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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/362

Regolamento delegato (UE) 2019/362 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 ampliando e precisando le informazioni che un richiedente deve fornire per ottenere la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. L’obiettivo è rafforzare la valutazione da parte dell’ESMA su governance, controlli interni, idoneità del management, solidità informatica, continuità operativa, riservatezza, politica tariffaria e accesso ai dati. Vengono inoltre chiariti i requisiti relativi alla separazione operativa di attività accessorie e all’accesso diretto e immediato alle informazioni da parte delle autorità.

Modifica le norme tecniche sulla domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni, rafforzando contenuti informativi, controlli interni, requisiti IT, trasparenza e accesso ai dati.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti che chiedono la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), con riferimento alla domanda presentata all’ESMA. Incide anche sui repertori già operativi nella misura in cui la disciplina delle informazioni da fornire riguarda registrazione e, indirettamente, l’estensione del quadro ai repertori rilevanti anche per il regolamento (UE) 2015/2365. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica delle norme tecniche per la registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Il regolamento delegato (UE) 2019/362 modifica il regolamento delegato (UE) n. 150/2013, che disciplina il contenuto della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’EMIR, regolamento (UE) n. 648/2012. L’intervento della Commissione mira a rafforzare il quadro di registrazione, tenendo conto dell’evoluzione del settore, dell’esperienza applicativa e dell’esigenza di coerenza con la disciplina dei repertori in materia di derivati e, più in generale, di trasparenza dei dati di mercato.

Finalità della modifica

Dai considerando emerge che la riforma è orientata a: migliorare la qualità e la verificabilità dei dati; consentire all’ESMA una valutazione più approfondita della governance e delle capacità operative dei richiedenti; prevenire i rischi di contagio tra attività di repertorio e servizi accessori; rafforzare la resilienza informatica, la continuità operativa e la protezione dei dati; assicurare maggiore trasparenza su accesso, tariffe e disponibilità delle informazioni.

Contenuto della domanda di registrazione

L’articolo 1 sostituisce numerose disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 e amplia in modo significativo il corredo documentale della domanda. Il richiedente deve fornire, oltre ai dati identificativi e societari essenziali, informazioni su categorie di derivati trattati, autorizzazioni o registrazioni già possedute, struttura del gruppo, filiazioni, servizi diversi da quelli di repertorio e procedimenti giudiziari o amministrativi rilevanti. La domanda deve inoltre contenere informazioni più dettagliate sui meccanismi di governo interno, sulla funzione di audit e sull’organizzazione operativa.

Governance, controlli interni e onorabilità

Il nuovo articolo 7 richiede una descrizione completa del sistema di controllo interno, compresi compliance, risk assessment, protezione dei sistemi informativi e audit interno. Devono essere indicati il funzionamento del comitato di audit, i manuali e le procedure, nonché un piano di lavoro triennale. Il nuovo articolo 9 rafforza la valutazione di alta dirigenza e membri del consiglio, richiedendo curriculum, esperienza, competenze in ambito IT, informazioni su precedenti penali e disciplinari e una dichiarazione estesa su onorabilità, conflitti di interesse e precedenti di insolvenza o sanzioni. L’articolo 11 estende l’attenzione al personale, imponendo l’indicazione di funzioni, qualifiche, formazione e, per il personale IT senior, evidenze di titolo e esperienza specifica.

Requisiti finanziari e continuità aziendale

Il nuovo articolo 12 impone bilanci completi conformi agli standard contabili internazionali, eventuali relazioni di revisione, dati del revisore, un piano finanziario triennale con scenari multipli e stress almeno del 20% rispetto allo scenario base. Se non esistono dati storici, il richiedente deve presentare documenti pro forma o intermedi. È richiesta anche la documentazione economico-finanziaria della capogruppo e l’indicazione di eventuali future filiazioni e delle attività previste. Sul piano operativo, il nuovo articolo 21 richiede un piano di continuità articolato, con soglie di ripristino, siti alternativi, test, gestione degli incidenti, emergenze e crisi, e prevede la capacità di sostenere almeno sei mesi di costi operativi in caso di liquidazione o riorganizzazione.

Sicurezza, riservatezza e tracciabilità dei dati

Il nuovo articolo 14 impone misure per evitare usi illeciti o commerciali non autorizzati delle informazioni detenute dal repertorio, oltre a controlli di accesso e meccanismi di cybersecurity. È espressamente richiesto un log in grado di identificare il personale che accede ai dati, il momento, la natura dei dati e la finalità dell’accesso. Il nuovo articolo 22 disciplina la conservazione dei dati, imponendo registrazione tempestiva, conservazione online e offline, copie per la continuità operativa e corretto aggiornamento delle informazioni per il calcolo delle posizioni.

