Circolare numero 178 del 19-12-2013
Con decreto del 28 agosto del 2013, il Ministero del lavoro ha confermato – per il 2013 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione e il godimento del regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma per il 2013 la riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili e ne riepiloga condizioni, limiti e modalità di fruizione. Il beneficio riguarda gli operai a tempo pieno di 40 ore settimanali, opera sui contributi diversi da quelli pensionistici ed è subordinato a requisiti di regolarità contributiva, rispetto della contrattazione collettiva e assenza di specifiche cause ostative. Vengono inoltre disciplinate le modalità telematiche di domanda tramite il cassetto previdenziale, l’attribuzione del codice autorizzazione 7N e le regole di esposizione nel flusso UniEmens, anche per gli arretrati.
Riduzione contributiva 2013 per le imprese edili
Riduzione contributiva 2013 per le imprese edili
La circolare riepiloga la disciplina applicabile alla riduzione contributiva confermata per l’anno 2013 nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili. Vengono chiariti i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso, i requisiti ulteriori previsti per il settore, nonché le modalità operative per la presentazione delle domande e la gestione del beneficio nel flusso UniEmens.
Misura del beneficio e periodo di applicazione
Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. L’agevolazione si applica ai soli operai occupati con orario di 40 ore settimanali e non spetta ai lavoratori a tempo parziale.
La circolare precisa che la riduzione vale per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013. Inoltre, essa non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Soggetti interessati e criteri di calcolo
Possono fruire della riduzione i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 da 45.11 a 45.45.2. Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2013 nei settori industria e artigianato, secondo i riferimenti richiamati dalla circolare.
La base di calcolo deve essere ridotta in applicazione dell’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e dell’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, e deve essere determinata al netto delle eventuali misure compensative spettanti.
Condizioni di accesso e incompatibilità
L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, oltre che delle regole sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto.
La riduzione non spetta per i lavoratori già destinatari di specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come ad esempio:
- assunzione dalle liste di mobilità;
- assunzione di disoccupati da almeno due anni;
- contratti di inserimento.
Requisiti ulteriori per il settore edile
La circolare richiama poi i requisiti specifici introdotti dall’art. 36-bis, comma 8, del d.l. n. 223/2006, applicabili ai datori di lavoro edili. Essi devono:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Tali requisiti si aggiungono agli obblighi generali previsti dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone il rispetto del contratto collettivo e il possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC.
Controlli, dichiarazioni e recupero delle somme
La circolare avverte che, se viene accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro, le sedi periferiche dell’Inps procedono al recupero delle somme indebitamente fruite e attivano le competenti iniziative verso l’autorità giudiziaria.
Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili continua inoltre ad applicarsi l’art. 29, comma 3, del d.l. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995.
Domanda telematica e istruttoria
Le istanze per ottenere la riduzione contributiva devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel cassetto previdenziale aziendale, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzione “invio nuova comunicazione”.
Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato dai sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, la posizione contributiva viene aggiornata e viene attribuito il codice autorizzazione 7N, consultabile nel cassetto previdenziale.
Codice autorizzazione 7N e periodo di validità
In caso di accoglimento, il codice autorizzazione 7N viene attribuito per il periodo agosto 2013 - febbraio 2014. Per le istanze già presentate e già elaborate con attribuzione del codice fino a dicembre 2013, l’Inps provvede automaticamente a prorogarne la validità fino a febbraio 2014.
Resta fermo che lo sgravio si riferisce comunque al periodo gennaio - dicembre 2013.
Matricole sospese o cessate
Per le matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che debba recuperare lo sgravio per i mesi precedenti la sospensione o cessazione deve utilizzare la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale. La sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Esposizione nel flusso UniEmens e recupero degli arretrati
I datori di lavoro autorizzati devono esporre il beneficio nel flusso UniEmens secondo le modalità già richiamate dalla circolare. In particolare:
- il beneficio corrente va esposto con il codice causale “L206”;
- il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”.
La circolare precisa che il codice “L206” non può essere indicato nelle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014.
In base alla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, il beneficio arretrato può essere fruito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, mediante denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2014.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il flusso UniEmens dell’ultimo mese attivo deve essere ritrasmesso indicando l’importo del beneficio spettante.
Punti principali
Misura e ambito del beneficio
Per il 2013 è confermata una riduzione contributiva dell’11,50% per le imprese edili, applicabile ai soli contributi dovuti per assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Il beneficio riguarda esclusivamente gli operai occupati con orario di 40 ore settimanali e non spetta quindi ai lavoratori part-time. Si applica ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2013 e non incide sul contributo ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978 destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Soggetti interessati e base di calcolo
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 da 45.11 a 45.45.2. Le aliquote da prendere a riferimento sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2013 per industria e artigianato. La base di calcolo deve essere ridotta ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e dell’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, nonché determinata al netto delle eventuali misure compensative spettanti.
Condizioni di accesso e cause di esclusione
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni dell’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e della disciplina sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto. La riduzione non spetta per lavoratori che già beneficiano di altre agevolazioni contributive, come assunzioni da liste di mobilità, assunzioni di disoccupati da almeno due anni o contratti di inserimento. Restano ferme le precedenti precisazioni richiamate dalla circolare.
Ulteriori requisiti per il settore edile
Per effetto dell’art. 36-bis, comma 8, del d.l. n. 223/2006, i datori di lavoro edili devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente l’applicazione dell’agevolazione. Tali requisiti si affiancano agli obblighi generali previsti dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che richiede il rispetto del contratto collettivo e la regolarità contributiva attestata dal DURC.
Controlli e recupero degli importi indebitamente fruiti
Se viene accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro, le sedi periferiche dell’Inps attivano le procedure verso l’autorità giudiziaria e recuperano le somme indebitamente fruite. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili continua ad applicarsi l’art. 29, comma 3, del d.l. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995.
Presentazione dell’istanza
Le domande per ottenere la riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel cassetto previdenziale aziendale, funzione “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”. Le istanze sono sottoposte a controllo automatizzato dai sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo.
Codice autorizzazione 7N e gestione delle posizioni
In caso di esito positivo della domanda, la posizione contributiva viene aggiornata e viene attribuito il codice autorizzazione 7N, visibile nel cassetto previdenziale. Il codice 7N è attribuito per il periodo agosto 2013 - febbraio 2014; per le istanze già presentate con attribuzione del codice fino a dicembre 2013, l’Inps ne prolunga automaticamente la validità fino a febbraio 2014. In ogni caso, lo sgravio riguarda sempre il periodo gennaio - dicembre 2013.
Matricole sospese o cessate
Quando la matricola è sospesa o cessata, il datore di lavoro che debba recuperare lo sgravio per mesi antecedenti la sospensione o cessazione deve presentare l’istanza tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale. La sede Inps competente, verificata la spettanza, attribuisce il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Esposizione nel flusso UniEmens e recupero arretrati
I datori di lavoro autorizzati espongono il beneficio nel flusso UniEmens con le modalità già indicate nei messaggi richiamati dalla circolare. Il beneficio corrente va indicato con il codice causale “L206”, mentre il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”. Il codice “L206” non può essere utilizzato nelle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014. Il beneficio arretrato può essere fruito entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, mediante denunce UniEmens con competenza fino a febbraio 2014. Nei casi di matricole sospese o cessate, il flusso UniEmens dell’ultimo mese attivo deve essere ritrasmesso indicando l’importo del beneficio spettante.
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