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Circolare

Circolare numero 179 del 23-12-2013

1. Premessa. 2. Evoluzione normativa. 3. Platea dei destinatari. 3.1 Esclusioni. 4. Datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di malattia e maternità. 4.1 Datori di lavoro tenuti al versamento del solo contributo di maternità. 5.Retribuzione imponibile. 5.1 Particolarità. 6. Adempimenti contributivi e aliquote contributive. 6.1 Imprese armatoriali e della pesca. 6.2 Imprese concessionarie di servizi di bordo autorizzati, ex art.17, legge 5 dicembre 1986, n. 856 e successive modificazioni. 6.3 Aziende navigazione aerea. 6.4 Concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo e aziende non armatoriali che forniscono il personale tecnico/operaio imbarcato. 7. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. 7.1 Compilazione del flusso UniEmens per alcune particolari categorie di lavoratori. 8. Prestazioni previdenziali erogate dall’Inps. 8.1 Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale. 8.2 Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare. 8.3 Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro. 8.4 Congedo di maternità. 8.5 Congedo di paternità. 8.6 Congedo parentale. 8.7 Riposi giornalieri per allattamento. 8.8 Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24,lett.a)legge 28 giugno 2012,n.92. 8.9 Permessi per assistenza disabili ex art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104. 8.10 Congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave. 8.11 Donazione sangue e/o midollo osseo. 8.12 Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune. 8.13 Regolazione contabile INAIL/INPS per l’anno 2014 (Legge Focaccia). 9. Attività gestite dall’Inail. 9.1 Infortuni e malattie professionali. 9.2 Temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale. 10. Gestione eventi. 11. Strutture territoriali coinvolte. 12. Valorizzazione delle attività. 13. Formazione. 14. Aspetti procedurali. 15.Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il passaggio all’Inps, dal 1° gennaio 2014, della gestione diretta dei contributi e delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale già assicurato presso l’ex IPSEMA, con una fase transitoria in cui si continuano a usare, per quanto possibile, le modalità operative già in uso presso Inail-Settore navigazione. Sono riepilogati l’evoluzione normativa, i destinatari, i datori di lavoro obbligati, le basi imponibili e le aliquote, gli adempimenti contributivi e le modalità di compilazione UniEmens, oltre a tutte le prestazioni previdenziali di competenza Inps e le attività rimaste in capo a Inail. La circolare indica anche le strutture territoriali competenti, le regole di gestione transitoria, gli aspetti procedurali e contabili e un quadro dettagliato delle principali prestazioni riconosciute ai lavoratori marittimi e agli altri soggetti interessati.

Trasferimento all’Inps della gestione di malattia, maternità e altre prestazioni per personale ex IPSEMA

Trasferimento all’Inps della gestione di malattia, maternità e altre prestazioni per il personale ex IPSEMA

La circolare ricostruisce il passaggio all’Inps, con decorrenza 1° gennaio 2014, della gestione diretta delle attività già svolte per conto dell’Inps dall’ex IPSEMA e poi dall’Inail. Il documento chiarisce il perimetro soggettivo e oggettivo della nuova gestione, distingue le competenze residue dell’Inail, e detta le prime istruzioni operative per l’avvio del servizio in una fase transitoria basata sulle modalità già adottate dall’Inail-Settore navigazione.

Evoluzione normativa

L’impianto normativo viene ricostruito a partire dall’art. 74 della legge n. 833/1978, che aveva attribuito all’Inps l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità. Per le Casse marittime, tuttavia, il decreto-legge n. 663/1979 aveva mantenuto un regime speciale affidando alle medesime, mediante convenzione con l’Inps, l’accertamento e la riscossione dei contributi e il pagamento delle prestazioni per gli iscritti. Con l’istituzione dell’Ipsema (D.Lgs. n. 479/1994) tali funzioni erano state trasferite al nuovo ente, subentrato alle Casse marittime. Successivamente, la soppressione dell’Ipsema disposta dal decreto-legge n. 78/2010 ha trasferito le competenze all’Inail. Infine, il decreto-legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, ha previsto che, dal 1° gennaio 2014, l’Inps gestisca direttamente le funzioni amministrative in materia di prestazioni per malattia e maternità riferite ai lavoratori assicurati presso l’ex IPSEMA, mentre all’Inail restano le funzioni sull’assicurazione contro infortuni e malattie professionali.