Sistemi informatici, outsourcing e servizi accessori

L’articolo 16 richiede una descrizione tecnica dettagliata del sistema informatico, dei flussi di dati e dei manuali, nonché delle politiche di investimento e rinnovo IT. Per l’esternalizzazione devono essere indicati il perimetro dei servizi, le metriche, i livelli di servizio, i contratti e le misure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. L’articolo 17 disciplina i servizi accessori e richiede la descrizione degli accordi con imprese del gruppo o terzi, insieme a una separazione operativa adeguata tra la funzione di repertorio e le altre attività, anche se soggette al diritto UE o di paesi terzi.

Accesso ai dati, trasparenza tariffaria e verifica della qualità dei dati

Gli articoli 18, 19 e 20 rafforzano la trasparenza: il repertorio deve indicare regole di accesso per tutte le categorie di utenti, condizioni contrattuali, categorie di accesso, modalità di pubblicazione delle regole, procedure di autenticazione, verifiche di completezza e correttezza dei dati e riconciliazione tra repertori diversi. Deve inoltre descrivere la politica tariffaria, inclusi sconti, riduzioni, struttura dei prezzi e separazione contabile tra servizi di repertorio e servizi accessori. Il nuovo articolo 23 bis impone specifiche informazioni sull’accesso diretto e immediato ai dati da parte delle autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, EMIR, includendo termini e condizioni, procedura di accesso e garanzie di integrità dei dati.

Decorrenza

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ampliamento del contenuto della domanda di registrazione

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 150/2013, imponendo una domanda più dettagliata: dati identificativi del richiedente, prova della costituzione e dell’ambito di attività, categorie di derivati trattati, eventuali autorizzazioni o registrazioni nazionali, atti costitutivi, verbali di approvazione della domanda, referenti compliance, programma delle operazioni, struttura del gruppo, servizi diversi dalla funzione di repertorio e informazioni su procedimenti giudiziari, amministrativi, arbitrali o contenziosi rilevanti.

Politiche e procedure interne

La domanda deve descrivere come le politiche sono approvate dal consiglio e le procedure dall’alta dirigenza, come vengono diffuse internamente e controllate quotidianamente, quali misure sono previste in caso di violazione e quale procedura è prevista per segnalare all’Aesfem le violazioni rilevanti che possano compromettere le condizioni di registrazione iniziale.

Informazioni sulla capogruppo

Se il richiedente ha una impresa madre, deve indicarne la sede legale e specificare se essa sia autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza, indicando gli eventuali numeri di riferimento e l’autorità di vigilanza competente.

Controllo interno e audit

Sono richieste informazioni dettagliate sul sistema di controllo interno, comprese compliance, risk assessment, meccanismi di controllo e funzione di audit interno. La domanda deve includere politiche, procedure e manuali relativi alla sorveglianza dei sistemi, alla protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni e l’identità degli organi interni che valutano i controlli. Per l’audit interno occorrono composizione, competenze e responsabilità dell’eventuale comitato di audit, carta, metodologie, norme e procedure, modalità di applicazione e piano di lavoro triennale.

Idoneità di alta dirigenza e consiglio

Per ogni alto dirigente e membro del consiglio devono essere forniti curriculum vitae, informazioni su competenze ed esperienza nella gestione, nelle operazioni e nello sviluppo IT, dati su eventuali condanne penali e una autodichiarazione sull’onorabilità. La dichiarazione copre numerosi casi di condanne, sanzioni, interdizioni, insolvenze societarie pregresse e conflitti di interesse, con indicazione delle modalità di gestione di tali conflitti.

Requisiti sul personale

La domanda deve contenere l’elenco del personale direttamente impiegato, la descrizione del personale IT, delle funzioni di audit interno, controlli interni, compliance e risk management, l’identità del personale dedicato o impiegato in outsourcing e informazioni sulla formazione. Per almeno un membro del personale di grado superiore competente in materia IT occorre prova scritta del titolo accademico e dell’esperienza.

Documenti finanziari e piano aziendale

La domanda deve includere bilancio completo redatto secondo i principi internazionali applicabili, eventuale relazione di revisione, dati del revisore esterno, piano finanziario su almeno tre anni con scenari diversi, livelli previsti di attività, costi fissi e variabili e variazioni pari almeno al 20% rispetto allo scenario base. Se i dati storici non esistono, sono richieste una dichiarazione pro forma, un bilancio intermedio o un prospetto patrimoniale-finanziario. Va inoltre fornito il bilancio revisionato della capogruppo degli ultimi tre esercizi e informazioni su future filiazioni e sulle attività previste.

