Cassazione Penale, Ordinanza n. 28174/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato e tentato furto aggravato. Con il primo e il terzo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, sostenendo che l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. non dovesse essere riconosciuta; da ciò faceva discendere anche l'asserita estinzione del reato per prescrizione. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., contestando la valutazione compiuta sul punto dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, osservando che la Corte di appello aveva spiegato adeguatamente la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, poiché l'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale non era idoneo a impedire la sottrazione dei beni; conseguentemente, correttamente era stata esclusa la prescrizione invocata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, valutato non solo in relazione al valore economico della cosa sottratta, che deve essere pressoché irrisorio, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, mentre non rileva la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
L'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede è configurabile quando l'impianto di protezione o videosorveglianza non sia idoneo a impedire la sottrazione del bene.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, da valutarsi sia in rapporto al valore della cosa sottratta sia agli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa; non rileva la capacità economica del danneggiato.
Richiamato in relazione alla contestazione della circostanza aggravante nei reati contro il patrimonio.
Richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.
Massime di principio
- Nei furti commessi in esercizi commerciali, l'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede può ritenersi sussistente anche quando sia presente un sistema di videosorveglianza, se tale sistema non è concretamente idoneo a impedire la sottrazione del bene.
- Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudizio deve riguardare sia l'entità economica del bene sottratto sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; il solo modesto impatto per l'autore o la capacità del soggetto passivo di assorbire la perdita non è decisivo.
- La deduzione della prescrizione fondata sull'esclusione di una circostanza aggravante presuppone che la doglianza sull'aggravante sia fondata; se l'aggravante è correttamente riconosciuta, resta ferma la non maturazione del termine estintivo invocato.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure di fatto contro una valutazione di merito adeguatamente motivata sul valore del bene e sulle conseguenze della sottrazione.
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