Circolare numero 181 del 23-12-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per denunciare sul modello DMAG, a partire dal I trimestre 2013, le giornate di congedo obbligatorio e facoltativo fruiti dal padre lavoratore dipendente, con riferimento ai soli OTI. Inoltre, per il IV trimestre 2013, integra il modello DMAG-Unico indicando i codici da usare nel quadro F per l’anticipazione delle prestazioni e le relative modalità di compilazione ai fini della compensazione. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, le modalità di compensazione rinviano alla circolare n. 118/2007.
Istruzioni operative DMAG per la denuncia e compensazione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente
Istruzioni operative DMAG per il congedo del padre lavoratore dipendente
La circolare interviene sul piano operativo per la corretta denuncia, tramite modello DMAG, delle giornate di congedo obbligatorio e facoltativo spettanti al padre lavoratore dipendente. Il contenuto si innesta sul quadro normativo già delineato dalla circolare n. 40 del 14 marzo 2013 e non ne modifica i presupposti, limitandosi a precisare le modalità di esposizione dei dati e di compensazione delle somme anticipate.
Quadro normativo richiamato
La premessa richiama il congedo obbligatorio di un giorno e il congedo facoltativo di due giorni, alternativi al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Per ogni aspetto di carattere normativo la circolare rinvia alla n. 40/2013, indicando che la presente comunicazione è focalizzata esclusivamente sulle istruzioni di denuncia.
Denuncia sul modello DMAG
A decorrere dalla competenza del I trimestre 2013, le giornate di congedo fruite devono essere denunciate nel modello DMAG per i soli OTI. Successivamente, con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013, i datori di lavoro che anticipano le prestazioni possono utilizzare le denunce di tipo P (principale), S (sostitutiva) o V (di variazione) per indicare nel quadro F, in relazione al singolo lavoratore beneficiario, il tipo di retribuzione connesso al congedo.
Codici da indicare nel quadro F
Nel campo relativo al "tipo retribuzione" devono essere utilizzate le seguenti lettere:
- B, per l’anticipazione relativa al congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente, richiamato dall’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- D, per l’anticipazione relativa al congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente, ai sensi della medesima disposizione.
Elementi della denuncia e modalità di compilazione
Per ciascuna fattispecie devono essere valorizzati i campi necessari a quantificare l’evento e l’anticipazione:
- il campo "giorni", con il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione;
- il campo "retribuzione", con l’importo delle prestazioni anticipate per l’evento denunciato.
Se il permesso è fruito in modalità oraria, deve essere compilato il campo "Ore PT GOR" con il numero delle ore interessate.
Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro
La circolare richiama anche la dichiarazione che il datore di lavoro deve sottoscrivere, attestando che gli importi esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati secondo le vigenti disposizioni di legge e la documentazione relativa è custodita in azienda.
Compensazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Per quanto riguarda le modalità di compensazione delle somme anticipate dalle aziende agli operai agricoli a tempo indeterminato, il documento non introduce una disciplina autonoma, ma rinvia alla circolare n. 118/2007.
Punti principali
Premessa e ambito di applicazione
La circolare richiama la precedente n. 40 del 14 marzo 2013, che aveva già illustrato il quadro normativo sul congedo obbligatorio di un giorno e sul congedo facoltativo di due giorni, alternativi al congedo di maternità della madre e fruibili dal padre lavoratore dipendente entro il quinto mese di vita del figlio. La presente circolare non interviene sul profilo normativo, ma disciplina le istruzioni operative per la corretta denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite nel trimestre, con decorrenza dalla competenza del I trimestre 2013 e limitatamente ai soli OTI.
Integrazione del modello DMAG-Unico
Con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013, i datori di lavoro che anticipano le prestazioni possono utilizzare una denuncia di tipo P (principale), S (sostitutiva) o V (di variazione) per indicare, nel quadro F e per ciascun lavoratore beneficiario, il tipo di retribuzione riferito al congedo del padre lavoratore dipendente. Sono previsti due nuovi codici: B per il congedo obbligatorio ai sensi dell’art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, e D per il congedo facoltativo previsto dalla medesima disposizione.
Compilazione dei campi e dati da esporre
Per ciascuna prestazione denunciata occorre valorizzare il campo "giorni" con il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione e il campo "retribuzione" con l’importo delle somme anticipate per l’evento. Nel caso di permesso fruito su base oraria, deve essere indicato il numero delle ore nel campo "Ore PT GOR". La circolare precisa quindi che la denuncia deve consentire l’esatta quantificazione sia della durata del congedo sia dell’importo anticipato dal datore di lavoro.
Dichiarazione del datore di lavoro e compensazione
Come per le altre prestazioni anticipate, il datore di lavoro deve sottoscrivere la dichiarazione con cui attesta che gli importi esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, determinati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e documentati in azienda. Per le modalità di compensazione delle somme anticipate dalle aziende agli operai agricoli a tempo indeterminato, la circolare rinvia espressamente alla circolare n. 118/2007.
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