Sentenza n. 5927/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 15.12.2025, comunicata con pec del 17.12.2025, con riferimento all’aggiudicazione del Lotto n.14 – “Kit monouso per aspiratore ad ultrasuoni” – CIG B61198CA5F, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso alla suddetta gara, se ed in quanto lesivi degli interessi della Società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 14 della gara per la fornitura di kit monouso per aspiratore ad ultrasuoni
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel lotto n. 14, ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’altra concorrente, deducendo la violazione dell’art. 79 e dell’Allegato II.5, Parte II, del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di equivalenza funzionale, risultato e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erroneità, travisamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il prodotto offerto dall’aggiudicataria fosse privo di caratteristiche tecniche minime e imprescindibili previste dal capitolato, tra cui il movimento longitudo-torsionale dei manipoli, e che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa. Ha inoltre contestato l’assenza di una dichiarazione e di documentazione tecnica sull’equivalenza funzionale, espressamente richieste dal disciplinare, nonché la mancata motivazione del giudizio di equivalenza. In via subordinata ha dedotto il mancato superamento della soglia minima di sbarramento tecnica e l’erronea attribuzione dei punteggi. La commissione, dopo aver attribuito i punteggi, aveva svolto un riesame successivo e l’amministrazione aveva depositato in giudizio una relazione tecnica non datata né sottoscritta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il prodotto dell’aggiudicataria non possedesse più caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis e che, in assenza di una esplicitazione delle finalità perseguite dall’amministrazione, tali caratteristiche dovessero qualificarsi come strutturali e non meramente funzionali. Il principio di equivalenza non può consentire l’offerta di un aliud pro alio né sanare la carenza di requisiti minimi essenziali. Anche qualora alcune caratteristiche fossero state considerate funzionali, la commissione avrebbe dovuto svolgere, prima dell’attribuzione dei punteggi, uno specifico e motivato giudizio di equivalenza, fondato sulla documentazione tecnica e sulla dimostrazione della corrispondenza sostanziale e clinico-funzionale del prodotto. Nel caso concreto, il giudizio era stato omesso o formulato implicitamente; la commissione aveva invece trasformato la difformità tecnica in una mera differenziazione dei punteggi, sovrapponendo la verifica di ammissibilità dell’offerta alla valutazione tecnica. La valutazione successiva del 30 ottobre 2025 costituiva un’integrazione postuma, peraltro apodittica e non dimostrata, mentre la relazione depositata in giudizio era priva di sottoscrizione e non poteva sanare le carenze originarie. Il TAR ha quindi annullato gli atti di gara limitatamente al lotto n. 14, dichiarato l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e disposto che la stazione appaltante procedesse alla nuova aggiudicazione in favore della ricorrente e agli atti conseguenti. Il Policlinico è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite; spese compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta mediante procedura aperta.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle specifiche tecniche e alla disciplina dell’equivalenza.
Allegato II.5, Parte II, d.lgs. 36/2023
Disciplina delle specifiche tecniche e del principio di equivalenza, richiamata dal giudice per delimitare l’ambito delle offerte equivalenti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 105 d.lgs. 36/2023
Richiamato dal disciplinare tra i possibili mezzi di prova dell’equivalenza delle soluzioni tecniche.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza consente di ammettere prodotti non identici a quelli descritti nella lex specialis solo quando ne sia dimostrata la conformità sostanziale e funzionale; esso incontra il limite dell’aliud pro alio, che non è sanabile e impone l’esclusione dell’offerta.
- Quando la lex specialis qualifica determinate caratteristiche come tecniche minime e non esplicita le finalità o i bisogni cui esse sono destinate, tali caratteristiche possono essere considerate strutturali e imprescindibili, con conseguente esclusione dell’offerta difforme.
- La verifica dell’equivalenza funzionale costituisce un giudizio preliminare di ammissibilità dell’offerta e deve logicamente precedere l’attribuzione dei punteggi tecnici; la stazione appaltante non può compensare la difformità da requisiti minimi mediante l’attribuzione di un punteggio inferiore.
- Quando l’operatore intende offrire una soluzione equivalente e la lex specialis impone una dichiarazione e una documentazione tecnica a supporto, l’assenza di tali elementi impedisce una valutazione adeguata dell’equivalenza e non può essere colmata mediante una motivazione postuma della commissione o dell’amministrazione nel corso del giudizio.
- Il giudizio di equivalenza deve essere specificamente motivato, soprattutto quando sussistano differenze strutturali tra il prodotto offerto e quello richiesto, indicando le ragioni per cui la soluzione proposta soddisfa comunque le funzionalità e le esigenze sostanziali della stazione appaltante.
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