Riservatezza e protezione dei dati

La domanda deve descrivere politiche, procedure e meccanismi per impedire usi illegittimi, divulgazioni riservate e usi commerciali non ammessi delle informazioni detenute. Devono essere specificate le autorizzazioni di accesso, le restrizioni di uso, i meccanismi di cybersecurity e le modalità di logging che consentano di identificare il personale che accede ai dati, il momento, la natura dei dati e lo scopo.

Sistemi informatici ed esternalizzazione

Occorre descrivere in modo dettagliato il sistema informatico, le specifiche funzionali e tecniche, l’architettura, i flussi di dati, le procedure amministrative e i manuali, nonché i dispositivi per l’utenza e le politiche di investimento e rinnovo IT. Per gli affidamenti esterni vanno indicati servizi, ampiezza e granularità delle attività, tempistiche, livelli di servizio, metriche, responsabilità, monitoraggio e contratti.

Servizi accessori e separazione operativa

Se il richiedente, una società del gruppo o un soggetto collegato offre o intende offrire servizi accessori, la domanda deve descriverli e contenere gli accordi con le imprese di negoziazione, post-negoziazione o altri servizi connessi. È richiesta una separazione operativa adeguata tra risorse, sistemi e procedure della funzione di repertorio e le altre linee di attività, anche se disciplinate dal diritto UE o di paesi terzi.

Trasparenza delle regole di accesso

La domanda deve indicare politiche e procedure di accesso e segnalazione per le diverse tipologie di utenti, i termini e le condizioni dei loro diritti e obblighi, le categorie di accesso disponibili, le regole per l’accesso non discriminatorio di altri fornitori di servizi previo consenso scritto, volontario e revocabile delle controparti e i canali di pubblicazione delle regole di accesso. Le informazioni devono essere specificate per utenti interni, controparti segnalanti e non segnalanti, soggetti incaricati o responsabili della segnalazione, terzi e soggetti ex articolo 81, paragrafo 3, EMIR.

Verifica della completezza e correttezza dei dati

Devono essere descritte le procedure di autenticazione degli utenti, di verifica della completezza e correttezza dei dati derivati, di verifica dell’autorizzazione del soggetto segnalante per conto della controparte, della sequenza logica dei dati, della riconciliazione tra repertori e dell’invio di riscontri alle controparti o ai terzi segnalanti sui controlli svolti e sugli esiti della riconciliazione.

Trasparenza tariffaria

La domanda deve descrivere la politica tariffaria, inclusi sconti e riduzioni, la struttura tariffaria dei servizi di repertorio e dei servizi accessori, i costi stimati e i metodi di imputazione separata dei costi, oltre alle modalità di messa a disposizione delle informazioni agli utenti, con copia della struttura tariffaria separata.

Rischio operativo e continuità operativa

Sono richieste misure dettagliate per identificare e ridurre il rischio operativo e altri rischi rilevanti, con indicazione delle attività liquide nette finanziate da capitale proprio e della capacità di coprire almeno sei mesi di costi operativi in caso di liquidazione o riorganizzazione. Il piano di continuità operativa deve includere processi critici, servizi esternalizzati, accordi con altri operatori, livelli minimi di servizio, tempi di ripristino, incident management, test, siti alternativi, sito secondario, gestione emergenze e crisi e ripristino di sistemi, applicazioni e infrastrutture. Sono previste anche procedure per la sostituzione ordinata del repertorio in caso di revoca o richiesta di trasferimento.

Conservazione dei dati e log di segnalazione

La domanda deve descrivere le politiche e procedure di ricezione e gestione dei dati, assicurando registrazione tempestiva e accurata, conservazione online e offline, copie a fini di continuità operativa e corretto aggiornamento dei dati e calcolo delle posizioni. È richiesto il log di segnalazione per tutte le informazioni relative a conclusione, modifica o cessazione dei contratti derivati.

Disponibilità dei dati e accesso alle autorità

La domanda deve descrivere risorse, metodi e canali per l’accesso ai dati ai sensi dell’articolo 81 EMIR: calcolo delle posizioni aggregate secondo il regolamento delegato (UE) n. 151/2013, accesso del pubblico ai dati, accesso delle autorità competenti e accesso delle controparti alle informazioni. È introdotto l’articolo 23 bis, che richiede anche i termini e le condizioni, la procedura e le garanzie di integrità per l’accesso diretto e immediato ai dati da parte delle autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, EMIR.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti derivativigilanza finanziariaservizi informatici e outsourcingtrasparenza e accesso ai dati

Testo integrale

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