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Sentenza

Sentenza n. 958/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre -OMISSIS-, n. 205; - della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte il -OMISSIS-, nella parte in cui la ricorrente illegittimamente non è stata inserita tra i vincitori; - di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, ove si è rivelato lesivo degli interessi della ricorrente a seguito della pubblicazione della suddetta graduatoria di merito, ivi compresi: - del decreto dipartimentale -OMISSIS- del -OMISSIS- nella parte in cui è stato applicato ed interpretato dalla Commissione Giudicatrice in maniera lesiva per la ricorrente; - di tutti i provvedimenti con i quali sono stati assegnati i posti ai vincitori senza applicare correttamente la riserva del 7% prevista dal bando di concorso ai sensi della Legge n. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) in favore dei soggetti affetti da invalidità in percentuale superiore al 46%, che è stata applicata dalla Commissione Giudicatrice erroneamente solo agli invalidi disoccupati, mentre avrebbe dovuto essere applicata a tutti gli invalidi (con percentuale superiore al 46% di invalidità) a prescindere dal requisito della disoccupazione, in applicazione del bando, dei principi normativi vigenti, della Costituzione e delle norme comunitarie che non prevedono alcuna discriminazione tra disabili disoccupati e disabili occupati; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202510274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e graduatoria di merito del concorso per la classe A022, nella parte in cui la candidata non è stata inclusa tra i vincitori per mancata applicazione della riserva del 7% prevista dalla legge n. 68/1999, nonché per mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, che aveva superato le prove concorsuali, ha contestato l'applicazione della riserva del 7% prevista dalla legge n. 68/1999. Ha sostenuto che la riserva dovesse operare in favore di tutti i candidati con invalidità superiore al 46%, indipendentemente dallo stato di disoccupazione, deducendo violazione della legge n. 68/1999, del bando, degli artt. 2, 3, 4, 34, 35, 51 e 97 Cost., della direttiva 2000/78/CE e della normativa nazionale antidiscriminatoria, nonché disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, sviamento, difetto di trasparenza e lesione del legittimo affidamento. La ricorrente ha inoltre lamentato la mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei non vincitori, ritenendo che tale omissione impedisse di conoscere la propria posizione e di beneficiare di eventuali scorrimenti. Nel corso del giudizio è emerso anche un problema di integrazione del contraddittorio: la notifica per pubblici proclami non era stata tempestivamente perfezionata e la richiesta di pubblicazione era stata indirizzata soltanto al Ministero, non anche all'USR Piemonte, autore della pubblicazione della graduatoria. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'errore scusabile. Le amministrazioni hanno sostenuto che la ricorrente aveva dichiarato di non essere iscritta negli elenchi del collocamento obbligatorio perché occupata e che la documentazione relativa alla riserva le era stata riconosciuta soltanto successivamente, per la prima volta, sicché non ricorrevano i presupposti per il beneficio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo preliminarmente che sussistessero i presupposti per dichiararne l'improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei termini assegnati, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a. Tuttavia ha prescisso da tale questione e ha deciso il merito, ritenendo il ricorso infondato. Quanto alla mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori, il Collegio ha affermato che la disciplina del concorso, fondata sull'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 e sulla lex specialis, imponeva la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori. L'idoneità deriva dal superamento del punteggio minimo ed è verificabile nell'area personale della procedura; la mancata pubblicazione di un elenco autonomo degli idonei non impedisce eventuali integrazioni della graduatoria in caso di rinunce, né preclude l'accesso agli atti. La scelta legislativa è stata ritenuta ragionevole e giustificata dalle esigenze di celerità delle procedure di reclutamento collegate al PNRR. Quanto alla riserva del 7% in favore dei disabili, il TAR ha ritenuto necessario, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 8, comma 2, della legge n. 68/1999, lo stato di disoccupazione e l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. La mera condizione di disabilità non attribuisce quindi, di per sé, il diritto alla riserva. La previsione dell'art. 10, comma 5, del bando, relativa ai candidati occupati che non potevano produrre il certificato di disoccupazione, è stata interpretata come riferita a occupazioni precarie, in particolare presso la stessa amministrazione scolastica, ottenute in una precedente procedura nella quale il titolo di riserva era già stato riconosciuto, e non come deroga generale in favore di ogni candidato disabile occupato. Poiché la ricorrente aveva dichiarato di non essere iscritta negli elenchi del collocamento obbligatorio e di presentare per la prima volta la relativa documentazione, non aveva titolo alla riserva. Il Collegio ha inoltre escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità e ha ritenuto insussistenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, l. 68/1999

