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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35373/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per concorso nella detenzione e porto di armi e ricettazione con aggravante mafiosa. Denuncia violazione di legge con riferimento alle fattispecie incriminatrici e agli artt. 273 e 292 c.p.p., e censura il vizio di motivazione: manca qualunque elemento che dimostri la "co-detenzione" delle armi da parte di SCOGNAMILLO, e l'aggravante basata sulla presunta appartenenza a organizzazione criminale sarebbe insussistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso in relazione alla gravità indiziaria del delitto di concorso nella detenzione e porto di armi. Ha rilevato un vizio motivazionale: la motivazione del Tribunale del riesame si fondava su elementi insufficienti (arrivo insieme sul luogo, visione del calcio di una pistola nel borsello, consapevolezza della presenza di armi addosso ad altri) che non dimostrano la disponibilità materiale e diretta delle armi da parte di SCOGNAMILLO. La Corte ha affermato che la mera consapevolezza della presenza di armi costituisce al più connivenza non punibile, e che per configurare il concorso è necessario dimostrare che l'indagato era in una situazione di fatto tale da poter disporre delle armi (o abbia posto in essere atti di tolleranza/dissimulo idonei a mostrare tale rapporto). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio, nel rispetto dei principi giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • artt. 110, 648, 416-bis.1 cod. pen.

    Fattispecie contestate: concorso in reato (art.110), ricettazione (art.648) e l'aggravante prevista dall'art.416-bis.1 per agevolazione di associazione mafiosa. La Corte ha però limitato la sua analisi alla insufficienza degli indizi in relazione al concorso nella detenzione/porto di armi.

  • I. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7

    Norme richiamate nell'originaria contestazione (probabilmente riferite a disposizioni concernenti armi o sanzioni), citate a titolo di accusa; la decisione non si sofferma su specifica interpretazione di questi articoli rispetto alla motivazione del provvedimento cautelare.

  • I. n. 110 del 1975, art. 23

    Ulteriore riferimento normativo nell'impianto accusatorio originario; la Corte non ha fondato la sua pronuncia su una specifica interpretazione di questa norma, ma sull'insufficienza degli elementi indiziari.

  • artt. 273 e 292 cod. proc. pen.

    Articoli invocati dal ricorrente (denuncia di violazione procedurale/evidenziamento di vizi), ma la Corte ha motivato l'annullamento principalmente per carenza di specificità e congruenza degli indizi riguardanti la disponibilità delle armi.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che individua la competenza per il giudizio di riesame; la Corte la cita per disporre il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La mera consapevolezza della presenza di armi altrui non è sufficiente a configurare il concorso nella detenzione o nel porto di armi; può al più costituire connivenza non punibile.
  • Per ritenere il concorso nella detenzione/porto di armi è necessario dimostrare la disponibilità materiale e diretta dell'arma in capo all'indagato, ossia una situazione di fatto che gli consenta comunque di disporne in qualsiasi momento.
  • Elementi contestuali (arrivo insieme sul luogo, incontro tra pregiudicati, appartenenza a contesti criminali) non bastano da soli a fondare la misura cautelare per concorso in detenzione di armi se mancanti di correlati indizi specifici, precisi e concordanti sulla disponibilità delle armi.
  • Atti di tolleranza, dissimulazione o comportamenti concreti volti a protrarre la detenzione dell'arma possono integrare, insieme ad altri elementi, la prova indiziaria della disponibilità e del concorso.
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare è carente nel collegamento logico fra fatti e responsabilità personale, il provvedimento deve essere annullato e il giudice di riesame può essere adito per un nuovo esame senza pregiudiziali di merito.

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