Cassazione Penale, Sentenza n. 16476/2025 del 02/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la modifica del provvedimento di cumulo (Procura Generale territoriale, 27/11/2023) perché risultasse che aveva espiato un periodo di pena in eccesso pari a 16 giorni e non 7. La difesa sosteneva che, considerato che il secondo periodo di detenzione era iniziato il 19/09/2021 e il primo periodo era cessato il 30/07/2019, il fine pena dovesse essere il 27/04/2024 (quindi 16 giorni in eccesso al 29/03/2024) invece del 04/05/2024 indicato dalla Procura Generale. Veniva inoltre denunciata la revoca inaudita altera parte dell'indulto (provvedimento Procura Gen. 29/09/2021) che aveva determinato un successivo periodo di detenzione poi revocato in sede di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il giudice dell'esecuzione (Corte d'Appello di Torino) aveva confrontato i due provvedimenti di cumulo (Procura di Asti e Procura Generale di Torino) e constatato la sovrapponibilità dei dati di partenza (pena complessiva, presofferto, riduzione per indulto, riconoscimento della continuazione). La differenza nel fine pena era riconducibile non a un errore della Procura Generale ma a un errore aritmetico nel provvedimento di cumulo della Procura di Asti del 10/06/2022: la diversa modalità di detrazione dei giorni di liberazione anticipata (480 giorni calcolati in modo difforme rispetto ai 615 giorni considerati dall'altro ufficio) aveva prodotto uno scarto di 7 giorni tra le determinazioni del fine pena (27/04/2024 vs 04/05/2024). La Corte ha ritenuto la ricostruzione dei fatti e i calcoli della Corte d'appello corretti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In contestazioni sul calcolo del cumulo delle pene è essenziale confrontare i dati di partenza: pena complessiva, periodi di presofferto, riduzioni (es. indulto) e riconoscimento della continuazione; discrepanze spesso derivano da differenti modalità di detrazione di benefici (es. giorni per liberazione anticipata).
- Un errore di pochi giorni va provato con calcoli aritmetici chiari e con il confronto diretto dei provvedimenti di cumulo: la mera affermazione dell'errore non è sufficiente; bisogna indicare quale passaggio aritmetico è errato.
- Se il cumulo emesso da un ufficio sottrae determinati giorni (es. liberazione anticipata) prima di determinare la pena residua e un altro ufficio lo fa dopo, il risultato può differire: la critica deve dimostrare quale metodo sia corretto alla luce dei provvedimenti e della normativa applicabile.
- La revoca di benefici (indulto, liberazione anticipata) e atti simili possono dar luogo ad autonoma impugnazione; in un giudizio sul cumulo questi profili sono rilevanti solo se influenzano direttamente i calcoli e vengono specificamente dedotti.
- I giudici dell'esecuzione tendono a ritenere corretti i calcoli che risultano coerenti e documentati; l'onere probatorio ricade sul ricorrente che contesta la motivazione e i conteggi del cumulo.
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