Ordinanza n. 1515/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione dell’Area Vigilanza Urbana del Comune di Puglianello n. Reg. Gen. n. 12 del 21.01.2026, pubblicata all’Albo Pretorio in pari data e mai comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della gara (CIG 949386593C) in favore del RTI Traffic Tech S.r.l.-Tre Esse Italia S.r.l.; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: • la nota del Comune di Puglianello prot. n. 5085 del 28.4.2025, con cui il RUP ha comunicato alla ricorrente la decisione di escluderla dalla procedura di gara “per la fornitura a noleggio a canone fisso, manutenzione ordinaria e straordinaria, di dispositivi per il rilevamento delle violazioni all’art. 142 del Codice della strada e servizio di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del codice della strada commesse con veicoli aventi targa nazionale e/o estera e da cittadini italiani e/o stranieri e supporto legale per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali nonché per il recupero coattivo delle sanzioni non opposte né oblate nei termini di legge” (CIG 949386593C), da esso assunta con Verbale del 28.4.2024; • il Verbale del RUP del 28.4.2024, avente ad oggetto “Verbale del R.U.P. di accertamento grave illecito professionale e conseguenza esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara”; • la Determinazione dell’Area Vigilanza Urbana del Comune di Puglianello n. 290 del 5.5.2025, con cui sono stati approvati i verbali di gara e si è preso atto della proposta di aggiudicazione riportata nei verbali n. 8 e n. 9 dell’8.3.2024 in favore del RTI Traffic Tech S.r.l. e Tre Esse Italia S.r.l.; • la nota del RUP prot. n. 3667 del 21.3.2025, con cui è stato comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta procedura di gara; per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; nonché per la condanna del Comune di Puglianello al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia ed il subentro della stessa ricorrente nell’aggiudicazione. B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABCONSULENZE S.R.L. il 25/05/2026: - della nota del Comune di Puglianello prot. n. 6947 dell’11.05.2026, con cui il RUP ha trasmesso alla ricorrente il Verbale di pari data “relativo alla rinnovazione del procedimento di valutazione delle misure di self-cleaning” adottate da laBconsulenze; - del verbale dell’11.05.2026, con cui il RUP – in dichiarata ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3381/2026 – ha confermato l’esclusione di laBconsulenze dalla procedura di gara CIG 949386593C per le ragioni ivi riferite, nonché l’aggiudicazione in favore dei soggetti già individuati con Determina n. 12/2026 (oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; per la declaratoria di inefficacia - del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; nonché per la condanna - del Comune di Puglianello al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia ed il subentro della stessa ricorrente nell’aggiudicazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di una gara per la fornitura a noleggio di dispositivi per il rilevamento delle violazioni al Codice della strada e per i servizi connessi, nonché gli atti di esclusione della ricorrente per grave illecito professionale e il successivo verbale di conferma dell’esclusione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della procedura in favore del raggruppamento temporaneo composto da due operatori economici, nonché gli atti presupposti, tra cui l’esclusione disposta per grave illecito professionale, il verbale del RUP di accertamento del grave illecito, l’avvio del procedimento di esclusione e gli atti di approvazione dei verbali di gara. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota e il verbale dell’11 maggio 2026, adottati in rinnovazione del procedimento di valutazione delle misure di self-cleaning e in dichiarata ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato, con i quali il RUP ha confermato l’esclusione e l’aggiudicazione già disposta. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il risarcimento in forma specifica mediante riammissione alla gara e subentro nell’aggiudicazione. L’ordinanza cautelare non esamina i motivi di legittimità dedotti contro l’esclusione, l’aggiudicazione e la rinnovata valutazione del self-cleaning, limitandosi alla verifica del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, come integrata dai motivi aggiunti, ritenendo dirimente l’insussistenza del periculum in mora. Ha osservato che si tratta di un servizio di durata, rispetto al quale sarebbe comunque possibile il subentro nell’esecuzione in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito. Ha inoltre escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, poiché il pregiudizio lamentato è stato qualificato come prevalentemente economico e, pertanto, ristorabile. Il giudice ha fissato direttamente l’udienza pubblica del 29 settembre 2026 per la trattazione del merito, in considerazione della procedura di affidamento e concessione disciplinata dal codice dei contratti pubblici. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Stimato insussistente, in via dirimente, l’elemento del periculum in mora
La tutela cautelare è stata negata per l’insussistenza del periculum in mora, senza esame approfondito degli ulteriori presupposti cautelari.
art. 121 c.p.a.
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato
La ricorrente ha prospettato la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto nell’ambito della controversia relativa alla procedura di affidamento; l’ordinanza non decide tale domanda nel merito.
art. 122 c.p.a.
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato
La ricorrente ha richiamato la disciplina dell’inefficacia del contratto; l’ordinanza non procede alla relativa declaratoria.
Massime di principio
- In una controversia relativa all’affidamento di un servizio di durata, il periculum in mora può essere escluso quando, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, risulti comunque astrattamente possibile il subentro del ricorrente nell’esecuzione del servizio.
- Il pregiudizio derivante dalla mancata aggiudicazione o dall’esclusione da una gara, se di natura prevalentemente economica e suscettibile di ristoro, non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
- La domanda cautelare può essere respinta per difetto del periculum in mora senza una compiuta valutazione degli altri presupposti della misura cautelare, quando l’assenza del periculum sia ritenuta dirimente.
- Nelle controversie relative a procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il giudice può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito contestualmente alla decisione sulla domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →