Sentenza del 16/01/2020 n. 128 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tia - avviso di accertamento - motivazione - verifiche compiute - indicazione - necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento di accertamento è stato dichiarato nullo per carenza di motivazione effettiva: la sentenza ha ritenuto che l'ente accertatore doveva indicare le difformità riscontrate e i risultati delle verifiche svolte; l'assenza di tali elementi configura violazione degli artt. 1, c. 161, L. n. 296/2006 e art. 7, L. n. 212/2000 e determina la nullità dell'atto impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'atto di accertamento Tia era motivato con il criterio dell'infedeltà della denuncia e menzionava una serie di verifiche compiute (contenute le misure e destinazioni delle superfici tassabili, incrocio di archivi, consultazione della banca dati dei residenti). Tuttavia l'ente non ha indicato quali difformità specifiche siano state riscontrate tra quanto denunciato e quanto emerso dalle verifiche. Mancando l'indicazione delle difformità concrete e dei risultati delle verifiche, la motivazione è soltanto apparente e non soddisfa l'onere motivazionale richiesto dalla legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
art. 1 c. 161 L. n. 296/2006
Richiama l'onere per l'ente accertatore di motivare l'atto di accertamento Tia; nel caso di infedeltà della denuncia occorre indicare le difformità riscontrate nelle superfici/destinazioni e il quadro probatorio che le giustifica.
art. 7, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Stabilisce il principio generale della motivazione degli atti tributari: la motivazione deve esporre i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'atto; una motivazione meramente descrittiva delle attività svolte senza indicare i risultati concreti è insufficiente.
Massime di principio
- Quando l'ente accertatore adduce infedeltà della denuncia deve indicare le difformità specifiche riscontrate (es. misura reale delle superfici vs. quella dichiarata, diversa destinazione d'uso) e non limitarsi a elencare le attività istruttorie svolte.
- La semplice enunciazione delle verifiche effettuate (incroci di archivi, consultazione banche dati, sopralluoghi) senza riportare i risultati concreti determina una motivazione apparente e può comportare la nullità dell'atto.
- L'onere della prova/ motivazione grava sull'ente pubblico: per resistere a un ricorso l'ente deve documentare e descrivere i dati oggettivi che hanno portato alla rettifica (calcoli, rilevazioni, documenti incrociati).
- In caso di carenza motivazionale il contribuente ha buone probabilità di ottenere l'annullamento dell'accertamento; l'ente può eventualmente integrare o rinnovare l'atto con adeguata motivazione e prova, salvo questioni di termine e legittimità dell'atto nuovo.
- Per valutare la legittimità di un accertamento Tia occorre verificare se la motivazione esplicita i presupposti di fatto e diritto come richiesto dallo Statuto del contribuente (art. 7 L. n. 212/2000) e dalle norme specifiche della Tia (art. 1 c. 161 L. n. 296/2006).
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