Platea dei destinatari

Dal 1° gennaio 2014 l’Inps riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità e paga le relative prestazioni per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, ossia i soggetti iscritti nel ruolo d’equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per il servizio della nave. L’Istituto riscuote inoltre il solo contributo di maternità, e paga la relativa prestazione, per il personale navigante dell’aviazione civile e per gli addetti agli uffici delle società di navigazione.

La circolare precisa che rientrano nei marittimi componenti l’equipaggio i lavoratori iscritti nelle matricole della gente di mare e imbarcati come componenti dell’equipaggio della nave, con registrazione nel ruolo d’equipaggio per le navi maggiori o nella licenza per le navi minori e galleggianti. Sono poi considerati "altri lavoratori imbarcati" anche soggetti non iscritti nel ruolo o nella licenza, ma comunque imbarcati a vario titolo per il servizio della nave, tra cui:

  • lavoratori dei concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo;
  • lavoratori di aziende concessionarie di altri servizi di bordo autorizzate dal Ministero competente;
  • personale tecnico e operaio autorizzato all’imbarco;
  • personale adibito ai servizi speciali nei porti durante la sosta o il disarmo.

Per il personale navigante dell’aviazione civile il testo richiama la distinzione tra personale addetto al comando e pilotaggio, personale tecnico di cabina e assistenti di volo. Gli addetti agli uffici delle società di navigazione sono invece lavoratori non marittimi impiegati presso società armatoriali che esercitano attività di trasporto marittimo.

Soggetti esclusi

I contributi di malattia e maternità non sono dovuti per i pescatori componenti gli equipaggi di natanti non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda, riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge n. 250/1958.

Datori di lavoro obbligati e posizioni contributive

Per i marittimi componenti l’equipaggio sono tenuti al versamento gli armatori, intesi come persone fisiche o soggetti giuridici che esercitano l’impresa di navigazione ai sensi dell’art. 265 cod. nav. Sono altresì obbligati i concessionari di servizi radiotelegrafici di bordo, i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati e le aziende che forniscono personale tecnico/operaio imbarcato.

Per il solo contributo di maternità sono obbligate:

  • le imprese di navigazione aerea che impiegano personale navigante;
  • le società di navigazione, intese come società armatoriali esercenti attività di trasporto marittimo.

In linea generale, i datori di lavoro già operano con una posizione contributiva unica, utilizzata per F24 e UniEmens. Tuttavia, per le imprese armatoriali e della pesca la legge n. 413/1984 impone l’apertura di una posizione contributiva per ciascuna nave, utilizzabile esclusivamente per i componenti dell’equipaggio della singola unità e limitatamente ai periodi di imbarco risultanti dai documenti di bordo. La competenza territoriale è determinata in base all’ufficio marittimo presso cui la nave è iscritta. È ammesso, previa autorizzazione dell’Istituto, l’accentramento di più navi nei casi previsti dall’art. 172-bis cod. nav.

Per i dipendenti non marittimi, le imprese armatoriali e della pesca versano i contributi su una diversa posizione contributiva; dal 1° gennaio 2014 su tali posizioni devono essere versati anche i contributi di malattia e maternità riferiti a personale tecnico ed operaio imbarcato, personale di comandata e addetti agli uffici delle società di navigazione. Per questi ultimi, si precisa che gli obblighi riguardano soltanto la maternità.

Base imponibile, minimi e sgravi

La contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile definita dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, nel rispetto dei minimali di legge. La circolare dedica un passaggio specifico alle aziende della pesca, per le quali l’imponibile è determinato sulla base dei salari minimi garantiti, cioè retribuzioni convenzionali fissate dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali, distinte per tipo di pesca esercitata:

  • pesca costiera locale;
  • pesca costiera ravvicinata;
  • pesca mediterranea o di altura;
  • pesca oltre gli stretti o oceanica.

