Cassazione Penale, Sentenza n. 18010/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che ha confermato la qualificazione dell'attività come "impresa mafiosa" e ha ricompreso nel patrimonio aziendale della Cooperativa Servizi Sociali anche immobili formalmente intestati a terzi. La censura principale è che i beni di proprietà aliena, sebbene utilizzati dalla cooperativa, non potrebbero essere considerati parte del patrimonio aziendale salvo che non sussista una reale disponibilità a favore dell'Acanto; inoltre i ricorrenti rilevano che gli immobili sono stati acquistati dopo il 2003, periodo nel quale la Corte aveva escluso la sproporzione reddituale, dunque non sarebbero soggetti a confisca. Alcuni ricorrenti contestano anche la fondatezza degli indizi di fittizietà delle intestazioni e la mancata prova dell'effettiva disponibilità da parte del prevenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili ritenendo che le censure sollevate siano, in sostanza, rimproveri di motivazione e quindi inammissibili in questa sede. È stato confermato il quadro probatorio in base al quale la cooperativa era strumento dell'Acanto e che i beni, pur formalmente intestati a terzi, rientravano nel patrimonio aziendale in quanto nella disponibilità di fatto del proposto. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
art. 24, comma 1; art. 1, lett. b
Distinzione tra beni la cui provenienza non può essere giustificata in rapporto al reddito e beni frutto o reimpiego di attività illecite; il patrimonio aziendale può essere aggredito quando l'impresa, nella sua complessiva gestione, risulta strumentale o inquinata da profitti illeciti
codice civile
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore: rileva il collegamento funzionale del bene all'attività (anche il godimento), non necessariamente la titolarità
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Limiti all'impugnazione nel procedimento di prevenzione richiamati dalla Corte, che collegano la materia alla disciplina della cassazione per violazione di legge
legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, secondo comma (come sostituito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, limitando la sindacabilità di questioni di fatto e di motivazione
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016; Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004; Sez. 2, n. 6977 del 2011; Sez. 5, n. 14287 del 23/01/2013; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012; Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012; Sez. 5, n. 20743 del 07/05/2014
Consolidato orientamento secondo cui il patrimonio aziendale confiscabile comprende i beni funzionalmente collegati all'attività, anche se formalmente intestati a terzi; il terzo deve dimostrare non solo la capacità economica ma l'effettiva autonomia gestionale e la mancanza di strumentalità rispetto al soggetto pericoloso
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale l'impugnazione in Cassazione è limitata a censure di legge; le critiche di merito sulla valutazione probatoria e motivazionale sono, di regola, inammissibili
- Il patrimonio aziendale aggredibile comprende non solo i beni di proprietà formale ma anche quelli di cui l'impresa ha la disponibilità o il godimento se funzionalmente collegati all'attività
- Per escludere la confisca di beni intestati a terzi è necessario che il terzo dimostri l'effettiva autonomia gestionale, l'esercizio concreto dei diritti sociali e la capacità economica a sostenere l'acquisto; la mera intestazione formale non è sufficiente
- Esiste una presunzione di disponibilità per i beni intestati al coniuge del prevenuto salvo prova contraria offerta dal terzo
- La qualificazione dell'impresa come "mafiosa" e la prova della sua strumentalità rispetto al soggetto pericoloso possono giustificare l'inclusione nel patrimonio aziendale di beni anche formalmente intestati ad altri
- Nelle impugnazioni avverso misure di prevenzione è strategico concentrare la difesa sulla produzione di elementi concreti che provino l'autonomia gestionale e la diversa provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti, poiché le critiche meramente motivazionali rischiano di essere dichiarate inammissibili
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