    non riportata integralmente nel provvedimento

    La riserva concorsuale in favore dei lavoratori disabili presuppone l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e, quindi, lo stato di disoccupazione, salvo la limitata ipotesi prevista dal bando per occupazioni precarie compatibili con la stabilizzazione presso la stessa amministrazione.

  • art. 8, comma 2, l. 68/1999

    non riportata integralmente nel provvedimento

    L'iscrizione negli elenchi dei disabili disoccupati costituisce presupposto per beneficiare della riserva dei posti nei concorsi.

  • art. 10, comma 5, del bando di concorso

    Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta

    La disposizione non elimina il requisito sostanziale dell'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio; si riferisce, secondo il TAR, a chi è occupato in via precaria presso la medesima amministrazione e aveva già fatto valere il titolo di riserva in una precedente procedura.

  • art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La norma consente e impone la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori nel limite dei posti banditi, prevedendo l'integrazione in caso di rinunce, ma non impone la pubblicazione di un elenco degli idonei non vincitori.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Consente la declaratoria di improcedibilità quando non siano tempestivamente adempiuti gli incombenti necessari all'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35

    La mancata notificazione e il mancato deposito tempestivo dell'atto di integrazione del contraddittorio comportano le conseguenze previste dall'art. 35 c.p.a., inclusa l'improcedibilità.

  • art. 60 c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 74 c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Consente la motivazione semplificata mediante richiamo a precedenti conformi.

  • direttiva 2000/78/CE

    non riportata integralmente nel provvedimento

    La censura di violazione della direttiva non è stata accolta; il TAR non ha ravvisato i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La riserva concorsuale prevista dalla legge n. 68/1999 in favore dei lavoratori disabili non spetta per il solo fatto della disabilità, ma presuppone, quale regola generale, l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e quindi lo stato di disoccupazione; il candidato disabile occupato non può pretendere la riserva salvo che ricada nella specifica ipotesi prevista dalla lex specialis per un'occupazione precaria e per un titolo già riconosciuto in una precedente procedura della stessa amministrazione.
  • Una clausola del bando che consente ai candidati occupati di indicare la precedente procedura nella quale è stata presentata la certificazione richiesta non può essere interpretata come deroga generale al requisito della disoccupazione previsto dalla legge n. 68/1999, ma deve essere letta in conformità al quadro legislativo e riferita alle ipotesi di occupazione precaria compatibili con la stabilizzazione del rapporto presso la medesima amministrazione.
  • Quando una disciplina legislativa speciale prevede la formazione della graduatoria concorsuale nel limite dei posti banditi e la sua integrazione in caso di rinunce, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare anche una graduatoria degli idonei non vincitori, purché i candidati possano conoscere il proprio punteggio e accedere agli atti per verificare eventuali scorrimenti.
  • La mancata pubblicazione di un elenco autonomo degli idonei non vincitori non impedisce, di per sé, l'eventuale integrazione della graduatoria in caso di rinunce dei vincitori e non attribuisce all'idoneo una posizione di diritto all'assunzione, permanendo in capo all'amministrazione discrezionalità circa l'eventuale scorrimento.
  • L'omesso o tardivo perfezionamento della notifica per pubblici proclami e il mancato deposito tempestivo della relativa attestazione, quando il giudice abbia indicato modalità e termini mediante richiamo espresso a un precedente provvedimento, possono determinare l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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