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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Salerno, Sezione 1

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' del silenzio inadempimento serbato sull'istanza presentata via pec il 21.01.2025, con la quale il ricorrente ha chiesto al Comune di Nocera Superiore (a) di procedere alla denominazione della strada lungo la quale si trova l'abitazione di sua proprietà e (b) di assegnare a quest'ultima il numero civico, nonché PERCHE' SIA DICHIARATO il conseguenziale obbligo del Comune di Nocera Superiore di provvedere su detta istanza presentata via pec il 21.01.2025.

Giustizia amministrativa202501064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di denominazione della strada e assegnazione del numero civico all'abitazione del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario di un immobile sito nel territorio comunale, raggiunto da una strada provinciale di recente realizzazione non denominata e non inserita nello stradario comunale, ha presentato al Comune un'istanza per ottenere sia la denominazione della strada sia l'assegnazione del numero civico all'abitazione. Decorso il termine per provvedere, ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Il Ministero dell'Interno ha eccepito la propria estraneità e il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'inerzia fosse imputabile esclusivamente al Comune. Nel corso del giudizio, il Prefetto ha autorizzato la denominazione della strada e il Comune ha adottato iniziative per l'apposizione della segnaletica e dei civici, ma senza che fosse ancora assegnato il numero civico all'abitazione.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio, la denominazione della strada è intervenuta in seguito all'autorizzazione prefettizia; pertanto, il ricorso è divenuto improcedibile limitatamente a tale segmento dell'istanza per sopravvenuta carenza di interesse. È invece rimasto attuale l'interesse del ricorrente rispetto all'assegnazione del numero civico, che il giudice ha ritenuto di competenza esclusiva del Comune. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al residuo inadempimento, con ordine al Comune di Nocera Superiore di provvedere all'apposizione del numero civico entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata prevista la possibilità di nominare, su istanza di parte, un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese, pari a euro 1.500,00, sono state poste a carico del Comune e distratte in favore del difensore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il riferimento è utilizzato per distinguere i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo dalla fattispecie esaminata, relativa al silenzio imputabile al Comune.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto solo in parte, il ricorso diviene improcedibile limitatamente alla parte soddisfatta e permane l'interesse alla decisione sulla parte dell'istanza rimasta inevasa.
  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando, decorso il termine per provvedere, l'amministrazione rimane inerte su un'istanza relativa a un'attività di propria competenza; il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
  • La denominazione di una strada può richiedere l'autorizzazione prefettizia, mentre l'apposizione del numero civico all'immobile costituisce, secondo la decisione, un adempimento di competenza esclusiva dell'ente locale.
  • La mancata assegnazione del numero civico non è assorbita dall'intervenuta denominazione della strada: se l'istanza originaria comprende entrambi gli adempimenti, l'interesse al ricorso permane per quello non ancora eseguito.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale di provvedere, può essere chiesta la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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