Cassazione Civile, Ordinanza n. 10327/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa a seguito di accesso ispettivo nei confronti di una società, cui veniva contestato il pagamento di una somma per irregolarità riferite a un lavoratore, ritenuto impiegato nel cantiere della società nei giorni precedenti l’ispezione. In primo grado e in appello l’opposizione della società è stata respinta. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando difetto o apparenza di motivazione sulla valutazione della testimonianza di un soggetto indicato come Annunziata; sosteneva in sostanza che la Corte di merito avesse mal valutato le prove e che non fosse stata considerata adeguatamente la posizione testimoniale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla condanna alle spese in favore dell’amministrazione, deducendo anche violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per avere il primo giudice liquidato spese in favore della Direzione territoriale del lavoro nonostante la costituzione dell’amministrazione con funzionario delegato e il mancato svolgimento di una specifica richiesta di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che, in presenza di "doppia conforme", non è consentito riesaminare l’omesso esame di fatti decisivi e che la motivazione della sentenza impugnata era comunque chiara, non apparente e idonea a sorreggere la decisione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile, osservando che l’omessa pronuncia non sussisteva, poiché la Corte d’appello aveva implicitamente rigettato la censura, e comunque la doglianza era infondata alla luce della disciplina sulle spese riconoscibili all’Ispettorato in caso di esito favorevole della lite. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 L. 689/1981
Il termine di decadenza per la contestazione non decorre dall’inizio degli accertamenti ispettivi, ma dal momento in cui l’accertamento è concluso con l’acquisizione di tutti gli elementi necessari a provare le violazioni contestate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove o delle singole risultanze istruttorie.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o affetta da anomalie che impediscano di ricostruire il percorso logico della decisione, non per insufficiente ponderazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza per omessa pronuncia è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente omesso di decidere sul motivo; se la censura è implicitamente rigettata, il vizio non sussiste.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza; nel caso esaminato la censura è stata ritenuta infondata.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per denunciare ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che vi fosse una decisione oltre i limiti del devoluto.
art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149/2015
In caso di esito favorevole della lite all’Ispettorato, al giudice spetta riconoscere spese, diritti e onorari di lite, con riduzione del 20% dell’importo complessivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 2697 c.c.
È richiamato per chiarire che il fatto storico decisivo può essere anche un fatto secondario dedotto a fini probatori, ma non singole questioni o elementi istruttori isolati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il controllo di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’apprezzamento di attendibilità dei testimoni o la selezione delle prove più persuasive.
- In presenza di "doppia conforme", il sindacato sulla motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi è ulteriormente ristretto, perché la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito coincide nei due gradi di merito.
- La motivazione è censurabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c. solo quando sia mancante, meramente apparente o affetta da radicali incoerenze; non è sufficiente lamentarne l’insufficienza o proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- L’omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata contiene un rigetto implicito della censura, purché sia possibile desumere che il motivo sia stato esaminato e disatteso.
- In materia di spese nei giudizi promossi dall’Ispettorato, quando la lite si conclude favorevolmente per l’amministrazione, il giudice deve riconoscere le spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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