibili in cassazione ai profili già dedotti in appello: la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che non erano state formulate nel grado di appello.

  • art. 606, lett. e), codice di procedura penale

    Stabilisce che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato; la Corte ricorda che non è consentito in sede di legittimità rielaborare una diversa ricostruzione logico-probatoria dei fatti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamate in relazione alla modalità di trattazione del procedimento in forma cartolare (discipline procedurali emergenti dalla normativa emergenziale).

Massime di principio

  • La prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento: se tale termine è decorso prima della pronuncia impugnata, il giudice di legittimità può accogliere la doglianza e annullare per estinzione del reato.
  • In Cassazione non sono ammissibili questioni e censure che non siano state effettivamente dedotte nel grado d'appello: il sindacato di legittimità è limitato ai punti devoluti dal ricorso in appello.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito né rielaborare una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie: può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in termini che risultino dal testo della sentenza impugnata.
  • Le appostazioni di bilancio possono costituire fonte di prova della precedente disponibilità di beni aziendali quando il bilancio risulti intrinsecamente attendibile e redatto in conformità alle prescrizioni di legge; la mancanza di aggiornamento delle scritture non esclude automaticamente l'affidamento al bilancio se questo è l'ultimo correttamente redatto.
  • Operazioni traslative (affitto d'azienda, affitto di beni aziendali) realizzate in prossimità del fallimento, con canoni incongrui o non restituiti alle casse sociali e con evidenti anomalie contrattuali, possono integrare gli estremi della bancarotta fraudolenta per distrazione quando tendono a privare la società dei suoi asset in danno dei creditori.
  • Nel calcolo della prescrizione si devono considerare anche gli aumenti di pena derivanti da aggravanti (es. danno di rilevante gravità ex art. 219 l.f.) che incidono sul termine prescrizionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.