Sono richiamati due CCNL vigenti nel settore pesca: il CCNL 2 dicembre 2011 per Federpesca e il CCNL 28 luglio 2010 per i natanti di cooperative di pesca. La circolare segnala inoltre che, per individuare il minimale giornaliero per i lavoratori della pesca in regime di legge n. 413/1984, si applica il minimale di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 537/1981, con prevalenza dei minimi di retribuzione delle tabelle A e B della medesima legge se superiori.

Per il personale navigante dell’aviazione civile, il decreto ministeriale pubblicato in G.U. n. 180 del 3 agosto 2000 ha fissato limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale. La circolare richiama infine gli sgravi contributivi di settore applicabili alle aziende armatoriali, alla pesca e ai concessionari di servizi di bordo per i dipendenti italiani e comunitari imbarcati.

Adempimenti contributivi e aliquote

L’assolvimento dei contributi avviene mensilmente tramite F24 e UniEmens, ma con regole speciali per alcune categorie. Per le imprese armatoriali e della pesca, la contribuzione per i componenti dell’equipaggio della singola nave è versata con periodicità mensile entro 60 giorni dalla scadenza del mese di riferimento. Le aliquote dal gennaio 2014 risultano pari al 2,22% per la malattia e allo 0,46% per la maternità per le posizioni nave delle imprese armatoriali e, analogamente, per le imprese della pesca, con l’eccezione delle posizioni con CA 3W e 3Z, per le quali l’aliquota maternità è azzerata in forza degli esoneri richiamati.

Per le imprese concessionarie di servizi di bordo autorizzati ex art. 17 della legge n. 856/1986, ogni singolo appalto richiede una posizione contributiva dedicata. Per il personale occupato sulle posizioni contraddistinte da CSC 7.07.09 e CA 1X gli adempimenti contributivi vanno assolti mensilmente, senza il differimento dei 60 giorni.

Per le imprese di navigazione aerea, per il personale di volo, la contribuzione di maternità è dovuta sulle posizioni con CSC 1.15.04 e, se presente, CA 2X, nella misura dello 0,46%; dal 1° gennaio 2014 questa contribuzione va versata ordinariamente e senza differimenti. Per i concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo e per le aziende non armatoriali che forniscono personale tecnico/operaio imbarcato, le contribuzioni di malattia e maternità vanno assolte sulla posizione già utilizzata per gli altri dipendenti, secondo le modalità indicate per i soggetti imbarcati non marittimi.

Compilazione UniEmens

La compilazione del flusso UniEmens deve seguire il documento tecnico richiamato dalla circolare, con adeguamento dei codici qualifica e del tipo lavoratore. Le contribuzioni di malattia e maternità devono essere sommate agli altri oneri dovuti in base alla classificazione aziendale.

Per i lavoratori non marittimi imbarcati di cui al punto 6.4 è stato istituito il nuovo codice "IM", da usare esclusivamente per i periodi di effettivo imbarco. Il codice ha il significato di "lavoratore non marittimo imbarcato".

Prestazioni previdenziali erogate dall’Inps

La circolare elenca le prestazioni che l’Inps assume in gestione dopo la soppressione dell’IPSEMA. La fase iniziale prevede l’erogazione diretta, salvo che per il Gruppo Ferrovie dello Stato, per il quale esiste un protocollo che prevede l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio; analogo accordo è richiamato per Crociere Mercurio Srl e Air Sea Holiday GmbH.

Malattia fondamentale

L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale spetta ai componenti degli equipaggi assicurati quando la malattia insorge durante l’imbarco e impedisce la prosecuzione della navigazione. L’indennità è pari al 75% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro e viene calcolata, di regola, sulla retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco. Se il lavoratore ha lavorato meno di 30 giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al mese. La prestazione decorre dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi, fino alla guarigione e comunque non oltre dodici mesi dallo sbarco.

Il lavoratore deve:

  • informare comandante o armatore;
  • sottoporsi a visita medica;
  • trasmettere entro 48 ore il modello di denuncia con il primo rapporto medico all’Inps e al datore di lavoro;
  • inviare eventuali ulteriori certificati relativi allo stesso evento con le medesime modalità;
  • rispettare le fasce di reperibilità dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, festivi inclusi.

