Cassazione Civile, Ordinanza n. 14146/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un socio garante di una cooperativa agricola dichiarata fallita, volta a ottenere l’accertamento del diritto del loro dante causa ai benefici previsti dalla legge n. 237/1993, cioè l’accollo da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci a favore della cooperativa insolvente, e la declaratoria di insussistenza del diritto del Ministero alla ripetizione delle somme erogate. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello l’ha respinta ritenendo che l’accesso al beneficio non fosse automatico e che il procedimento amministrativo potesse concludersi negativamente anche dopo una prima fase di ammissione. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1273, 1292, 1294 e 1298 c.c., in relazione all’art. 1, comma 1-bis, l. n. 237/1993, sostenendo che l’accollo statale avrebbe effetto liberatorio immediato e intangibile. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 237/1993, dell’art. 126, comma 3-bis, l. n. 388/2000 e dell’art. 444 c.p.p., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la sentenza di patteggiamento resa in sede penale nei confronti del dante causa non potesse produrre effetti nel giudizio civile e non potesse essere usata per fondare l’esclusione dal beneficio e la ripetizione delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il beneficio dell’accollo statale previsto dalla normativa sulle cooperative agricole insolventi non opera automaticamente, ma richiede una domanda dell’interessato e un provvedimento espresso dell’amministrazione all’esito di un procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti. Ha quindi confermato che l’inserimento negli elenchi ministeriali non è irreversibile e che l’amministrazione può svolgere una successiva istruttoria, verificare l’assenza di cause ostative e, se del caso, escludere il richiedente e richiedere la restituzione di quanto corrisposto a chi non abbia titolo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza di patteggiamento non produce effetti nel giudizio civile o amministrativo e, in ogni caso, la Corte d’appello l’aveva valorizzata solo come dato fattuale, fondando la decisione anche su autonome valutazioni delle risultanze penali. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 1273 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura e gli effetti dell’accollo, ma la Corte ha escluso che nel caso si tratti di un accollo liberatorio automatico e intangibile
art. 1292 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte ne accogliesse la lettura
art. 1294 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza incidenza decisiva sulla soluzione
art. 1298 c.c.
richiamato dai ricorrenti; la Corte lo menziona anche con riferimento alle riserve contenute nei decreti ministeriali
art. 1, comma 1-bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 149 convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 237
assunzione a carico dello Stato dei debiti contratti dai soci fideiussori di cooperative agricole dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa
attribuisce ai soci-garanti un diritto soggettivo alla liberazione, ma non produce un effetto automatico: richiede domanda, istruttoria e provvedimento espresso dell’amministrazione
art. 2, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato per affermare la necessità del provvedimento espresso conclusivo del procedimento amministrativo
d.m. 2 febbraio 1994, n. 80161
regola la procedura di presentazione della domanda, verifica dei requisiti, formazione dell’elenco e successivi adempimenti amministrativi
Circolare Ministero per le politiche agricole 23 agosto 1994, n. 196
conferma la struttura procedimentale e la possibilità di una diversa determinazione del Ministero
art. 126, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388
indica che il pagamento da parte dello Stato avviene secondo graduatoria approvata con decreto ministeriale, salve successive modifiche derivanti da pronunce definitive in sede amministrativa
d.m. 2 ottobre 1995
prevede ulteriori accertamenti preliminari all’accollo, confermando la non automaticità del beneficio
art. 126, comma 3-bis, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento
riconosce espressamente il diritto di ripetizione nei confronti dei soci che abbiano contribuito all’insolvenza o che comunque non abbiano titolo al beneficio
art. 4 d.m. 2 ottobre 1995
consente all’amministrazione di svolgere accertamenti sul permanere del credito e sull’inesistenza di procedimenti penali prima dell’accollo
art. 6.1, secondo capoverso, Circolare n. 196/94
conferma che, anche dopo taluni passaggi istruttori, resta salva una diversa determinazione del Ministero
art. 7 d.m. 2 febbraio 1994
riconosce la possibilità per lo Stato di insinuarsi al passivo solo successivamente all’adozione del provvedimento di accollo
art. 444 c.p.p.
la sentenza di patteggiamento è richiamata dai ricorrenti, ma la Corte ne esclude l’efficacia preclusiva nel procedimento amministrativo in esame
art. 445, comma 2, c.p.p.
esclude che la sentenza di patteggiamento produca effetti nel giudizio civile o amministrativo
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle risultanze probatorie, ma la doglianza è stata respinta
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nel merito perché mirava a un nuovo esame del fatto
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato dalla Corte per rilevare la mancata specifica indicazione di dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sulla trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando una legge attribuisce un beneficio pubblico subordinato alla verifica di determinati requisiti, il diritto del privato può essere soggettivo ma non necessariamente si traduce in un effetto automatico: l’efficacia concretamente liberatoria può richiedere una domanda dell’interessato e un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- L’inserimento in una graduatoria o elenco ministeriale non è di per sé irreversibile se il quadro normativo prevede successivi controlli, ulteriori istruttorie o la salvezza di diverse determinazioni dell’amministrazione.
- In presenza di un regime speciale di accollo statale, la pubblica amministrazione può legittimamente verificare anche successivamente l’assenza di cause ostative e, in caso di accertata mancanza del titolo, disporre l’esclusione dal beneficio e agire per la ripetizione di quanto corrisposto.
- La sentenza di patteggiamento non ha efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo; tuttavia, i fatti emersi nel procedimento penale possono essere valutati come meri elementi fattuali se il giudice li inserisce in un autonomo percorso motivazionale.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione di legge o sull’omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito resta tendenzialmente insindacabile se sorretta da motivazione логica e giuridicamente coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14028/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14032/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14037/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14038/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14044/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14053/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →