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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18010/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che ha confermato la qualificazione dell'attività come "impresa mafiosa" e ha ricompreso nel patrimonio aziendale della Cooperativa Servizi Sociali anche immobili formalmente intestati a terzi. La censura principale è che i beni di proprietà aliena, sebbene utilizzati dalla cooperativa, non potrebbero essere considerati parte del patrimonio aziendale salvo che non sussista una reale disponibilità a favore dell'Acanto; inoltre i ricorrenti rilevano che gli immobili sono stati acquistati dopo il 2003, periodo nel quale la Corte aveva escluso la sproporzione reddituale, dunque non sarebbero soggetti a confisca. Alcuni ricorrenti contestano anche la fondatezza degli indizi di fittizietà delle intestazioni e la mancata prova dell'effettiva disponibilità da parte del prevenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili ritenendo che le censure sollevate siano, in sostanza, rimproveri di motivazione e quindi inammissibili in questa sede. È stato confermato il quadro probatorio in base al quale la cooperativa era strumento dell'Acanto e che i beni, pur formalmente intestati a terzi, rientravano nel patrimonio aziendale in quanto nella disponibilità di fatto del proposto. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)

    art. 24, comma 1; art. 1, lett. b

    Distinzione tra beni la cui provenienza non può essere giustificata in rapporto al reddito e beni frutto o reimpiego di attività illecite; il patrimonio aziendale può essere aggredito quando l'impresa, nella sua complessiva gestione, risulta strumentale o inquinata da profitti illeciti

  • codice civile

    L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore: rileva il collegamento funzionale del bene all'attività (anche il godimento), non necessariamente la titolarità

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Limiti all'impugnazione nel procedimento di prevenzione richiamati dalla Corte, che collegano la materia alla disciplina della cassazione per violazione di legge

  • legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3-ter, secondo comma (come sostituito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011)

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, limitando la sindacabilità di questioni di fatto e di motivazione

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016; Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004; Sez. 2, n. 6977 del 2011; Sez. 5, n. 14287 del 23/01/2013; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012; Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012; Sez. 5, n. 20743 del 07/05/2014

    Consolidato orientamento secondo cui il patrimonio aziendale confiscabile comprende i beni funzionalmente collegati all'attività, anche se formalmente intestati a terzi; il terzo deve dimostrare non solo la capacità economica ma l'effettiva autonomia gestionale e la mancanza di strumentalità rispetto al soggetto pericoloso

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale l'impugnazione in Cassazione è limitata a censure di legge; le critiche di merito sulla valutazione probatoria e motivazionale sono, di regola, inammissibili
  • Il patrimonio aziendale aggredibile comprende non solo i beni di proprietà formale ma anche quelli di cui l'impresa ha la disponibilità o il godimento se funzionalmente collegati all'attività
  • Per escludere la confisca di beni intestati a terzi è necessario che il terzo dimostri l'effettiva autonomia gestionale, l'esercizio concreto dei diritti sociali e la capacità economica a sostenere l'acquisto; la mera intestazione formale non è sufficiente
  • Esiste una presunzione di disponibilità per i beni intestati al coniuge del prevenuto salvo prova contraria offerta dal terzo
  • La qualificazione dell'impresa come "mafiosa" e la prova della sua strumentalità rispetto al soggetto pericoloso possono giustificare l'inclusione nel patrimonio aziendale di beni anche formalmente intestati ad altri
  • Nelle impugnazioni avverso misure di prevenzione è strategico concentrare la difesa sulla produzione di elementi concreti che provino l'autonomia gestionale e la diversa provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti, poiché le critiche meramente motivazionali rischiano di essere dichiarate inammissibili

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