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Circolare

Circolare numero 175 del 18-12-2013

Disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio previsto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013 in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità ASpI.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova agevolazione introdotta dal DL n. 76/2013 e poi convertita dalla legge n. 99/2013, destinata ai datori di lavoro che assumono, o trasformano in tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI. Il contributo è pari al 50% dell’indennità residua teoricamente spettante, con limiti legati alla durata residua dell’ASpI, al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis" e dei requisiti generali sugli incentivi. La circolare definisce destinatari, condizioni di accesso, cumulabilità con altri incentivi, procedure di richiesta, modalità di esposizione in UniEmens e relativi aspetti contabili.

Incentivo per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari di ASpI

Incentivo per l’assunzione di beneficiari ASpI

La circolare illustra l’incentivo previsto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, rivolto ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI con contratto a tempo pieno e indeterminato. La misura è finalizzata a favorire l’occupazione stabile e la ricollocazione di soggetti privi di lavoro.

Inquadramento normativo e finalità

Il decreto-legge interviene sulla legge n. 92/2012, inserendo l’art. 2, comma 10-bis, che riconosce un contributo mensile al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASpI. La ratio è quella di incentivare inserimenti stabili di soggetti che beneficiano dell’assicurazione sociale per l’impiego.

Soggetti destinatari e fattispecie agevolate

Il beneficio spetta per:

  • assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in godimento dell’ASpI;
  • assunzioni di soggetti che hanno già titolo all’ASpI ma non hanno ancora percepito la prestazione;
  • trasformazioni a tempo pieno e indeterminato di rapporti a termine già instaurati con lavoratori titolari di ASpI, quando la prestazione sia stata sospesa per effetto di una nuova occupazione a termine.

La circolare precisa che il requisito sostanziale è la creazione o stabilizzazione di occupazione per soggetti che non dispongono di un impiego stabile.

Soggetti beneficiari

Possono fruire dell’agevolazione tutti i datori di lavoro. Rientrano espressamente:

  • le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001;
  • le imprese di somministrazione, con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Misura dell’incentivo e modalità di calcolo

L’incentivo consiste in un contributo mensile pari al 50% dell’indennità ASpI residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto. Il contributo:

  • spetta solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione;
  • è riconosciuto integralmente se il lavoratore è retribuito per tutto il mese;
  • deve essere riproporzionato se vi sono giornate non retribuite, dividendo l’importo mensile per i giorni di calendario del mese e sottraendo il risultato moltiplicato per le giornate non retribuite;
  • considera retribuite anche le giornate con emolumenti ridotti.

La circolare specifica inoltre che la somma a credito dell’azienda non può superare la retribuzione erogata nel mese di riferimento, comprensiva delle competenze ultramensili calcolate pro quota.

Durata dell’agevolazione e limiti temporali

Il beneficio non può eccedere la durata dell’ASpI ancora spettante al lavoratore, calcolata:

  • dalla decorrenza iniziale della prestazione;
  • sottraendo i periodi già fruiti;
  • tenendo conto del decalage previsto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 92/2012.

In ogni caso, il diritto al contributo cessa dalla data in cui il lavoratore matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. La circolare rinvia all’allegato n. 1 per il riepilogo della durata dell’ASpI nel periodo transitorio e a regime.

Cumulo con altri incentivi

L’incentivo è cumulabile, se ne ricorrono i presupposti, con le agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente. Non è invece cumulabile con altre forme di aiuto di tipo finanziario.

Per le cooperative, la fruizione è preclusa se il lavoratore ha chiesto l’anticipazione dell’ASpI per associarsi; se invece non ha richiesto l’anticipazione, la cooperativa può beneficiare dell’agevolazione.

Disciplina "de minimis" e altre condizioni di accesso

L’agevolazione deve rispettare la disciplina comunitaria sugli aiuti all’occupazione e, secondo gli orientamenti ministeriali richiamati dalla circolare, è subordinata ai limiti degli aiuti "de minimis" previsti dai regolamenti comunitari applicabili.

Ai fini della concessione, le imprese devono trasmettere all’INPS una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che:

  • nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti massimi;
  • siano indicati gli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio di riferimento.

La circolare ricorda che il triennio è mobile e che, in caso di assunzioni successive, occorre ricalcolare il plafond residuo e presentare una nuova dichiarazione. Nelle ipotesi di somministrazione, il limite e la dichiarazione si riferiscono al soggetto utilizzatore.

Restano fermi anche i principi generali in materia di incentivi previsti dalla legge n. 92/2012 e le condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Termine per la dichiarazione "de minimis"

La dichiarazione sugli aiuti "de minimis" deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile dopo l’assunzione o la trasformazione. L’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avviene solo dopo l’acquisizione della dichiarazione e decorre dal mese in cui si è verificata l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

Adempimenti dei datori di lavoro e istruttoria INPS

Per ottenere il contributo, il datore di lavoro trasmette alla Sede INPS competente una dichiarazione di responsabilità tramite il cassetto previdenziale aziende, funzionalità "contatti", con oggetto "L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)".

