Sentenza n. 4336/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 1535/2025, pubblicata il 22/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1535/2025, recante condanna del Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che il Ministero fosse ordinato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza e a corrisponderle 2.000 euro, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, un possibile profilo di inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, poiché il titolo esecutivo non era stato notificato all'indirizzo PEC corretto del Ministero debitore.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche all'ottemperanza relativa a condanne pecuniarie, comprese quelle da eseguire mediante moneta elettronica. Per la notifica via PEC, l'indirizzo IPA è utilizzabile soltanto se l'amministrazione non ha indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. Il Ministero aveva invece registrato in quest'ultimo il domicilio uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La sentenza era stata notificata a uffici periferici e direzioni ministeriali, nonché all'Avvocatura dello Stato: tali notifiche non hanno fatto decorrere il termine, poiché il titolo doveva essere notificato alla sede legale dell'amministrazione centrale debitrice e la notifica all'Avvocatura rileva solo ai fini processuali. Non essendo iniziato il termine di 120 giorni, l'azione è prematura e inammissibile. Le spese sono compensate per la difesa di mero stile dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.
Il termine di 120 giorni per il pagamento spontaneo si applica anche all'azione di ottemperanza diretta a eseguire una condanna pecuniaria giudiziale, compresa quella attuata mediante moneta elettronica; l'azione non può essere proposta prima della scadenza.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012
Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.
Per notificare validamente alla pubblica amministrazione occorre utilizzare il domicilio digitale del Registro delle PP.AA. quando lì indicato; l'indirizzo tratto dal Registro IPA è utilizzabile solo in mancanza di un indirizzo nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.
La norma non rende l'IPA un elenco alternativo utilizzabile sempre: la notifica presso l'indirizzo IPA è valida solo nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al ricorso per ottemperanza diretto all'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, compreso il pagamento mediante moneta elettronica; l'azione è inammissibile se proposta prima che il termine sia validamente decorso.
- Quando l'amministrazione debitrice ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notifica del titolo esecutivo via PEC deve essere eseguita a tale indirizzo; il domicilio tratto dal Registro IPA è utilizzabile soltanto se manca un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
- La notifica del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, prevista per finalità processuali, non sostituisce la notifica alla sede legale dell'amministrazione debitrice necessaria per far decorrere il termine dilatorio di pagamento.
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