L’armatore deve provvedere allo sbarco e comunicare entro 10 giorni i dati retributivi degli ultimi 30 giorni, con allegazione di buste paga e contratto. In caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione della documentazione medico-legale, l’indennità decorre dal giorno dell’invio. Sono previste sanzioni e decadenze in caso di assenza ingiustificata alle visite di controllo.

Malattia complementare

La malattia complementare, istituto tipicamente marittimo disciplinato dall’art. 7 della legge n. 831/1938, tutela le patologie che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco; la prestazione è stata poi estesa alle patologie manifestatesi entro tale termine. L’indennizzo decorre dal quarto giorno successivo alla denuncia, dura al massimo un anno dall’annotazione dello sbarco e ammonta al 75% della retribuzione. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile effettivamente corrisposta nei 30 giorni precedenti l’ultimo sbarco.

Hanno diritto alla gestione complementare solo gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo d’equipaggio, i rimorchiatori di alto mare e le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal Mediterraneo. Anche in questo caso il lavoratore deve trasmettere il modello di denuncia entro 48 ore e rispettare le fasce di reperibilità.

Inabilità temporanea dei marittimi in continuità di rapporto

I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto a un’indennità giornaliera per malattia che insorge dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco. La prestazione decorre dal quarto giorno successivo alla denuncia e vale il 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e il 66,66% dal 21° al 180° giorno.

Congedo di maternità e paternità

Per il congedo di maternità si applica integralmente il D.Lgs. n. 151/2001. La prestazione spetta per cinque mesi e si riconosce anche in caso di adozione o affidamento. L’indennità è pari all’80% della retribuzione del mese precedente l’inizio dell’astensione. In fase transitoria la domanda va presentata con le modalità già in uso, corredata dei dati retributivi e del certificato medico di gravidanza; in seguito saranno introdotte le modalità telematiche ordinarie.

Il congedo di paternità spetta nei casi previsti dall’art. 28 del Testo Unico, in alternativa alla madre lavoratrice, per l’intera durata del congedo di maternità o per la parte residua. L’indennità è anch’essa pari all’80% della retribuzione del mese precedente l’astensione.

Congedo parentale e riposi per allattamento

Il congedo parentale spetta nei primi otto anni di vita del bambino, o nei tre anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’indennità è pari al 30% della retribuzione, per un massimo complessivo di sei mesi tra i genitori entro il terzo anno di età del bambino. Per i periodi eccedenti e per quelli fruiti oltre il terzo anno, l’indennità è subordinata al limite reddituale fissato dalla norma.

I riposi giornalieri per allattamento spettano alla lavoratrice madre entro il primo anno di età del bambino, o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia, per 2 ore al giorno se la giornata è pari o superiore a 6 ore, o 1 ora se inferiore. In particolari casi i riposi spettano anche al padre.

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente

Per nascite, adozioni e affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2013, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un giorno di congedo obbligatorio entro il quinto mese di vita del bambino e, alternativamente, a uno o due giorni di congedo facoltativo a condizione che la madre rinunci a pari giorni del proprio congedo di maternità. La domanda va presentata all’Istituto con le modalità della circolare n. 40/2013, allegando la dichiarazione del datore di lavoro e, per il congedo facoltativo, anche la rinuncia della madre.

Permessi per assistenza a disabili e congedo straordinario

La circolare richiama i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 e il congedo straordinario fino a due anni per assistenza a familiari con disabilità grave. Sono individuati i soggetti beneficiari e l’ordine di priorità per il congedo straordinario: coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi, altri parenti o affini entro il terzo grado, con regole specifiche per la nozione di "mancanza" e per le patologie invalidanti. I permessi e il congedo straordinario spettano dalla data di presentazione della domanda; in fase transitoria la domanda segue le modalità già in uso.

Donazione sangue e midollo osseo

Al lavoratore dipendente che dona gratuitamente il sangue è riconosciuta una giornata di riposo retribuita, con accredito figurativo. Il rimborso della retribuzione al datore di lavoro avviene, nella prima fase transitoria, con le modalità già utilizzate; i datori non tenuti a UniEmens presentano la domanda su modello istituzionale con la certificazione sanitaria. La domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni da rimborsare. La certificazione deve indicare i dati del donatore, il giorno e l’ora del prelievo e un quantitativo non inferiore a 250 grammi.

Temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune

La prestazione, prevista dalla legge Focaccia n. 1486/1962, riguarda i marittimi che al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio risultano temporaneamente non idonei alla navigazione e necessitano di cure. L’indennità è pari al 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, esclusi i compensi straordinari, e dura fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione di inidoneità. La circolare rinvia a successive istruzioni operative Inps per il dettaglio della procedura.

Competenze dell’Inail

L’Inail mantiene la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ex DPR n. 1124/1965 per i lavoratori marittimi componenti gli equipaggi, per i lavoratori comunque imbarcati a servizio della nave e per i dipendenti dei concessionari di bordo. Quando la temporanea inidoneità all’imbarco è conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’indennità è erogata dall’Inail e non dall’Inps.

Regolazione contabile della legge Focaccia

Per la copertura della temporanea inidoneità alla navigazione, i contributi a carico degli armatori pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo sono incassati dall’Inail. Dopo l’approvazione del consuntivo, Inail e Inps procedono alla regolazione contabile, con analisi dell’incidenza delle indennità da malattia comune rispetto a quelle per infortuni e malattie professionali nel quinquennio precedente.

Gestione degli eventi e fase transitoria

Gli eventi del 2013 che richiedono trattazione nel 2014 sono gestiti dall’Inail fino al 31 dicembre 2013 e successivamente dall’Inps, con trasmissione della relativa documentazione. Poiché la normativa non disciplina un vero periodo transitorio, Inps e Inail concordano un periodo di collaborazione operativa per ridurre i disagi agli utenti e garantire la corretta erogazione delle prestazioni.

Strutture territoriali competenti

Nella prima fase l’Inps mantiene l’operatività nelle sedi già ex IPSEMA. Le istanze devono essere presentate alle Direzioni provinciali di Napoli, Palermo, Genova, Trieste e Bari; sono inoltre coinvolte la Direzione provinciale di Messina e l’Agenzia di Mazara del Vallo a supporto di Palermo, nonché l’Agenzia di Molfetta a supporto di Bari.

La circolare attribuisce specifiche competenze territoriali in base al porto di iscrizione della nave e, in alcuni casi, alla residenza o domicilio dei lavoratori, ad esempio:

  • Genova per Liguria, Toscana e Lazio fino a Gaeta, nonché per la maternità del personale di volo;
  • Napoli per le navi iscritte nei porti del Lazio a sud di Gaeta, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia;
  • Palermo per la Sicilia;
  • Messina per determinate pratiche riferite a marittimi residenti/domiciliati nelle province orientali di Sicilia e Calabria;
  • Mazara del Vallo per alcune aree della Sicilia occidentale e per regioni e territori specificamente indicati;
  • Trieste per le aree del Nord-Est e dell’Adriatico centrale fino a Termoli;
  • Bari/Molfetta per i casi di competenza della sede di Napoli con specifica distribuzione territoriale.

La distribuzione dei carichi di lavoro ha validità per il solo periodo transitorio, presumibilmente fino al 30 giugno 2014, dopo il quale seguirà una diversa distribuzione territoriale.

Valorizzazione delle attività e formazione

Le Direzioni provinciali devono programmare per il 2014 l’impiego delle risorse umane sulla base dei carichi di lavoro al 31 dicembre 2013. Nella procedura VERIFICA vengono introdotti tre nuovi codici per le prestazioni ex IPSEMA: malattia complementare, malattia fondamentale e maternità. In attesa dell’implementazione, i dati vanno caricati manualmente; la misurazione delle attività e l’attribuzione del coefficiente di omogeneizzazione partono entro il primo trimestre 2014.

La gestione delle nuove funzioni richiede anche formazione specifica del personale, avviata con il corso on the job richiamato nel messaggio n. 20047 del 5 dicembre 2013, con ulteriori iniziative che saranno comunicate successivamente.

Aspetti procedurali e contabili

In una prima fase l’Inps utilizza le procedure già in uso presso l’Inail, adattandole ai propri ambienti tecnologici. Sul sito web saranno disponibili solo alcune funzioni: denuncia prima iscrizione per le nuove unità, visualizzazione delle denunce, comunicazione delle variazioni anagrafiche, denuncia cessazione attività e denuncia delle retribuzioni limitatamente alla parte utile per il calcolo delle prestazioni Inps.