La Sede:

  • verifica i dati necessari a determinare diritto e durata del contributo;
  • se la gestione della prestazione ASpI è di competenza di un’altra Sede, richiede via mail i dati utili per la quantificazione;
  • comunica l’ammissione al beneficio all’azienda e all’intermediario;
  • allega alla comunicazione un prospetto con il piano di fruizione dell’incentivo;
  • attribuisce il codice autorizzazione "8D" alla posizione contributiva interessata.

Esposizione nel flusso UniEmens

I datori di lavoro autorizzati espongono le quote mensili dell’incentivo nel flusso UniEmens ai fini del conguaglio. I dati confluiscono poi nel DM2013 "VIRTUALE", con:

  • codice L434 per il conguaglio dell’incentivo;
  • codice L435 per gli arretrati del conguaglio.

Se vi sono importi indebitamente fruiti da restituire, i datori di lavoro utilizzano il codice causale M303 per la restituzione dell’incentivo.

Trattamento contabile

Per la rilevazione contabile dell’onere, posto a carico dello Stato, sono istituiti nell’ambito della gestione GAW i seguenti conti:

  • GAW32141, per l’incentivo ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI;
  • GAW24141, per le entrate da recupero degli importi indebitamente conguagliati.

La circolare precisa che i rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Allegati e modulistica

La circolare richiama inoltre:

  • l’allegato n. 1, con la durata dell’indennità ASpI nel periodo transitorio e a regime;
  • l’allegato n. 2, con la dichiarazione sugli aiuti "de minimis";
  • l’allegato n. 3, con la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro;
  • l’allegato n. 4, con le variazioni al piano dei conti.

Gli allegati disciplinano, rispettivamente, la durata della prestazione, la verifica dei massimali degli aiuti di Stato, la dichiarazione necessaria per l’accesso all’incentivo e l’aggiornamento contabile conseguente alla nuova misura.

Punti principali

Origine normativa e finalità

L’incentivo nasce dall’art. 7, comma 5, lettera b), del DL 28 giugno 2013, n. 76, che modifica la legge n. 92/2012 introducendo il comma 10-bis all’art. 2. La misura mira a favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e percettori di ASpI, promuovendo assunzioni stabili a tempo pieno e indeterminato.

Soggetti destinatari e casistiche ammesse

Il beneficio spetta per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in godimento dell’ASpI, includendo anche chi ha già titolo alla prestazione ma non l’ha ancora percepita. È ammessa anche la trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già in essere con lavoratore titolare di ASpI, quando la prestazione sia stata sospesa per effetto di un’occupazione a termine.

Beneficiari dell’agevolazione

Possono accedere tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori rapporti subordinati ex legge n. 142/2001, nonché le imprese di somministrazione con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Misura del contributo e durata

L’agevolazione è pari al 50% dell’indennità ASpI residua che sarebbe spettata al lavoratore, ed è corrisposta mensilmente solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione. L’importo va riproporzionato in caso di giornate non retribuite. Il beneficio non può superare la durata residua dell’ASpI calcolata tenendo conto della decorrenza iniziale, delle mensilità già fruite e del decalage previsto dalla legge n. 92/2012; cessa comunque quando il lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Cumulo e limiti con altri aiuti

L’incentivo è cumulabile, se ne ricorrono i presupposti, con le agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, ma non con altre tipologie di aiuti finanziari. Per le cooperative, il beneficio non spetta se il lavoratore ha richiesto l’anticipazione dell’ASpI per associarsi; spetta invece se non è stata richiesta l’anticipazione.

Regime "de minimis" e condizioni comunitarie

La concessione è subordinata al rispetto della disciplina UE sugli aiuti all’occupazione e, in particolare, ai regolamenti "de minimis" applicabili. Le imprese devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva sugli aiuti ricevuti nel triennio mobile, indicando gli importi già fruiti e verificando che non siano superati i massimali. Nelle ipotesi di somministrazione, l’onere dichiarativo riguarda il soggetto utilizzatore.

Procedure operative e autorizzazione INPS

Il datore di lavoro presenta alla Sede INPS competente una dichiarazione di responsabilità tramite il cassetto previdenziale aziende, funzionalità "contatti", con oggetto dedicato. La Sede verifica i dati utili per diritto e durata del contributo, richiedendo se necessario informazioni ad altre strutture INPS. L’ammissione è comunicata all’azienda e all’intermediario, con attribuzione del codice autorizzazione "8D".

Esposizione in UniEmens e recuperi

Le quote mensili dell’incentivo vanno esposte in UniEmens con specifici elementi e, successivamente, confluiscono nel DM2013 "VIRTUALE" con i codici L434 per il conguaglio e L435 per gli arretrati. In caso di importi non spettanti da restituire, si utilizza il codice causale M303.

Aspetti contabili

Per la rilevazione contabile dell’onere, posto a carico dello Stato, sono istituiti i conti GAW32141 per l’incentivo e GAW24141 per il recupero degli importi indebitamente conguagliati. I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

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