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Sentenza

Sentenza n. 2902/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti di un procedimento disciplinare archiviato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Un medico anestesista aveva presentato un esposto disciplinare nei confronti di una dottoressa nominata consulente tecnica d’ufficio in un procedimento civile, contestando lo svolgimento di accertamenti medico-legali senza il supporto di uno specialista in anestesia e rianimazione. L’Ordine aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’avvio di un procedimento disciplinare e aveva successivamente negato al medico l’accesso agli atti, ritenendo carenti un interesse diretto, concreto e attuale e un collegamento con un procedimento di responsabilità erariale. Il TAR aveva accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. L’Ordine ha appellato deducendo: l’assenza di un interesse attuale all’accesso e l’erroneo riconoscimento di un interesse difensivo in mancanza della prova di un effettivo procedimento per responsabilità erariale; l’inesistenza del rischio di responsabilità erariale per decorso del termine annuale previsto dalla l. n. 24/2017; la violazione dei principi sull’accesso difensivo, per mancanza di strumentalità tra gli atti del procedimento disciplinare e la difesa del professionista, nonché per la loro asserita inutilità difensiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Il medico, quale soggetto che si assumeva leso da un comportamento potenzialmente rilevante sul piano disciplinare e autore dell’esposto, era titolare di un interesse qualificato, rilevante e specifico all’ostensione degli atti del procedimento disciplinare, anche se questo era stato archiviato. L’interesse permaneva in ragione del collegamento, risultante dalle interlocuzioni con l’azienda ospedaliera, con possibili iniziative di rivalsa per danno erariale e, più in generale, con eventuali azioni giudiziali o stragiudiziali a tutela dell’onorabilità e per il risarcimento di danni morali e reputazionali. Non era necessario dimostrare l’effettivo avvio di un giudizio o di un procedimento principale: l’accesso difensivo è autonomo e il giudice deve verificare la potenziale utilizzabilità dei documenti per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, senza anticipare la valutazione sulla ricevibilità, ammissibilità o rilevanza degli stessi in un eventuale giudizio. La possibile presenza di dati sensibili o giudiziari non determinava un’esclusione automatica dell’accesso; imponeva soltanto il rispetto dei limiti dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e, per i dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dell’art. 60 d.lgs. n. 196/2003. La mera appartenenza degli atti a un procedimento disciplinare non bastava quindi a negare l’accesso. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato dal professionista per impugnare il diniego dell’Ordine.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la disciplina generale del diritto di accesso documentale e richiedono la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    Impone di garantire l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia potenzialmente utilizzabile per la tutela giudiziale o stragiudiziale di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima dell’effettivo esercizio di un’azione.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    Per i documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

  • artt. 9 e 13 l. 24/2017

    Sono stati invocati dall’appellante con riferimento al termine annuale per l’esercizio dell’azione di rivalsa; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque persistente l’interesse all’accesso, non limitato alla sola eventuale responsabilità erariale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La persona che si assume lesa da un comportamento potenzialmente rilevante sul piano disciplinare e che abbia presentato un esposto è titolare di un interesse qualificato, concreto e attuale ad accedere agli atti del relativo procedimento, anche quando questo sia stato archiviato.
  • L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990 è autonomo rispetto all’eventuale giudizio o procedimento principale: non occorre dimostrare che l’azione giudiziale sia già stata proposta, ma è sufficiente che la documentazione sia potenzialmente utilizzabile per la tutela giudiziale o stragiudiziale di interessi giuridicamente rilevanti.
  • Nel giudizio sull’accesso il giudice deve verificare i presupposti legittimanti la richiesta e la potenziale utilità difensiva dei documenti, senza anticipare la valutazione sulla ricevibilità, ammissibilità o rilevanza della documentazione rispetto a un eventuale giudizio principale.
  • La natura disciplinare degli atti non determina, di per sé, un’esclusione del diritto di accesso. L’eventuale riservatezza impone un bilanciamento concreto e può giustificare il diniego soltanto in presenza delle specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • La presenza di dati sensibili o giudiziari non comporta automaticamente il diniego dell’accesso difensivo; per i dati relativi alla salute o alla vita sessuale l’accesso deve essere limitato a quanto strettamente indispensabile secondo l’art. 24, comma 7, l. 241/1990 e l’art. 60 d.lgs. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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