Non sono invece disponibili i programmi web per la gestione dei contributi, che restano disciplinati dai paragrafi specifici della circolare. I datori di lavoro già in possesso delle credenziali Inail possono usare le medesime credenziali sui servizi Inps; gli altri devono rivolgersi alla propria sede Inps. Durante la fase transitoria è consentito inviare la denuncia delle retribuzioni anche tramite PEC alla sede competente. La rilevazione contabile è già prevista nel piano dei conti e le procedure informatiche saranno integrate per la contabilizzazione automatizzata dei contributi e delle prestazioni.

Punti principali

Decorrenza del trasferimento all’Inps

Dal 1° gennaio 2014 l’Inps assume la gestione diretta dell’accertamento e riscossione dei contributi e dell’erogazione delle prestazioni previdenziali relative a malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso l’ex IPSEMA. In mancanza di una disciplina transitoria specifica, la gestione iniziale avviene secondo le modalità già utilizzate dall’Inail-Settore navigazione.

Destinatari e esclusioni

Rientrano nella gestione Inps i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, nonché alcuni lavoratori comunque imbarcati per il servizio della nave, il personale navigante dell’aviazione civile e gli addetti agli uffici delle società di navigazione. Sono esclusi i pescatori componenti equipaggi di natanti non superiori a 10 tsl, autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge n. 250/1958.

Soggetti tenuti ai contributi

Per i marittimi componenti l’equipaggio sono obbligati gli armatori. Sono inoltre tenuti al versamento i concessionari di servizi radiotelegrafici di bordo, i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati e le aziende che forniscono personale tecnico/operaio imbarcato. Per il solo contributo di maternità sono obbligate anche le imprese di navigazione aerea e le società di navigazione.

Base imponibile, minimi e sgravi

La contribuzione si calcola sulla retribuzione imponibile ex art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, nel rispetto dei minimali di legge. Per la pesca valgono i salari minimi garantiti e le retribuzioni convenzionali previste dai contratti collettivi; per l’aviazione civile esistono minimi mensili fissati da apposito decreto ministeriale. Restano applicabili gli sgravi contributivi di settore previsti dalla normativa vigente per aziende armatoriali, pesca e concessionari di servizi di bordo.

Adempimenti contributivi e aliquote

Le imprese interessate operano di regola con una posizione contributiva unica, tramite F24 e UniEmens mensili. Per le imprese armatoriali e della pesca è prevista una posizione nave per ciascuna unità, con competenza territoriale legata all’ufficio marittimo di iscrizione; è possibile, nei casi previsti, l’accentramento di più navi. Sono indicate aliquote di malattia e maternità dal gennaio 2014 pari al 2,22% e allo 0,46% per i componenti degli equipaggi, con specifiche regole per pesca e personale non marittimo imbarcato.

Prestazioni previdenziali gestite dall’Inps

L’Inps eroga le prestazioni già di competenza ex IPSEMA: indennità per malattia fondamentale, malattia complementare, malattia dei marittimi in continuità di rapporto, congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, riposi per allattamento, congedo obbligatorio e facoltativo per il padre, permessi e congedo straordinario per assistenza a disabili gravi, donazione sangue e midollo osseo, nonché temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.

Attività rimaste all’Inail

Restano in capo all’Inail l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali e l’indennità per temporanea inidoneità all’imbarco quando questa derivi da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per la copertura della legge Focaccia i contributi a carico degli armatori, pari allo 0,15% dell’imponibile, sono incassati dall’Inail, con successiva regolazione contabile con l’Inps.

Gestione transitoria, strutture e procedure

Nel periodo transitorio le pratiche restano instradate alle Direzioni provinciali Inps di Napoli, Palermo, Genova, Trieste e Bari, con supporto di Messina, Mazara del Vallo e Molfetta. Sono indicate competenze territoriali specifiche per area portuale o residenza/domicilio. Sul piano operativo, l’Inps utilizza inizialmente le procedure già in uso presso l’Inail e rende disponibili sul web solo alcune funzioni anagrafiche e di denuncia; le denunce retributive possono essere inviate anche via PEC nella fase transitoria.

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