Cassazione Civile, Ordinanza n. 31145/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto al riclassamento di un'unità immobiliare, nell'ambito della revisione del classamento delle unità site in microzone comunali prevista dall'art. 1, comma 335, della L. 311/2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso; la CTR Lazio aveva confermato l'annullamento. In cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, sostenendo che la CTR non si fosse correttamente attenuta ai principi in tema di motivazione dell'avviso di riclassamento catastale. La Corte ha però rilevato che la motivazione dell'atto era generica: richiamava soltanto i presupposti normativi, il rapporto tra valori di mercato e catastali nella microzona, il relativo scostamento e i provvedimenti amministrativi a base della procedura, senza indicare in modo specifico le fonti, i criteri, gli interventi di riqualificazione urbana e gli elementi concreti incidenti sul classamento della singola unità immobiliare, né una comparazione effettiva con fabbricati similari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione deve essere rigorosa, completa, specifica e razionale, e deve consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni del riclassamento e di difendersi. Poiché la sentenza impugnata si era conformata a tali principi, la Cassazione ha rigettato il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito in cassazione.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
Richiamato come parametro della necessaria motivazione degli atti impositivi, specie in tema di riclassamento catastale, in funzione di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, applicata anche agli atti di riclassamento catastale.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Costituisce la base normativa della revisione del classamento nelle microzone comunali; la Corte ribadisce che il suo uso richiede una motivazione rigorosa e specifica, non un mero richiamo astratto alla norma o all'andamento del mercato immobiliare.
art. 8 d.P.R. n. 138 del 1998
Indicato come parametro per individuare gli elementi concreti da considerare nel riclassamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'immobile e del contesto.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale delle unità immobiliari site in microzone comunali, l'avviso deve contenere una motivazione completa, specifica e razionale, tale da rendere intellegibili le concrete ragioni della variazione di classamento.
- Non è sufficiente il mero richiamo ai presupposti normativi, al differenziale tra valori catastali e di mercato, o a formule generiche sulla riqualificazione della microzona: occorre indicare gli elementi di fatto che hanno inciso sulla singola unità immobiliare.
- La legittimità del riclassamento richiede l'accertamento della variazione del valore degli immobili presenti nella microzona e la sua connessione con le caratteristiche concrete dell'area e del fabbricato.
- L'amministrazione deve specificare gli interventi e le trasformazioni urbane rilevanti e, quando richiama immobili similari, deve indicare tali fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe in modo da consentire una comparazione effettiva.
- Il contribuente deve essere posto in condizione di controllare e contestare sia sul piano giuridico sia su quello fattuale i presupposti del riclassamento, in ossequio alle esigenze di difesa e di trasparenza dell'azione amministrativa.
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